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IL CONTROLLO GIUDIZIARIO DELLE AZIENDE
Nella prassi, così come per la “sospensione temporanea dall’amministra-
zione dei beni”, l’attuale “amministrazione giudiziaria dei beni connessi ad atti-
vità economiche e delle aziende” (secondo la formulazione dell’art. 34 del
Codice antimafia) non ha goduto di una vasta applicazione, anche a causa di
una definizione legislativa dai contorni poco determinati.
La legge 17 ottobre 2017, n. 161 ha riformato le due misure sopracitate
allo scopo di consentire una più moderna e diversificata risposta alle molteplici
modalità di infiltrazione della criminalità e attagliarsi ai diversi tipi di relazione
esistenti tra associazioni mafiose e imprese, consentendone, ove possibile, la
bonifica ed il pieno recupero all’interno del circuito legale.
L’amministrazione giudiziaria, a norma dell’art. 34 del Codice antimafia,
può essere disposta in caso di impresa vittima o agevolatrice, quando non ricor-
rono i presupposti per l’applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali
del sequestro e della confisca. Nel primo caso la norma prevede la sussistenza
di «sufficienti indizi per ritenere che il libero esercizio di determinate attività
economiche, comprese quelle di carattere imprenditoriale, sia direttamente o
indirettamente sottoposto alle condizioni di intimidazione o di assoggettamen-
to previste dall’art. 416-bis c.p.». Come già anticipato, la misura può essere
disposta anche quando l’esercizio delle predette attività «possa comunque age-
volare l’attività» di persone proposte o sottoposte alla sorveglianza speciale di
pubblica sicurezza o alla confisca, ovvero di persone sottoposte a procedimen-
to penale per delitti tipicamente riconducibili alle associazioni mafiose e speci-
ficamente individuati. Il “controllo giudiziario delle aziende”, diventato autono-
mo dal punto di vista applicativo, può essere disposto, per un periodo compre-
so tra uno e tre anni, quando l’agevolazione di persone sottoposte a misure di
prevenzione o indagate per gravi reati è “occasionale” e «sussistono circostanze
di fatto da cui si possa desumere il pericolo concreto di infiltrazioni mafiose
idonee a condizionarne l’attività».
2. Presupposti e forme di intervento
Nella prassi, con riferimento alle «circostanze di fatto» sopra richiamate, è
stato fatto riferimento a quelle vicende “sintomatiche” di un condizionamento
mafioso dell’impresa, che non presuppongano necessariamente un accertamen-
to di carattere definitivo in sede penale .
(3)
(3) La formulazione sembra richiamare “le situazioni relative ai tentativi di infiltrazione mafiosa”
individuate dall’art. 84 del Codice antimafia quali presupposto per l’adozione dell’informa-
zione antimafia interdittiva.
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