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IL CONTROLLO GIUDIZIARIO DELLE AZIENDE
giudiziario “di cui alla lett. b), del comma 2”, dell’articolo citato […] ma anche
di verificare il ricorso dei relativi presupposti - e cioè la occasionalità della age-
volazione ai soggetti mafiosi e non ivi previsti, il pericolo concreto di infiltra-
zioni mafiose e la sua intensità - e saggiare la sussistenza delle condizioni per
applicare uno o più degli obblighi informativi ed anche gestionali previsti dal-
l’art. 34-bis, comma 3».
Si tratta di una posizione non troppo distante da quella già fatta propria
dal Tribunale di Reggio Calabria, che proponeva un accertamento relativo alla
«idoneità della misura a neutralizzare il rilevato pericolo di infiltrazione e/o
scongiurare per il futuro comportamenti analoghi a quello censurato con l’in-
terdittiva […] avuto riguardo alle “condizioni soggettive che hanno determina-
to l’interdittiva”, ossia gli elementi-spia indicatori della presenza e/o permeabi-
lità mafiosa e/o condizione di potenziale asservimento - o comunque di condi-
zionamento - dell’impresa rispetto alle iniziative della criminalità organizzata di
stampo mafioso» .
(33)
L’accertamento effettuato in sede giurisdizionale si traduce in una serie di
controlli e accertamenti penetranti sulla vita e sulla qualità della gestione del-
l’impresa , che si affianca alla denuncia di infiltrazione mafiosa operata dal
(34)
Prefetto, rispetto alla quale l’impresa ha già proposto impugnazione.
Come già anticipato, l’accoglimento all’istanza di applicazione del control-
lo giudiziario sospende gli effetti del provvedimento amministrativo e, secondo
il Consiglio di Stato , anche del relativo giudizio di impugnazione in attesa
(35)
(36)
dell’esito della misura di prevenzione.
(33) Tribunale di Reggio Calabria, Sez. prev., 6 luglio 2018, pag. 7.
(34) «Risulta altresì accertato che la omissis s.r.l. abbia tenuto relazioni con aziende riconducibili
a soggetti pregiudicati, alcuni dei quali anche per fatti di “mafia” in quanto membri o fian-
cheggiatori del clan omissis di Cutro (KR).
La circostanza è ben evidenziata dall’elenco dei cantieri indicati nella proposta, ove in effetti
la presenza di soggetti intranei alla consorteria ‘ndranghetistica pare non revocabile in dub-
bio. Inoltre, permangono delle opacità circa le provviste di cui dispongono i soci e gli ammi-
nistratori della società proposta. […]
Tali movimentazioni, in uno con i rapporti lavoratori intercorsi con aziende riconducibili a
soggetti appartenenti al contesto ‘ndranghetistico depongono nel senso della sussistenza di
una condotta agevolativa da parte omissis nei confronti degli stessi clan», Tribunale di
Bologna, Sez. prev., 7 settembre 2020, n. 14.
(35) Consiglio di Stato, Sez. Terza, ord., 10 luglio 2019, n. 4873 - Pres. Lipari, Est. Pescatore.
(36) «Una volta disposto il controllo giudiziario, la sospensione degli effetti interdittivi conse-
guenti all’informazione antimafia debba operare indefettibilmente per tutto il tempo della
misura del controllo giudiziario adottata dal Tribunale in sede di prevenzione, ai sensi dell’art.
34-bis, comma 7, del D.Lgs. n. 159 del 2011, e di conseguenza anche il giudizio amministra-
tivo relativo all’informazione antimafia debba essere sospeso, salva ulteriore prosecuzione
all’esito della misura». Ibidem.
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