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DOTTRINA



             1.  Premessa
                  Accanto a concussione e corruzione, considerati da sempre fra i reati più
             gravi e ricorrenti nell’ambito di quelli contemplati nel nostro codice penale fra
             i delitti contro la Pubblica Amministrazione, il nostro ordinamento prevede tra-
             dizionalmente  una  serie  di  ulteriori  ipotesi  prodromiche  e  sintomatiche  del
             fenomeno  corruttivo  alle  quali  è  stato  affiancato  ad  opera  della  legge  n.
             190/2012 il traffico di influenze illecite .
                                                   (1)
                  Visti gli effetti fortemente negativi (anche in termini di competitività verso
             le altre nazioni) dovuti sia ai reati di corruzione in senso stretto sia alle altre fat-
             tispecie che ruotano attorno a tale fenomeno e che definiremo di «quasi corru-
             zione», tale materia è entrata sempre più a far parte del diritto penale dell’eco-
             nomia, secondo una nozione «funzionale» di reato economico che comprende
             tutte  quelle  fattispecie  strumentalmente  connesse  all’esercizio  di  una  attività
             economica .
                       (2)
                  Come noto, «il settore del diritto penale dell’impresa presenta alcune pecu-
             liarità che rendono particolarmente complessa l’individuazione dei beni oggetto
             di  tutela  anche  perché,  nell’attuale  contesto  culturale,  economico  e  politico,
             sono nati nuovi interessi esterni all’impresa che si pongono come limiti all’eco-
             nomia (art. 41, Cost.) e si identificano in interessi sovra individuali collettivi, dif-
             fusi» .  Ebbene,  fra  questi  beni  oggi  sono  certamente  da  inserire  quelli  che
                 (3)
             generalmente sono stati considerati come oggetto di tutela dei soli delitti contro
             la  Pubblica  Amministrazione,  ossia  il  buon  andamento  e  l’imparzialità  della
             Pubblica Amministrazione sanciti nell’art. 97, comma 1, Cost.
                  A  definitiva  riprova  dell’inclusione  dei  delitti  contro  la  Pubblica
             Amministrazione nel diritto penale dell’economia, va ricordato che l’introdu-
             zione della responsabilità amministrativa degli enti ad opera del D.Lgs. 8 giugno
             2001, n. 231, su impulso sovranazionale, ha visto come primi reati presupposto
             proprio i delitti contro la Pubblica Amministrazione e, segnatamente, corruzio-
             ne e concussione, per poi vedere inserire proprio nel 2012 anche il traffico di
             influenze illecite e da ultimo l’abuso d’ufficio.

             (1)  Sulla legge n. 190/2012 v., per tutti, SEVERINO, La nuova Legge anticorruzione, in Dir. Pen.
                  Processo, 2013, 10 ss.; C. F. GROSSO, Novità, omissioni e timidezze della legge anticorruzione, in
                  B. G. MATTARELLA, PELISSERO (a cura di), La legge anticorruzione. Prevenzione e repressione
                  della corruzione, Torino, 2013, 10; DOLCINI, La legge 190/2012: contesto, linee di intervento e
                  spunti  critici,  in  www.dirittopenalecontemporaneo.it,  2012  e  BRUNELLI,  Le  disposizioni
                  penali nella legge contro la corruzione: un primo commento, in www.federalismi.it, 5 dicembre
                  2012, 3.
             (2)  PEDRAZZI, Interessi economici e tutela penale, in Stile A. M. (a cura di), Bene giuridico e riforma della
                  parte speciale, Napoli, 1985, 295.
             (3)  ALESSANDRI, Diritto penale dell’impresa. Materiali per lo studio, Torino, 2007, 13.

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