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LE RIFORME OPERATE DALL’ART. 21 DEL DECRETO SEMPLIFICAZIONI
ALL’ELEMENTO SOGGETTIVO PER LA RESPONSABILITÀ CONTABILE
In altre parole, per la verifica della sussistenza del rapporto di servizio, è
sufficiente l’effettuazione da parte del soggetto privato di attività a vantaggio o
a beneficio dell’Ente pubblico, in diretta connessione con l’inserimento dello
stesso, quanto meno funzionale, nell’apparato amministrativo, con affidamento
di compiti specifici da esercitare per conto della pubblica amministrazione e
con l’osservanza delle regole, dei vincoli e degli obblighi propri di tale struttura,
diretti ad assicurare la rispondenza dell’attività stessa alle esigenze generali cui è
preordinata . Dunque, ai fini del riconoscimento della giurisdizione della Corte
(5)
dei Conti per danno erariale non deve aversi riguardo alla qualità del soggetto
che gestisce il denaro pubblico - che può anche essere un privato o un ente pub-
blico non economico - bensì alla natura del danno e degli scopi perseguiti .
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Quanto alla natura del giudizio contabile, come precisato recentemente
nella parallela sede di giurisdizione ordinaria, l’azione di responsabilità per
danno erariale e quella di responsabilità civile promossa dalle singole ammini-
strazioni interessate davanti al giudice ordinario restano reciprocamente indi-
pendenti, non configurando una violazione del ne bis in idem processuale; questo
avviene anche quando investano i medesimi fatti materiali, essendo la prima
volta alla tutela dell’interesse pubblico generale, al buon andamento della pub-
blica amministrazione e al corretto impiego delle risorse, con funzione preva-
lentemente sanzionatoria, e la seconda, invece, al pieno ristoro del danno, con
funzione riparatoria ed integralmente compensativa, a protezione dell’interesse
particolare dell’amministrazione attrice .
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2. Morfologia dell’elemento soggettivo: ellissi ermeneutiche intorno al
dolo e alla colpa grave. La riforma
Si può cominciare dalle modifiche stabilmente operate dal Decreto Semplificazioni.
Il comma 1 dell’art. 21 del DL n. 76 (convertito in legge n. 120/2020) ha
posto fine a una dialettica interpretativa intervenendo nel comma 1, art. 1 della
legge 14 gennaio 1994, n. 20 - Disposizioni in materia di giurisdizione e control-
lo della Corte dei Conti (comma così già modificato dall’art. 4, comma 12-ter,
(5) Ex multis Corte di Cassazione, Sezioni Unite, nr. 20132 del 2004, 8409 del 2008, 17347 e
24672 del 2009, 9963 del 2010, 8129 del 2011, 11 del 2012 e 11229 del 2014.
(6) Cass. civ., Sez. Unite, 21 luglio 2020, n. 15490.
(7) Tribunale Milano, Sez. spec. in materia di imprese, Sent., 16 aprile 2020. Cfr., anche Cass. civ.,
Sez. Unite Ord., 5 agosto 2020, n. 16722, secondo la quale, nell’affermare che appartiene alla
giurisdizione del giudice ordinario la controversia avente ad oggetto il pagamento delle
somme percepite dal pubblico dipendente nello svolgimento di un incarico non autorizzato,
ha ribadito che l’azione di responsabilità erariale non interferisce con l’eventuale azione di
responsabilità amministrativa della P.A. contro il soggetto tenuto alla retribuzione.
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