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DOTTRINA



                  Logica  conseguenza  di  una  tale  formulazione  normativa  sembra  essere
             quella di escludere, in subjecta materia, ogni rilevanza al cosiddetto dolo eventuale,
             inteso come accettazione del rischio che l’evento dannoso si possa realizzare.
             Dolus non praesumitur. Dunque, o dolo o colpa grave, tertium non datur.
                  Occorre passare alla riforma pro tempore operata dal Decreto Semplificazioni.
                  Nel comma 2 del già citato art. 21 del Decreto viene offerto uno sprone,
             invero  ingenerato  con  la  stessa  nozione  di  pubblica  amministrazione  e  cioè
             dell’obbligo  di  procedere  sul  ritmo  scandito  dal  principio  di  legalità  che  dà
             sostanza  alle  norme  d’azione,  per  l’appunto.  Il  timore  dell’imputabilità  per
             negligenza s’era psicologicamente esteso fino a considerare come tale anche la
             più grave forma di sprezzante trascuratezza. Il rischio talvolta si era trasformato
             in una scelta operativa di singoli: meglio non operare - era facile dirsi - che inter-
             venire con la prospettiva di vedersi imputare un error in procedendo capace, nono-
             stante l’attenzione posta, di travolgere la legittimità di un intero procedimento
             con conseguenze personali (disciplinari, civili ed erariali).
                  Però, bastava considerare che la colpa grave non è la colpa tout court. Lo
             hanno precisato più volte i giudici contabili, ancorché sulla definizione di colpa
             grave si sono delineati più rivoli interpretativi. S’è detto che ai fini della responsa-
             bilità amministrativo-contabile la colpa grave è riscontrabile, secondo un giudizio
             prognostico, condotto ex ante e in concreto, la misura dello scostamento tra la con-
             dotta effettivamente tenuta e quella richiesta dalla norma di riferimento che regola
             il comportamento del funzionario pubblico alla quale il soggetto si sarebbe dovuto
             attenere,  avuto  anche  riguardo  alle  circostanze  che  nel  caso  concreto  hanno
             influenzato il comportamento dell’agente . Quindi, il requisito soggettivo della
                                                    (10)
             colpa grave, secondo la concezione normativa della colpevolezza che postula lo
             scrutinio attinente al giudizio di rimproverabilità per l’atteggiamento antidoveroso
             della volontà che era possibile non assumere, con valutazione ex ante, in base ai cri-
             teri della prevedibilità ed evitabilità della serie causale produttiva del danno .
                                                                                  (11)
                  Soprattutto, sono stati declinati dai giudici i caratteri della gravità della colpa:
             deve necessariamente ritenersi caratterizzata da colpa grave, la condotta che ha
             dimostrato inescusabile negligenza ed imprudenza nell’espletamento delle mansio-
             ni e/o nell’adempimento dei propri doveri istituzionali, nonché un atteggiamento
             di estrema superficialità nella cura dei beni e interessi pubblici, per avere, con grave
             leggerezza istituzionale, sottovalutato evidenti segnali di gravità tale da rendere pre-
             vedibile o, comunque, probabile il concreto verificarsi di un fatto dannoso .
                                                                                  (12)
             (10)  Corte dei Conti, Sez. I App., 14 ottobre 2019, n. 227.
             (11)  Corte dei Conti Piemonte, Sez. giurisdiz. Delibera, 23 gennaio 2017, n. 6.
             (12)  Corte dei Conti Sicilia, Sez. giurisdiz. Delibera, 22 marzo 2019, n. 204.

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