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DOTTRINA
Per la determinazione del requisito dell’occasionalità, sul versante quan-
titativo, si fa riferimento ad una «condotta episodica, rimasta senza seguito, che
non può integrare il concetto di partecipazione, il quale richiede un inserimen-
to stabile e duraturo nella struttura organizzativa con finalità di agevolazione
o rafforzamento dell’attività della cosca» , mentre viceversa «la durata signi-
(10)
ficativa della relazione dovrebbe far propendere per l’assenza della occasiona-
lità» . In base ad una valutazione qualitativa , invece, anche in caso di una
(12)
(11)
situazione «duratura ma di limitata importanza si potrebbe comunque ricono-
scere il polo dell’occasionalità e, dunque, applicare ugualmente il modulo del
controllo giudiziario» .
(13)
A norma dell’art. 34-bis, il controllo giudiziario può essere disposto in due
forme : una più soft, che si sostanzia in obblighi comunicativi periodici
(14)
(15)
(10) DELFINO, GERACI, RINALDO, SQUILLACI, Dossier. Art. 34-bis D.Lgs. 159/2011. Il controllo giudi-
ziario delle aziende, op. cit., pag. 12.
(11) BALATO, La nuova fisionomia delle misure di prevenzione patrimoniali: il controllo giudiziario delle aziende
e delle attività economiche di cui all’art. 34-bis codice antimafia, op. cit., pag. 82.
(12) «[È richiesto che] l’occasionalità […] identifichi un preciso tipo soggettivo, ossia si riferisca
tendenzialmente all’impresa che soggiace, o, in senso lato, subisce indebite interferenze ovvero
violenze da parte di consorterie criminose ovvero ancora all’impresa che agevoli ma solo in
misura episodica l’attività criminale di taluno. Tanto non esclude dalla possibilità di far ricorso
all’istituto in esame il soggetto economico che sia stato parte attiva nell’attività illecita, e quindi,
abbia agevolato in concreto l’attività criminale, ma a condizione che una tale situazione abbia
avuto una limitata dimensione sia sul piano temporale sia su quello della gravità delle vicende,
in assenza di reiterazione delle stesse», Tribunale S. Maria C.V., 14 febbraio 2018, n. 1.
(13) BALATO, La nuova fisionomia delle misure di prevenzione patrimoniali: il controllo giudiziario delle aziende
e delle attività economiche di cui all’art. 34-bis codice antimafia, op. cit. L’Autore riporta un approccio
della giurisprudenza improntato a coniugare gli aspetti quali-quantitativi della scarsa gravità
del contributo e della tendenziale non ripetitività dello stesso.
(14) Art. 34-bis comma 2: «Il controllo giudiziario è adottato dal tribunale per un periodo non infe-
riore a un anno e non superiore a tre anni. Con il provvedimento che lo dispone, il tribunale può:
a) imporre nei confronti di chi ha la proprietà, l’uso o l’amministrazione dei beni e delle
aziende di cui al comma 1 l’obbligo di comunicare al questore e al nucleo di polizia tributaria
del luogo di dimora abituale, ovvero del luogo in cui si trovano i beni se si tratta di residenti
all’estero, ovvero della sede legale se si tratta di un’impresa, gli atti di disposizione, di acquisto
o di pagamento effettuati, gli atti di pagamento ricevuti, gli incarichi professionali, di ammi-
nistrazione o di gestione fiduciaria ricevuti e gli altri atti o contratti indicati dal tribunale, di
valore non inferiore a settemila euro o del valore superiore stabilito dal tribunale in relazione
al reddito della persona o al patrimonio e al volume d’affari dell’impresa. Tale obbligo deve
essere assolto entro dieci giorni dal compimento dell’atto e comunque entro il 31 gennaio di
ogni anno per gli atti posti in essere nell’anno precedente;
b) nominare un giudice delegato e un amministratore giudiziario, il quale riferisce periodicamente,
almeno bimestralmente, gli esiti dell’attività di controllo al giudice delegato e al pubblico ministero».
(15) Lo scopo di tali obblighi è quello di «rendere conoscibili le relazioni del soggetto economico in
analisi, in particolare quelle a contenuto economico, ossia quelle che possono mettere in rilievo
flussi di ingresso o uscita di risorse da altri soggetti onde, in definitiva, verificare l’indizio di par-
tenza, cioè la presenza di infiltrazione ovvero di condizionamento del soggetto economico
stesso», da BALATO, La nuova fisionomia delle misure di prevenzione patrimoniali: il controllo giudiziario
delle aziende e delle attività economiche di cui all’art. 34-bis codice antimafia, op. cit., pagg. 85-86.
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