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DOTTRINA
1. Premessa
Accanto a concussione e corruzione, considerati da sempre fra i reati più
gravi e ricorrenti nell’ambito di quelli contemplati nel nostro codice penale fra
i delitti contro la Pubblica Amministrazione, il nostro ordinamento prevede tra-
dizionalmente una serie di ulteriori ipotesi prodromiche e sintomatiche del
fenomeno corruttivo alle quali è stato affiancato ad opera della legge n.
190/2012 il traffico di influenze illecite .
(1)
Visti gli effetti fortemente negativi (anche in termini di competitività verso
le altre nazioni) dovuti sia ai reati di corruzione in senso stretto sia alle altre fat-
tispecie che ruotano attorno a tale fenomeno e che definiremo di «quasi corru-
zione», tale materia è entrata sempre più a far parte del diritto penale dell’eco-
nomia, secondo una nozione «funzionale» di reato economico che comprende
tutte quelle fattispecie strumentalmente connesse all’esercizio di una attività
economica .
(2)
Come noto, «il settore del diritto penale dell’impresa presenta alcune pecu-
liarità che rendono particolarmente complessa l’individuazione dei beni oggetto
di tutela anche perché, nell’attuale contesto culturale, economico e politico,
sono nati nuovi interessi esterni all’impresa che si pongono come limiti all’eco-
nomia (art. 41, Cost.) e si identificano in interessi sovra individuali collettivi, dif-
fusi» . Ebbene, fra questi beni oggi sono certamente da inserire quelli che
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generalmente sono stati considerati come oggetto di tutela dei soli delitti contro
la Pubblica Amministrazione, ossia il buon andamento e l’imparzialità della
Pubblica Amministrazione sanciti nell’art. 97, comma 1, Cost.
A definitiva riprova dell’inclusione dei delitti contro la Pubblica
Amministrazione nel diritto penale dell’economia, va ricordato che l’introdu-
zione della responsabilità amministrativa degli enti ad opera del D.Lgs. 8 giugno
2001, n. 231, su impulso sovranazionale, ha visto come primi reati presupposto
proprio i delitti contro la Pubblica Amministrazione e, segnatamente, corruzio-
ne e concussione, per poi vedere inserire proprio nel 2012 anche il traffico di
influenze illecite e da ultimo l’abuso d’ufficio.
(1) Sulla legge n. 190/2012 v., per tutti, SEVERINO, La nuova Legge anticorruzione, in Dir. Pen.
Processo, 2013, 10 ss.; C. F. GROSSO, Novità, omissioni e timidezze della legge anticorruzione, in
B. G. MATTARELLA, PELISSERO (a cura di), La legge anticorruzione. Prevenzione e repressione
della corruzione, Torino, 2013, 10; DOLCINI, La legge 190/2012: contesto, linee di intervento e
spunti critici, in www.dirittopenalecontemporaneo.it, 2012 e BRUNELLI, Le disposizioni
penali nella legge contro la corruzione: un primo commento, in www.federalismi.it, 5 dicembre
2012, 3.
(2) PEDRAZZI, Interessi economici e tutela penale, in Stile A. M. (a cura di), Bene giuridico e riforma della
parte speciale, Napoli, 1985, 295.
(3) ALESSANDRI, Diritto penale dell’impresa. Materiali per lo studio, Torino, 2007, 13.
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