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LE RIFORME OPERATE DALL’ART. 21 DEL DECRETO SEMPLIFICAZIONI
                       ALL’ELEMENTO SOGGETTIVO PER LA RESPONSABILITÀ CONTABILE



                     In ogni modo, una precisazione (seppur temporanea) ci voleva ed ecco la
               previsione attesa, la quale ha ribaltato la visuale “punendo” l’inerzia: limitata-
               mente ai fatti commessi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e
               fino al 31 dicembre 2021, la responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdi-
               zione della Corte dei Conti in materia di contabilità pubblica per l’azione di
               responsabilità di cui all’articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, è limitata
               ai casi in cui la produzione del danno conseguente alla condotta del soggetto
               agente è da lui dolosamente voluta. La limitazione di responsabilità prevista dal
               primo periodo non si applica per i danni cagionati da omissione o inerzia del
               soggetto agente. Così, ci sarà pro tempore una dicotomia: esiste una responsabilità
               “già” con la colpa grave in caso di inerzia, ma non in caso di attività per la quale,
               ovviamente, trova applicazione l’elemento subiettivo più intenso, cioè il dolo
               penalisticamente inteso, ma non nella forma del dolo eventuale che dovrebbe
               rimanere irrilevante poiché da un lato consiste non nella coscienza e volontà
               dell’evento dannoso ma solo del rischio che esso si configuri, d’altro lato perché
               degradando nella seconda categoria della colpa grave non rileverebbe a causa
               della  temporanea  riforma  operata  dall’art.  21  del  Decreto  Semplificazioni.
               Pertanto, pur entrando in scena come una misura di carattere non definitivo,
               «questa modifica normativa facilita (diversamente che in passato), una condotta
               attiva da parte dei dipendenti pubblici e, dunque, un rilancio degli investimenti
               e delle opere pubbliche» .
                                       (13)
                     Così la legge, in una ellissi concettuale, spinge l’amministrazione ad agire,
               essendo  subentrato  nel  tempo  il  timore  dell’errore  per  le  sue  conseguenze;
               rimosso, pro tempore, il rischio di sanzione dovuta alla colpa grave ora, invece, si
               può più chiaramente affermare Feci sed ime feci.

















               (13)  ANCI, IFEL, Nota sulle misure per i comuni contenute nel DL 16 luglio 2020, n. 76, ottobre 2020,
                     pag. 78.

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