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IL CONTROLLO GIUDIZIARIO DELLE AZIENDE



               giudiziario “di cui alla lett. b), del comma 2”, dell’articolo citato […] ma anche
               di verificare il ricorso dei relativi presupposti - e cioè la occasionalità della age-
               volazione ai soggetti mafiosi e non ivi previsti, il pericolo concreto di infiltra-
               zioni mafiose e la sua intensità - e saggiare la sussistenza delle condizioni per
               applicare uno o più degli obblighi informativi ed anche gestionali previsti dal-
               l’art. 34-bis, comma 3».
                     Si tratta di una posizione non troppo distante da quella già fatta propria
               dal Tribunale di Reggio Calabria, che proponeva un accertamento relativo alla
               «idoneità  della  misura  a  neutralizzare  il  rilevato  pericolo  di  infiltrazione  e/o
               scongiurare per il futuro comportamenti analoghi a quello censurato con l’in-
               terdittiva […] avuto riguardo alle “condizioni soggettive che hanno determina-
               to l’interdittiva”, ossia gli elementi-spia indicatori della presenza e/o permeabi-
               lità mafiosa e/o condizione di potenziale asservimento - o comunque di condi-
               zionamento - dell’impresa rispetto alle iniziative della criminalità organizzata di
               stampo mafioso» .
                                (33)
                     L’accertamento effettuato in sede giurisdizionale si traduce in una serie di
               controlli e accertamenti penetranti sulla vita e sulla qualità della gestione del-
               l’impresa , che si affianca alla denuncia di infiltrazione mafiosa operata dal
                        (34)
               Prefetto, rispetto alla quale l’impresa ha già proposto impugnazione.
                     Come già anticipato, l’accoglimento all’istanza di applicazione del control-
               lo giudiziario sospende gli effetti del provvedimento amministrativo e, secondo
               il Consiglio di Stato , anche del relativo giudizio di impugnazione  in attesa
                                   (35)
                                                                                 (36)
               dell’esito della misura di prevenzione.

               (33)  Tribunale di Reggio Calabria, Sez. prev., 6 luglio 2018, pag. 7.
               (34)  «Risulta altresì accertato che la omissis s.r.l. abbia tenuto relazioni con aziende riconducibili
                     a soggetti pregiudicati, alcuni dei quali anche per fatti di “mafia” in quanto membri o fian-
                     cheggiatori del clan omissis di Cutro (KR).
                     La circostanza è ben evidenziata dall’elenco dei cantieri indicati nella proposta, ove in effetti
                     la presenza di soggetti intranei alla consorteria ‘ndranghetistica pare non revocabile in dub-
                     bio. Inoltre, permangono delle opacità circa le provviste di cui dispongono i soci e gli ammi-
                     nistratori della società proposta. […]
                     Tali movimentazioni, in uno con i rapporti lavoratori intercorsi con aziende riconducibili a
                     soggetti appartenenti al contesto ‘ndranghetistico depongono nel senso della sussistenza di
                     una  condotta  agevolativa  da  parte  omissis  nei  confronti  degli  stessi  clan»,  Tribunale  di
                     Bologna, Sez. prev., 7 settembre 2020, n. 14.
               (35)  Consiglio di Stato, Sez. Terza, ord., 10 luglio 2019, n. 4873 - Pres. Lipari, Est. Pescatore.
               (36)  «Una volta disposto il controllo giudiziario, la sospensione degli effetti interdittivi conse-
                     guenti all’informazione antimafia debba operare indefettibilmente per tutto il tempo della
                     misura del controllo giudiziario adottata dal Tribunale in sede di prevenzione, ai sensi dell’art.
                     34-bis, comma 7, del D.Lgs. n. 159 del 2011, e di conseguenza anche il giudizio amministra-
                     tivo relativo all’informazione antimafia debba essere sospeso, salva ulteriore prosecuzione
                     all’esito della misura». Ibidem.


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