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IL CONTROLLO GIUDIZIARIO DELLE AZIENDE



                     La portata estensiva del rimando appena citato appare in linea con lo spi-
               rito della misura di prevenzione e dell’intera disciplina antimafia.
                     Ma l’emissione di un provvedimento giurisdizionale così invasivo e limita-
               tivo della libera iniziativa economica di un imprenditore, estraneo all’attività cri-
               minosa posta in essere dal soggetto indiziato, non richiede soltanto l’esistenza
               di un rapporto di oggettiva agevolazione.
                     È necessario accertare la contestuale sussistenza di una componente psi-
               cologica rappresentata dalla consapevolezza, da parte dell’imprenditore, di for-
               nire  un  contributo  agevolativo:  la  Corte  costituzionale,  nella  sentenza  29
               novembre 1995, n. 487, aveva descritto questo rapporto come caratterizzato
               dalla «commistione di posizioni dominanti e rendite che contribuisce a raffor-
               zare la presenza, anche economica, delle cosche sul territorio». A tale scelta
               «logicamente si sovrappone la consapevolezza delle conseguenze che da ciò
               possono scaturire, consentendo pertanto di escludere quella situazione sogget-
               tiva di sostanziale incolpevolezza». In altri termini, l’agevolatore non può qua-
               lificarsi come “terzo estraneo” alla sfera di azione e di interessi del soggetto cri-
               minale.
                     Il rapporto sinallagmatico supera la concezione vessatoria in quanto i pro-
               fili  di  vantaggio,  liberamente  scelti  dall’imprenditore,  pongono  in  secondo
               piano l’aspetto intimidatorio , consentendo così di apprezzarne il collegamen-
                                           (7)
               to funzionale.
                     Il Tribunale di Milano  si è espresso in termini di «elementi probatori,
                                           (8)
               idonei a fondare la valutazione del carattere ausiliario che una determinata atti-
               vità economica svolge rispetto a soggetti indagati per gravi reati o comunque
               portatori di pericolosità sociale e per questo proposti o già destinatari di misure
               di prevenzione».
                     Secondo un ragionamento a contrario, dunque, il contributo agevolatore
               comporta l’applicazione del controllo giudiziario quando abbia carattere isolato
               e discontinuo, presentando comunque una efficacia causale apprezzabile rispet-
               to al rafforzamento dell’altrui attività illecita .
                                                          (9)
               (7)   BALATO, La nuova fisionomia delle misure di prevenzione patrimoniali: il controllo giudiziario delle azien-
                     de e delle attività economiche di cui all’art. 34-bis codice antimafia, in Dir. Pen. Cont., Fasc. 3/2019,
                     pag. 82.
               (8)   Trib. Milano, Sez. prev., 24 giugno 2016, n. 34.
               (9)   «Nel nuovo disegno del legislatore l’agevolazione occasionale segna […] il “vertice basso”
                     della scala di intensità dei rapporti di collusione tra mafia ed impresa, destinato a venire in
                     rilievo ove manchino i più stringenti requisiti del sequestro (e della correlata confisca di pre-
                     venzione)  nonché  […]  dell’amministrazione  giudiziaria»,  da  DELFINO,  GERACI,  RINALDO,
                     SQUILLACI,  Dossier.  Art.  34-bis  D.Lgs.  159/2011,  Il  controllo  giudiziario  delle  aziende,  in
                     cercpec.unirc.it, 2018, pag. 11.

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