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DOTTRINA



                  Sul primo punto, la giurisprudenza è stata costante nel ritenere che fosse
             «doveroso  il  preliminare  accertamento  da  parte  del  giudice  delle  condizioni
             oggettive descritte nelle norme di riferimento» , sia per l’applicazione della
                                                           (29)
             misura a richiesta della parte pubblica sia d’ufficio.
                  Sul controllo a richiesta di parte di cui al comma 6 dell’art. 34-bis, la dot-
             trina  aveva  invocato  l’adozione  di  un  modello  “prospettico-cooperativo”
                                                                                      (30)
             visto come «una chanche di continuità produttiva al costo di un’ingerenza sta-
             tale nella gestione e affrontando il rischio di mettersi “a nudo” di fronte all’au-
             torità  giudiziaria,  la  quale  rimane  libera  di  applicare  eventualmente  ulteriori
             misure più invasive ove ne emergano i presupposti» .
                                                               (31)
                  Secondo la Corte, l’accertamento «non scolora del tutto, dovendo pur
             sempre il tribunale adito accertare i presupposti della misura, necessaria-
             mente comprensivi della occasionalità della agevolazione dei soggetti peri-
             colosi» .
                   (32)
                  Ma «la peculiarità dell’accertamento del giudice, […] a maggior ragione in
             relazione al controllo volontario, sta però nel fatto che il fuoco dell’attenzione
             e quindi del risultato di analisi deve essere posto non solo su tale pre-requisito,
             quanto  piuttosto,  valorizzando  le  caratteristiche  strutturali  del  presupposto
             verificato, sulle concrete possibilità che la singola realtà aziendale ha o meno di
             compiere  fruttuosamente  il  cammino  verso  il  riallineamento  con  il  contesto
             economico sano, anche avvalendosi dei controlli e delle sollecitazioni […] che
             il giudice delegato può rivolgere nel guidare la impresa infiltrata.
                  L’accertamento  dello  stato  di  condizionamento  e  di  infiltrazione  non
             può cioè, essere soltanto funzionale a fotografare lo stato attuale di pericolo-
             sità oggettiva in cui versi la realtà aziendale a causa delle relazioni esterne
             patologiche, quanto piuttosto a comprendere e a prevedere le potenzialità che
             quella realtà ha di affrancarsene seguendo l’iter che la misura alternativa com-
             porta».
                  Quanto al rapporto tra l’interdittiva antimafia ed il provvedimento del tri-
             bunale di prevenzione, viene ribadita l’«autonomia dei mandati delle due giuri-
             sdizioni», e l’accertamento giurisdizionale relativo «all’applicabilità del controllo

             (29)  Cass. pen., Sez. un., 19 novembre 2019, n. 46898.
             (30)  VISCONTI, Il controllo giudiziario “volontario”: una moderna “messa alla prova” aziendale per una tutela
                  recuperatoria contro le infiltrazioni mafiose, op. cit.
             (31)  Ibidem.
             (32)  Cass. pen., Sez. un., 19 novembre 2019, n. 46898, secondo cui «l’accertamento della insussi-
                  stenza di tale presupposto ed eventualmente di una situazione più compromessa possono
                  comportare il rigetto della domanda e magari l’accoglimento di quella, di parte avversa, rela-
                  tiva alla più gravosa misura della amministrazione giudiziaria o di altra ablativa».


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