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LE RIFORME OPERATE DALL’ART. 21 DEL DECRETO SEMPLIFICAZIONI
ALL’ELEMENTO SOGGETTIVO PER LA RESPONSABILITÀ CONTABILE
In ogni modo, una precisazione (seppur temporanea) ci voleva ed ecco la
previsione attesa, la quale ha ribaltato la visuale “punendo” l’inerzia: limitata-
mente ai fatti commessi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e
fino al 31 dicembre 2021, la responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdi-
zione della Corte dei Conti in materia di contabilità pubblica per l’azione di
responsabilità di cui all’articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, è limitata
ai casi in cui la produzione del danno conseguente alla condotta del soggetto
agente è da lui dolosamente voluta. La limitazione di responsabilità prevista dal
primo periodo non si applica per i danni cagionati da omissione o inerzia del
soggetto agente. Così, ci sarà pro tempore una dicotomia: esiste una responsabilità
“già” con la colpa grave in caso di inerzia, ma non in caso di attività per la quale,
ovviamente, trova applicazione l’elemento subiettivo più intenso, cioè il dolo
penalisticamente inteso, ma non nella forma del dolo eventuale che dovrebbe
rimanere irrilevante poiché da un lato consiste non nella coscienza e volontà
dell’evento dannoso ma solo del rischio che esso si configuri, d’altro lato perché
degradando nella seconda categoria della colpa grave non rileverebbe a causa
della temporanea riforma operata dall’art. 21 del Decreto Semplificazioni.
Pertanto, pur entrando in scena come una misura di carattere non definitivo,
«questa modifica normativa facilita (diversamente che in passato), una condotta
attiva da parte dei dipendenti pubblici e, dunque, un rilancio degli investimenti
e delle opere pubbliche» .
(13)
Così la legge, in una ellissi concettuale, spinge l’amministrazione ad agire,
essendo subentrato nel tempo il timore dell’errore per le sue conseguenze;
rimosso, pro tempore, il rischio di sanzione dovuta alla colpa grave ora, invece, si
può più chiaramente affermare Feci sed ime feci.
(13) ANCI, IFEL, Nota sulle misure per i comuni contenute nel DL 16 luglio 2020, n. 76, ottobre 2020,
pag. 78.
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