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DOTTRINA
Sul primo punto, la giurisprudenza è stata costante nel ritenere che fosse
«doveroso il preliminare accertamento da parte del giudice delle condizioni
oggettive descritte nelle norme di riferimento» , sia per l’applicazione della
(29)
misura a richiesta della parte pubblica sia d’ufficio.
Sul controllo a richiesta di parte di cui al comma 6 dell’art. 34-bis, la dot-
trina aveva invocato l’adozione di un modello “prospettico-cooperativo”
(30)
visto come «una chanche di continuità produttiva al costo di un’ingerenza sta-
tale nella gestione e affrontando il rischio di mettersi “a nudo” di fronte all’au-
torità giudiziaria, la quale rimane libera di applicare eventualmente ulteriori
misure più invasive ove ne emergano i presupposti» .
(31)
Secondo la Corte, l’accertamento «non scolora del tutto, dovendo pur
sempre il tribunale adito accertare i presupposti della misura, necessaria-
mente comprensivi della occasionalità della agevolazione dei soggetti peri-
colosi» .
(32)
Ma «la peculiarità dell’accertamento del giudice, […] a maggior ragione in
relazione al controllo volontario, sta però nel fatto che il fuoco dell’attenzione
e quindi del risultato di analisi deve essere posto non solo su tale pre-requisito,
quanto piuttosto, valorizzando le caratteristiche strutturali del presupposto
verificato, sulle concrete possibilità che la singola realtà aziendale ha o meno di
compiere fruttuosamente il cammino verso il riallineamento con il contesto
economico sano, anche avvalendosi dei controlli e delle sollecitazioni […] che
il giudice delegato può rivolgere nel guidare la impresa infiltrata.
L’accertamento dello stato di condizionamento e di infiltrazione non
può cioè, essere soltanto funzionale a fotografare lo stato attuale di pericolo-
sità oggettiva in cui versi la realtà aziendale a causa delle relazioni esterne
patologiche, quanto piuttosto a comprendere e a prevedere le potenzialità che
quella realtà ha di affrancarsene seguendo l’iter che la misura alternativa com-
porta».
Quanto al rapporto tra l’interdittiva antimafia ed il provvedimento del tri-
bunale di prevenzione, viene ribadita l’«autonomia dei mandati delle due giuri-
sdizioni», e l’accertamento giurisdizionale relativo «all’applicabilità del controllo
(29) Cass. pen., Sez. un., 19 novembre 2019, n. 46898.
(30) VISCONTI, Il controllo giudiziario “volontario”: una moderna “messa alla prova” aziendale per una tutela
recuperatoria contro le infiltrazioni mafiose, op. cit.
(31) Ibidem.
(32) Cass. pen., Sez. un., 19 novembre 2019, n. 46898, secondo cui «l’accertamento della insussi-
stenza di tale presupposto ed eventualmente di una situazione più compromessa possono
comportare il rigetto della domanda e magari l’accoglimento di quella, di parte avversa, rela-
tiva alla più gravosa misura della amministrazione giudiziaria o di altra ablativa».
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