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IL CONTROLLO GIUDIZIARIO DELLE AZIENDE
della Direzione Nazionale Antimafia la proposta di verifica dei presupposti per
l’ammissione al controllo giudiziario, allo scopo di evitare la neutralizzazione
dell’intera disciplina in materia di documentazione antimafia, nonché tutto il
complesso della prevenzione amministrativa .
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In secondo luogo, dal momento che l’interdittiva prefettizia non distingue il
fumus di mafiosità dell’impresa, potendosi rivolgere sia ad aziende che abbiano avuto
un mero contatto sia ad altre che sono state sottoposte ad effettivo condizionamen-
to o contaminazione da parte della criminalità di tipo mafioso , richiede un accer-
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tamento ulteriore rispetto alla presenza ed al grado di infiltrazione dell’associazione.
Numerosi dubbi interpretativi sono stati avanzati proprio sul valore e la
portata del vaglio dei presupposti, sull’efficacia retroattiva dell’ammissione al
controllo giudiziario, nonché sull’iscrizione alla white list da parte delle imprese
controllate. Approcci differenti analizzati ed esposti da ultimo dalle Sezioni
Unite, a cui era stata rimessa la questione relativa alla proponibilità del ricorso
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in Cassazione avverso il provvedimento di rigetto dell’ammissione al controllo
giudiziario , e che hanno contribuito a chiarire alcuni nodi fondamentali rela-
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tivi alla misura del controllo giudiziario.
d’impresa bonificato dal condizionamento mafioso», da F. ROBERTI, M. V. DE SIMONE,
Osservazioni a margine dei lavori del Senato sull’iter di approvazione dell’A.S. n. 2134 recante modifiche al
Codice delle leggi antimafia. La posizione della Procura Nazionale, op. cit. Gli autori avevano criticato l’au-
tomatica applicazione della misura in quanto poteva «consentire all’imprenditore condannato in
primo grado per alcuno dei reati indicati nell’art. 84, D.Lgs. 159/2011, a continuare nell’attività
d’impresa, vanificando del tutto l’intera disciplina in materia di documentazione antimafia» e di
«estendere di fatto, una disciplina che ha come fine il recupero e il sostegno alle attività economi-
che il cui esercizio è condizionato da organizzazioni mafiose, a causa di un assoggettamento, inti-
midazione e/o agevolazione non collusiva, con bel altre infiltrazioni se non addirittura con impre-
se totalmente mafiose». Il pericolo richiamato è che si possano «verificare situazioni incontrollabili
e che la procedura di controllo giudiziario non sia sufficiente a far emergere situazioni di conti-
guità mafiose né a riportare alla legalità una impresa con marcate connotazioni mafiose».
(25) Nel commentare un provvedimento inibitorio del Tribunale di Napoli, basato su una valuta-
zione di non occasionalità della condotta, R. CANTONE, B. COCCAGNA, Commissariamenti pre-
fettizi e controllo giudiziario delle imprese interdette per mafia, op. cit., pag. 169, propongono una
visione unitaria che «pone il sistema al riparo da prevedibili strumentalizzazioni cui andrebbe
incontro, diversamente, l’istituto del controllo giudiziario che ben si presta a rappresentare,
nella prospettiva dell’operatore economico, un allettante strumento per aggirare gli effetti più
penetranti della gestione commissariale e recuperare la piena operatività sul mercato.
(26) «L’interdittiva prefettizia mira all’obbiettivo di mantenere un atteggiamento intransigente
contro rischi di infiltrazione mafiosa, ed in quanto misura di massima anticipazione dell’azio-
ne di prevenzione non richiede che sia dimostrata la intervenuta infiltrazione, essendo suffi-
ciente la sussistenza di un quadro indiziario dal quale sia deducibile il tentativo di ingerenza».
Consiglio di Stato, Sezione Terza, 19 luglio 2011, n. 4367.
(27) Cass. pen., Sezione Quarta, 15 maggio 2019, n. 24661.
(28) Cass. pen., Sez. un., 19 novembre 2019, n. 46898, con cui è stato affermato il principio di
diritto secondo cui «il provvedimento con cui il tribunale competente per le misure di preven-
zione neghi l’applicazione del controllo giudiziario richiesto D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159,
ex art. 34-bis, comma 6, è impugnabile con ricorso alla corte di appello anche per il merito”.
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