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IL CONTROLLO GIUDIZIARIO DELLE AZIENDE
La portata estensiva del rimando appena citato appare in linea con lo spi-
rito della misura di prevenzione e dell’intera disciplina antimafia.
Ma l’emissione di un provvedimento giurisdizionale così invasivo e limita-
tivo della libera iniziativa economica di un imprenditore, estraneo all’attività cri-
minosa posta in essere dal soggetto indiziato, non richiede soltanto l’esistenza
di un rapporto di oggettiva agevolazione.
È necessario accertare la contestuale sussistenza di una componente psi-
cologica rappresentata dalla consapevolezza, da parte dell’imprenditore, di for-
nire un contributo agevolativo: la Corte costituzionale, nella sentenza 29
novembre 1995, n. 487, aveva descritto questo rapporto come caratterizzato
dalla «commistione di posizioni dominanti e rendite che contribuisce a raffor-
zare la presenza, anche economica, delle cosche sul territorio». A tale scelta
«logicamente si sovrappone la consapevolezza delle conseguenze che da ciò
possono scaturire, consentendo pertanto di escludere quella situazione sogget-
tiva di sostanziale incolpevolezza». In altri termini, l’agevolatore non può qua-
lificarsi come “terzo estraneo” alla sfera di azione e di interessi del soggetto cri-
minale.
Il rapporto sinallagmatico supera la concezione vessatoria in quanto i pro-
fili di vantaggio, liberamente scelti dall’imprenditore, pongono in secondo
piano l’aspetto intimidatorio , consentendo così di apprezzarne il collegamen-
(7)
to funzionale.
Il Tribunale di Milano si è espresso in termini di «elementi probatori,
(8)
idonei a fondare la valutazione del carattere ausiliario che una determinata atti-
vità economica svolge rispetto a soggetti indagati per gravi reati o comunque
portatori di pericolosità sociale e per questo proposti o già destinatari di misure
di prevenzione».
Secondo un ragionamento a contrario, dunque, il contributo agevolatore
comporta l’applicazione del controllo giudiziario quando abbia carattere isolato
e discontinuo, presentando comunque una efficacia causale apprezzabile rispet-
to al rafforzamento dell’altrui attività illecita .
(9)
(7) BALATO, La nuova fisionomia delle misure di prevenzione patrimoniali: il controllo giudiziario delle azien-
de e delle attività economiche di cui all’art. 34-bis codice antimafia, in Dir. Pen. Cont., Fasc. 3/2019,
pag. 82.
(8) Trib. Milano, Sez. prev., 24 giugno 2016, n. 34.
(9) «Nel nuovo disegno del legislatore l’agevolazione occasionale segna […] il “vertice basso”
della scala di intensità dei rapporti di collusione tra mafia ed impresa, destinato a venire in
rilievo ove manchino i più stringenti requisiti del sequestro (e della correlata confisca di pre-
venzione) nonché […] dell’amministrazione giudiziaria», da DELFINO, GERACI, RINALDO,
SQUILLACI, Dossier. Art. 34-bis D.Lgs. 159/2011, Il controllo giudiziario delle aziende, in
cercpec.unirc.it, 2018, pag. 11.
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