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DOTTRINA
Logica conseguenza di una tale formulazione normativa sembra essere
quella di escludere, in subjecta materia, ogni rilevanza al cosiddetto dolo eventuale,
inteso come accettazione del rischio che l’evento dannoso si possa realizzare.
Dolus non praesumitur. Dunque, o dolo o colpa grave, tertium non datur.
Occorre passare alla riforma pro tempore operata dal Decreto Semplificazioni.
Nel comma 2 del già citato art. 21 del Decreto viene offerto uno sprone,
invero ingenerato con la stessa nozione di pubblica amministrazione e cioè
dell’obbligo di procedere sul ritmo scandito dal principio di legalità che dà
sostanza alle norme d’azione, per l’appunto. Il timore dell’imputabilità per
negligenza s’era psicologicamente esteso fino a considerare come tale anche la
più grave forma di sprezzante trascuratezza. Il rischio talvolta si era trasformato
in una scelta operativa di singoli: meglio non operare - era facile dirsi - che inter-
venire con la prospettiva di vedersi imputare un error in procedendo capace, nono-
stante l’attenzione posta, di travolgere la legittimità di un intero procedimento
con conseguenze personali (disciplinari, civili ed erariali).
Però, bastava considerare che la colpa grave non è la colpa tout court. Lo
hanno precisato più volte i giudici contabili, ancorché sulla definizione di colpa
grave si sono delineati più rivoli interpretativi. S’è detto che ai fini della responsa-
bilità amministrativo-contabile la colpa grave è riscontrabile, secondo un giudizio
prognostico, condotto ex ante e in concreto, la misura dello scostamento tra la con-
dotta effettivamente tenuta e quella richiesta dalla norma di riferimento che regola
il comportamento del funzionario pubblico alla quale il soggetto si sarebbe dovuto
attenere, avuto anche riguardo alle circostanze che nel caso concreto hanno
influenzato il comportamento dell’agente . Quindi, il requisito soggettivo della
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colpa grave, secondo la concezione normativa della colpevolezza che postula lo
scrutinio attinente al giudizio di rimproverabilità per l’atteggiamento antidoveroso
della volontà che era possibile non assumere, con valutazione ex ante, in base ai cri-
teri della prevedibilità ed evitabilità della serie causale produttiva del danno .
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Soprattutto, sono stati declinati dai giudici i caratteri della gravità della colpa:
deve necessariamente ritenersi caratterizzata da colpa grave, la condotta che ha
dimostrato inescusabile negligenza ed imprudenza nell’espletamento delle mansio-
ni e/o nell’adempimento dei propri doveri istituzionali, nonché un atteggiamento
di estrema superficialità nella cura dei beni e interessi pubblici, per avere, con grave
leggerezza istituzionale, sottovalutato evidenti segnali di gravità tale da rendere pre-
vedibile o, comunque, probabile il concreto verificarsi di un fatto dannoso .
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(10) Corte dei Conti, Sez. I App., 14 ottobre 2019, n. 227.
(11) Corte dei Conti Piemonte, Sez. giurisdiz. Delibera, 23 gennaio 2017, n. 6.
(12) Corte dei Conti Sicilia, Sez. giurisdiz. Delibera, 22 marzo 2019, n. 204.
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