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DOTTRINA
L’aspetto maggiormente innovativo, introdotto nel 2017, riguarda la pos-
sibilità di richiedere la vigilanza prescrittiva da parte di imprese destinatarie di
informazione antimafia interdittiva a seguito di impugnazione del provvedi-
mento del Prefetto . L’applicazione della misura, come avviene anche per
(21)
l’amministrazione giudiziaria, ha l’effetto di sospendere gli effetti dell’interditti-
va stessa, secondo uno schema simile a quello del comma 10 dell’art. 32, decre-
to legge 90/2014.
3. Il procedimento su istanza di parte e i rapporti con l’interdittiva antimafia
Sin dall’entrata in vigore della legge 161/2017 si è sviluppato un intenso e
vivace dibattito dottrinale e giurisprudenziale sui presupposti e le finalità della
misura, particolarmente rilevanti nell’applicazione concreta. L’attuale concezio-
ne di controllo giudiziario è nata in seno alla II Commissione Fiandaca con lo
scopo di mettere «in collegamento in maniera virtuosa sistemi che per adesso
non dialogano: il sistema della prevenzione giurisdizionale e quello della pre-
venzione amministrativa» .
(22)
L’idea iniziale era quella di permettere l’accesso automatico al controllo
giudiziario per le imprese interessate al self cleaning : si deve al contributo
(23)
(24)
(21) Il controllo giudiziario a richiesta, «unica misura di prevenzione applicata su istanza di parte»
come sottolineato da VISCONTI, Il controllo giudiziario “volontario”: una moderna “messa alla prova”
aziendale per una tutela recuperatoria contro le infiltrazioni mafiose, in DIR. PEN. CONT., 23 settembre
2019, è applicabile nella sola modalità che prevede la nomina dell’amministratore giudiziario.
(22) Seduta n. 16 dell’11 febbraio 2014, il cui resoconto stenografico è consultabile sul sito inter-
net della Camera dei deputati, all’indirizzo www.camera.it. Per consolidare l’osmosi informa-
tiva ed il coordinamento tra gli attori dei diversi sistemi di prevenzione è stata prevista la par-
tecipazione al procedimento in camera di consiglio in cui il Tribunale è chiamato a decidere
sull’applicazione della misura de qua del “procuratore distrettuale competente” e degli “altri
soggetti interessati”, tra cui può essere compreso il Prefetto, individuato quale vero dominus
della prevenzione amministrativa antimafia. Con lo stesso spirito, il 13 novembre 2017 è
stato siglato il protocollo di intesa relativo ai rapporti di collaborazione tra ANAC e DNA.
L’art. 4, relativo alle “Comunicazioni finalizzate all’esercizio del potere di proposta del
Procuratore nazionale antimafia in tema di amministrazione giudiziaria e controllo giudizia-
rio delle aziende”, prevede espressamente che l’ANAC «comunicherà i suddetti elementi
[emersi nell’ambito dei controlli di cui ai poteri ispettivi ex art. 213 del codice dei contratti
pubblici] alla DNA al fine di consentire alla stessa, ove ne ricorrano i presupposti, l’esercizio
del potere di proposta dell’amministrazione giudiziaria dell’azienda di cui all’art. 34 o del
controllo giudiziario dell’azienda di cui all’art. 34-bis del codice antimafia».
(23) VISCONTI, Il controllo giudiziario “volontario”: una moderna “messa alla prova” aziendale per una tutela
recuperatoria contro le infiltrazioni mafiose, op.cit.
(24) «L’istituto del controllo giudiziario, in presenza di alcuni presupposti e previa verifica di ammissi-
bilità, può rappresentare uno strumento adeguato per assicurare la continuità dell’attività di impre-
sa quando sia raggiunta da informazione antimafia interdittiva a tutela dell’interesse pubblico della
continuità dell’esecuzione dei lavori volti alla realizzazione di opera di particolare rilevanza. In tal
senso l’istituto va visto come vincolo necessario per il recupero dell’esclusivo esercizio dell’attività
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