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IL CONTROLLO GIUDIZIARIO DELLE AZIENDE



               verso il Questore e il nucleo di polizia tributaria del luogo, inerenti ad atti di
               disposizione patrimoniale , ed una più incisiva, che comporta la nomina di un
                                        (16)
               giudice delegato e di un amministratore giudiziario (o tutor) , cui fanno capo
                                                                         (17)
               specifici compiti di controllo (vigilanza prescrittiva) .
                                                                 (18)
                     La necessità del controllo in ordine al rispetto degli obblighi e delle prescri-
               zioni comporta la possibilità di autorizzare l’accesso ad ufficiali ed agenti di poli-
               zia giudiziaria, da parte del tribunale, presso gli uffici dell’impresa, nonché presso
               uffici pubblici, studi professionali, società, banche e intermediari mobiliari al fine
               di acquisire informazioni e copia delle documentazioni ritenute utili. L’aspetto
               “dinamico” del controllo giudiziario consente di appurare la fattiva collaborazio-
               ne del destinatario della misura ed, eventualmente, di innescare il meccanismo
               sanzionatorio: in caso di accertata violazione di tali obblighi o alla sussistenza dei
               relativi presupposti, è infatti possibile disporre la più grave amministrazione giu-
               diziaria dell’impresa . È possibile, per il titolare dell’attività economica sottopo-
                                  (19)
               sta al controllo giudiziario, poter proporre istanza di revoca  della misura.
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               (16)  Acquisto, pagamento, amministrazione o gestione fiduciaria, incarico professionale o altri
                     atti individuati dal Collegio di valore non inferiore ad euro settemila.
               (17)  Critico sulla scelta linguistica, VISCONTI, Approvate in prima lettura dalla Camera importanti modi-
                     fiche al procedimento di prevenzione patrimoniale, in Dir. Pen. Cont., 23 novembre 2015.
               (18)  In questo secondo caso, il Tribunale con il provvedimento di cui alla lettera b) del comma 2
                     «stabilisce i compiti dell’amministratore giudiziario finalizzati alle attività di controllo e può
                     imporre l’obbligo:
                     a) di non cambiare la sede, la denominazione e la ragione sociale, l’oggetto sociale e la com-
                     posizione degli organi di amministrazione, direzione e vigilanza e di non compiere fusioni o
                     altre trasformazioni, senza l’autorizzazione da parte del giudice delegato;
                     b) di adempiere ai doveri informativi di cui alla lettera a) del comma 2 nei confronti dell’am-
                     ministratore giudiziario;
                     c) di informare preventivamente l’amministratore giudiziario circa eventuali forme di finan-
                     ziamento della società da parte dei soci o di terzi;
                     d) di adottare ed efficacemente attuare misure organizzative, anche ai sensi degli articoli 6, 7
                     e 24-ter del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, e successive modificazioni;
                     e) di assumere qualsiasi altra iniziativa finalizzata a prevenire specificamente il rischio di ten-
                     tativi di infiltrazione o condizionamento mafiosi».
                     All’amministrazione giudiziario il tribunale potrebbe indicare anche «l’esercizio di un potere di sti-
                     molo verso i vertici aziendali interessati, finalizzato a dover creare per condizioni utili a determi-
                     nare ed irrobustire una situazione di saldezza, avversa senz’altro ad infiltrazioni, almeno potenziali,
                     di carattere mafioso», secondo Diana, Il controllo giudiziario delle aziende, Pisa, 2019, pag. 183.
               (19)  È inoltre previsto che l’inosservanza di tali obblighi possa avere anche conseguenze di natura
                     penale, ex art. 76, comma 6, D.Lgs. 159/2011: le violazioni agli obblighi di comunicazione,
                     di cui alla lettera a) del comma 2, nei confronti dell’amministratore giudiziario comportano
                     la pena della reclusione da uno a quattro anni e la confisca dei beni acquistati e dei pagamenti
                     ricevuti per i quali è stata omessa la comunicazione.
               (20)  Art. 34-bis, comma 5: «Il titolare dell’attività economica sottoposta al controllo giudiziario può pro-
                     porre istanza di revoca. In tal caso il tribunale fissa l’udienza entro dieci giorni dal deposito del-
                     l’istanza e provvede nelle forme di cui all’articolo 127 del codice di procedura penale. All’udienza
                     partecipano il giudice delegato, il pubblico ministero e, ove nominato, l’amministratore giudiziario».

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