Page 128 - Layout 2
P. 128

DOTTRINA



                  The fight against organized crime has been pursued both with criminal law and non conviction based
             confiscation or forfeiture. Over the years, these have been improved in order to trace, freeze, manage and con-
             fiscate the proceeds of  crime and property (the value of  which corresponds to such instrumentalities) owned
             by mafiosi, and their associetates as well.
                  Creating new legal measures to heal confiscated businesses has been the next step, enabling to conti-
             nuously operate under the control of  a business manager appointed by the court. This new system allows
             regularity in the public financial statements, public service contracts and employment.
                  Update of  2017 act allow business owners to ask the court for these proceeds, after anti-mafia inter-
             dictive measures, in order to operate continuously.

                                             !


             SOMMARIO: 1. Genesi della misura. - 2. Presupposti e forme di intervento. - 3. Il procedimento
                       su istanza di parte e i rapporti con l’interdittiva antimafia. - 4. Conclusioni.


             1.  Genesi della misura
                  Il “controllo giudiziario delle aziende”, introdotto dal decreto legge 8 giu-
             gno 1992, n. 306 , è transitato all’interno del “Codice antimafia” . Nella sua
                                                                             (2)
                             (1)
             originaria formulazione si trattava di una misura di prevenzione patrimoniale
             eventualmente disposta in caso di revoca della “sospensione temporanea dal-
             l’amministrazione dei beni”, istituto creato nel 1992 con la finalità di contrasta-
             re l’acquisizione diretta o indiretta della gestione o del controllo di attività eco-
             nomiche da parte delle associazioni di tipo mafioso, a fianco alla più tradizio-
             nale confisca di prevenzione.
                  La sua ideazione può riferirsi alla “legge Rognoni-La Torre” che, introdu-
             cendo l’art. 416-bis c.p., dopo aver declinato i caratteri di mafiosità della predet-
             ta associazione, ne aveva già ricompreso tra le finalità anche «l’acquisizione in
             modo diretto o indiretto della gestione o comunque del controllo di attività
             economiche».
                  La  misura  de  qua si sostanziava in una serie di obblighi comunicativi
             riguardanti movimenti economici da effettuarsi nei confronti del questore e
             della polizia tributaria, per un periodo di tempo determinato dal Tribunale.

             (1)  Convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, Modifiche urgenti al nuovo
                  codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa.
             (2)  Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, Codice delle leggi antimafia e delle misure di
                  prevenzione nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma
                  degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136. I due istituti vengono inseriti all’in-
                  terno del Libro I, Titolo II, Capo V, Le misure di prevenzione patrimoniali diverse dalla
                  confisca.

             126
   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133