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DOTTRINA



                  In caso di avvenuto recupero dell’impresa, la misura di prevenzione ces-
             serà i propri effetti e, qualora all’esito della valutazione del Prefetto venissero
             meno i presupposti sottostanti all’interdittiva, si procederà alla revoca del prov-
             vedimento amministrativo.
                  Rispetto all’iscrizione negli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed
             esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, il Gabinetto
             del Ministro dell’Interno ha evidenziato  come debba ritenersi «doverosa per
                                                   (37)
             il Prefetto l’iscrizione nella white list richiesta dall’azienda destinataria di infor-
             mazione interdittiva che abbia impugnato il relativo provvedimento ed ottenuto
             dal Tribunale competente per le misure di prevenzione l’applicazione del con-
             trollo giudiziario di cui alla lett. b) del comma 2, dell’art. 34-bis» e che «un even-
             tuale rifiuto dell’iscrizione finirebbe con il vanificare la sospensione disposta dal
             Giudice, la cui finalità è proprio quella di incentivare l’adesione spontanea del-
             l’impresa a questo nuovo strumento di autodepurazione dalle infiltrazioni cri-
             minali  consentendole  di  continuare  ad  operare  nei  rapporti  con  la  pubblica
             amministrazione» .
                             (38)
                  Nel caso di applicazione delle misure di cui agli artt. 34 e 34-bis, le prefet-
             ture hanno rilasciato, per prassi, una nuova certificazione antimafia accordata
             all’amministratore giudiziario sino alla scadenza del provvedimento.


             4.  Conclusioni
                  La normativa ha seguito due diversi binari: da una parte, ha cercato di
             porre rimedio ad una gestione non sempre efficace delle aziende confiscate,
             coincisa spesso con la “morte” dell’ente a causa di fenomeni endogeni ed eso-
             geni; dall’altra, si è proposta di fronteggiare il fenomeno del riutilizzo o del rein-
             vestimento delle ricchezze illecitamente acquisite, in grado di alterare il funzio-
             namento del mercato, particolarmente scosso dall’attuale emergenza sanitaria.
                  A tal proposito, il controllo giudiziario è risultato estremamente innovati-
             vo sul piano imprenditoriale, nella prospettiva di una restaurazione di equità
             all’interno del mercato produttivo e di una diminuzione dell’effetto distorsivo
             apportato dalle imprese soggette al condizionamento mafioso.

             (37)  Circolare n. 11001/119/20(8)-A del 22 marzo 2018.
             (38)  «Nel procedere all’iscrizione, tuttavia, sembra opportuno che il Prefetto annoti di avere così
                  provveduto per effetto della misura adottata dal Tribunale ai sensi della norma sopra citata.
                  Si sottolinea, altresì, la necessità di monitorare con particolare attenzione la posizione del-
                  l’impresa iscritta, alla luce non solo dell’esito dell’impugnazione proposta avverso il provve-
                  dimento interdittivo che la riguarda ma anche degli sviluppi del procedimento di prevenzione
                  instauratosi nei suoi confronti». Ibidem.

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