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DOTTRINA



                  L’aspetto maggiormente innovativo, introdotto nel 2017, riguarda la pos-
             sibilità di richiedere la vigilanza prescrittiva da parte di imprese destinatarie di
             informazione  antimafia  interdittiva  a  seguito  di  impugnazione  del  provvedi-
             mento  del  Prefetto .  L’applicazione  della  misura,  come  avviene  anche  per
                                (21)
             l’amministrazione giudiziaria, ha l’effetto di sospendere gli effetti dell’interditti-
             va stessa, secondo uno schema simile a quello del comma 10 dell’art. 32, decre-
             to legge 90/2014.


             3.  Il procedimento su istanza di parte e i rapporti con l’interdittiva antimafia
                  Sin dall’entrata in vigore della legge 161/2017 si è sviluppato un intenso e
             vivace dibattito dottrinale e giurisprudenziale sui presupposti e le finalità della
             misura, particolarmente rilevanti nell’applicazione concreta. L’attuale concezio-
             ne di controllo giudiziario è nata in seno alla II Commissione Fiandaca con lo
             scopo di mettere «in collegamento in maniera virtuosa sistemi che per adesso
             non dialogano: il sistema della prevenzione giurisdizionale e quello della pre-
             venzione amministrativa» .
                                     (22)
                  L’idea iniziale era quella di permettere l’accesso automatico al controllo
             giudiziario per le imprese interessate al self  cleaning : si deve al contributo
                                                              (23)
                                                                                      (24)
             (21)  Il controllo giudiziario a richiesta, «unica misura di prevenzione applicata su istanza di parte»
                  come sottolineato da VISCONTI, Il controllo giudiziario “volontario”: una moderna “messa alla prova”
                  aziendale per una tutela recuperatoria contro le infiltrazioni mafiose, in DIR. PEN. CONT., 23 settembre
                  2019, è applicabile nella sola modalità che prevede la nomina dell’amministratore giudiziario.
             (22)  Seduta n. 16 dell’11 febbraio 2014, il cui resoconto stenografico è consultabile sul sito inter-
                  net della Camera dei deputati, all’indirizzo www.camera.it. Per consolidare l’osmosi informa-
                  tiva ed il coordinamento tra gli attori dei diversi sistemi di prevenzione è stata prevista la par-
                  tecipazione al procedimento in camera di consiglio in cui il Tribunale è chiamato a decidere
                  sull’applicazione della misura de qua del “procuratore distrettuale competente” e degli “altri
                  soggetti interessati”, tra cui può essere compreso il Prefetto, individuato quale vero dominus
                  della prevenzione amministrativa antimafia. Con lo stesso spirito, il 13 novembre 2017 è
                  stato siglato il protocollo di intesa relativo ai rapporti di collaborazione tra ANAC e DNA.
                  L’art.  4,  relativo  alle  “Comunicazioni  finalizzate  all’esercizio  del  potere  di  proposta  del
                  Procuratore nazionale antimafia in tema di amministrazione giudiziaria e controllo giudizia-
                  rio  delle  aziende”,  prevede  espressamente  che  l’ANAC  «comunicherà  i  suddetti  elementi
                  [emersi nell’ambito dei controlli di cui ai poteri ispettivi ex art. 213 del codice dei contratti
                  pubblici] alla DNA al fine di consentire alla stessa, ove ne ricorrano i presupposti, l’esercizio
                  del potere di proposta dell’amministrazione giudiziaria dell’azienda di cui all’art. 34 o del
                  controllo giudiziario dell’azienda di cui all’art. 34-bis del codice antimafia».
             (23)  VISCONTI, Il controllo giudiziario “volontario”: una moderna “messa alla prova” aziendale per una tutela
                  recuperatoria contro le infiltrazioni mafiose, op.cit.
             (24)  «L’istituto del controllo giudiziario, in presenza di alcuni presupposti e previa verifica di ammissi-
                  bilità, può rappresentare uno strumento adeguato per assicurare la continuità dell’attività di impre-
                  sa quando sia raggiunta da informazione antimafia interdittiva a tutela dell’interesse pubblico della
                  continuità dell’esecuzione dei lavori volti alla realizzazione di opera di particolare rilevanza. In tal
                  senso l’istituto va visto come vincolo necessario per il recupero dell’esclusivo esercizio dell’attività

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