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IL CONTROLLO GIUDIZIARIO DELLE AZIENDE



                     Nella prassi, così come per la “sospensione temporanea dall’amministra-
               zione dei beni”, l’attuale “amministrazione giudiziaria dei beni connessi ad atti-
               vità  economiche  e  delle  aziende”  (secondo  la  formulazione  dell’art.  34  del
               Codice antimafia) non ha goduto di una vasta applicazione, anche a causa di
               una definizione legislativa dai contorni poco determinati.
                     La legge 17 ottobre 2017, n. 161 ha riformato le due misure sopracitate
               allo scopo di consentire una più moderna e diversificata risposta alle molteplici
               modalità di infiltrazione della criminalità e attagliarsi ai diversi tipi di relazione
               esistenti tra associazioni mafiose e imprese, consentendone, ove possibile, la
               bonifica ed il pieno recupero all’interno del circuito legale.
                     L’amministrazione giudiziaria, a norma dell’art. 34 del Codice antimafia,
               può essere disposta in caso di impresa vittima o agevolatrice, quando non ricor-
               rono i presupposti per l’applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali
               del sequestro e della confisca. Nel primo caso la norma prevede la sussistenza
               di «sufficienti indizi per ritenere che il libero esercizio di determinate attività
               economiche, comprese quelle di carattere imprenditoriale, sia direttamente o
               indirettamente sottoposto alle condizioni di intimidazione o di assoggettamen-
               to  previste  dall’art.  416-bis  c.p.».  Come  già  anticipato,  la  misura  può  essere
               disposta anche quando l’esercizio delle predette attività «possa comunque age-
               volare l’attività» di persone proposte o sottoposte alla sorveglianza speciale di
               pubblica sicurezza o alla confisca, ovvero di persone sottoposte a procedimen-
               to penale per delitti tipicamente riconducibili alle associazioni mafiose e speci-
               ficamente individuati. Il “controllo giudiziario delle aziende”, diventato autono-
               mo dal punto di vista applicativo, può essere disposto, per un periodo compre-
               so tra uno e tre anni, quando l’agevolazione di persone sottoposte a misure di
               prevenzione o indagate per gravi reati è “occasionale” e «sussistono circostanze
               di fatto da cui si possa desumere il pericolo concreto di infiltrazioni mafiose
               idonee a condizionarne l’attività».


               2.  Presupposti e forme di intervento
                     Nella prassi, con riferimento alle «circostanze di fatto» sopra richiamate, è
               stato fatto riferimento a quelle vicende “sintomatiche” di un condizionamento
               mafioso dell’impresa, che non presuppongano necessariamente un accertamen-
               to di carattere definitivo in sede penale .
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               (3)   La formulazione sembra richiamare “le situazioni relative ai tentativi di infiltrazione mafiosa”
                     individuate dall’art. 84 del Codice antimafia quali presupposto per l’adozione dell’informa-
                     zione antimafia interdittiva.

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