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DOTTRINA



                  Non è richiesto «l’accertamento di un effettivo inquinamento dell’attività
             economica in questione con flussi di denaro provenienti da attività illecite dei sog-
             getti criminali agevolati […quanto] un’effettiva e consapevole agevolazione di tali
             soggetti» . La giurisprudenza ha deciso di restringere il campo valutativo all’ac-
                     (4)
             certamento di due requisiti: il primo, di carattere oggettivo, è il “nesso di strumen-
             talità  agevolativa”  tra  una  specifica  attività  economica  e  gli  interessi  mafiosi
             (secondo il principio di effettività). Il secondo, soggettivo, è stato individuato
             nella consapevolezza dell’agevolazione mafiosa, indirizzata a favore dei soggetti
             già individuati dall’art. 34, comma 1, D.Lgs. 159/2011: sono le persone sottopo-
             ste a una misura di prevenzione personale (sorveglianza speciale di pubblica sicu-
             rezza) o patrimoniale (confisca); i soggetti sottoposti a procedimento penale per
             i delitti di cui all’articolo 4, comma 1, lettere a), b) e i-bis), del D.Lgs. 159/2011
             di cui agli articoli 603-bis, 629, 644, 648-bis e 648-ter del codice penale .
                                                                                (5)
                  Il rinvio alla dalla lettera i-bis) del comma 1 dell’art. 4 D.Lgs. 159/2011 fa
             riferimento al reato previsto all’art. 416 c.p. finalizzato al compimento dei delitti
             di cui agli artt. 314 comma 1, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter,
             319-quater, 320, 321, 322, 322-bis c.p. .
                                                  (6)
                  Il rimando all’art. 51, comma 3-bis, c.p.p., che ricomprende i più gravi delit-
             ti associativi e contro la personalità individuale, potenzialmente è in grado di
             estendere la portata applicativa delle due misure in commento ben oltre i singoli
             reati espressamente indicati. Tra i reati di competenza distrettuale di cui al rinvio,
             particolare rilievo ha la presenza dei «delitti commessi avvalendosi delle condi-
             zioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività
             delle associazioni previste dallo stesso articolo». Di fatto il catalogo dei reati
             presupposto del controllo giudiziario (e dell’amministrazione giudiziaria) appa-
             re come un elenco “aperto”, destinato ad inglobare qualsiasi reato connotato da
             un nesso di strumentalità agevolativa in favore delle associazioni predette.

             (4)  Trib. Milano, Sez. prev., 15 aprile 2011, n. 48.
             (5)  La previsione espressa di questi cinque articoli del codice penale, proposta da F. ROBERTI, M.
                  V. DE SIMONE, Osservazioni a margine dei lavori del Senato sull’iter di approvazione dell’A.S. n. 2134
                  recante modifiche al Codice delle leggi antimafia. La posizione della Procura Nazionale, in penalecontem-
                  poraneo.it, 2016, pag. 11, deriva dal fatto che le condotte ricomprese «rappresentano le moda-
                  lità di condizionamento più frequenti trattandosi dei reati di usura, estorsione, riciclaggio,
                  reimpiego di danaro beni e altre utilità di provenienza illecita».
             (6)  Le associazioni di tipo mafioso tradizionalmente hanno sviluppato diversi tipi di relazioni
                  con le imprese: ad un modello parassitario-predatorio, incentrato su violenza ed intimidazio-
                  ne, si è accompagnato un rapporto collusivo-corruttivo, incentrato su scambi di utilità e di
                  vantaggi reciproci tra associazione ed impresa, fino ad arrivare ad una concezione negozia-
                  le-manageriale, solitamente sviluppata rispetto alle aree funzionali del sistema azienda (ven-
                  dite, acquisti, logistica...). I requisiti dell’amministrazione giudiziaria e del controllo giudizia-
                  rio permettono l’applicazione di entrambe le misure per ciascuno dei modelli sopra esposti,
                  in relazione al tipo e densità di agevolazione o assoggettamento mafioso.

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