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IL CONTROLLO GIUDIZIARIO DELLE AZIENDE
verso il Questore e il nucleo di polizia tributaria del luogo, inerenti ad atti di
disposizione patrimoniale , ed una più incisiva, che comporta la nomina di un
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giudice delegato e di un amministratore giudiziario (o tutor) , cui fanno capo
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specifici compiti di controllo (vigilanza prescrittiva) .
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La necessità del controllo in ordine al rispetto degli obblighi e delle prescri-
zioni comporta la possibilità di autorizzare l’accesso ad ufficiali ed agenti di poli-
zia giudiziaria, da parte del tribunale, presso gli uffici dell’impresa, nonché presso
uffici pubblici, studi professionali, società, banche e intermediari mobiliari al fine
di acquisire informazioni e copia delle documentazioni ritenute utili. L’aspetto
“dinamico” del controllo giudiziario consente di appurare la fattiva collaborazio-
ne del destinatario della misura ed, eventualmente, di innescare il meccanismo
sanzionatorio: in caso di accertata violazione di tali obblighi o alla sussistenza dei
relativi presupposti, è infatti possibile disporre la più grave amministrazione giu-
diziaria dell’impresa . È possibile, per il titolare dell’attività economica sottopo-
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sta al controllo giudiziario, poter proporre istanza di revoca della misura.
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(16) Acquisto, pagamento, amministrazione o gestione fiduciaria, incarico professionale o altri
atti individuati dal Collegio di valore non inferiore ad euro settemila.
(17) Critico sulla scelta linguistica, VISCONTI, Approvate in prima lettura dalla Camera importanti modi-
fiche al procedimento di prevenzione patrimoniale, in Dir. Pen. Cont., 23 novembre 2015.
(18) In questo secondo caso, il Tribunale con il provvedimento di cui alla lettera b) del comma 2
«stabilisce i compiti dell’amministratore giudiziario finalizzati alle attività di controllo e può
imporre l’obbligo:
a) di non cambiare la sede, la denominazione e la ragione sociale, l’oggetto sociale e la com-
posizione degli organi di amministrazione, direzione e vigilanza e di non compiere fusioni o
altre trasformazioni, senza l’autorizzazione da parte del giudice delegato;
b) di adempiere ai doveri informativi di cui alla lettera a) del comma 2 nei confronti dell’am-
ministratore giudiziario;
c) di informare preventivamente l’amministratore giudiziario circa eventuali forme di finan-
ziamento della società da parte dei soci o di terzi;
d) di adottare ed efficacemente attuare misure organizzative, anche ai sensi degli articoli 6, 7
e 24-ter del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, e successive modificazioni;
e) di assumere qualsiasi altra iniziativa finalizzata a prevenire specificamente il rischio di ten-
tativi di infiltrazione o condizionamento mafiosi».
All’amministrazione giudiziario il tribunale potrebbe indicare anche «l’esercizio di un potere di sti-
molo verso i vertici aziendali interessati, finalizzato a dover creare per condizioni utili a determi-
nare ed irrobustire una situazione di saldezza, avversa senz’altro ad infiltrazioni, almeno potenziali,
di carattere mafioso», secondo Diana, Il controllo giudiziario delle aziende, Pisa, 2019, pag. 183.
(19) È inoltre previsto che l’inosservanza di tali obblighi possa avere anche conseguenze di natura
penale, ex art. 76, comma 6, D.Lgs. 159/2011: le violazioni agli obblighi di comunicazione,
di cui alla lettera a) del comma 2, nei confronti dell’amministratore giudiziario comportano
la pena della reclusione da uno a quattro anni e la confisca dei beni acquistati e dei pagamenti
ricevuti per i quali è stata omessa la comunicazione.
(20) Art. 34-bis, comma 5: «Il titolare dell’attività economica sottoposta al controllo giudiziario può pro-
porre istanza di revoca. In tal caso il tribunale fissa l’udienza entro dieci giorni dal deposito del-
l’istanza e provvede nelle forme di cui all’articolo 127 del codice di procedura penale. All’udienza
partecipano il giudice delegato, il pubblico ministero e, ove nominato, l’amministratore giudiziario».
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