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LE RIFORME OPERATE DALL’ART. 21 DEL DECRETO SEMPLIFICAZIONI
                       ALL’ELEMENTO SOGGETTIVO PER LA RESPONSABILITÀ CONTABILE



               composto un gamma alternativo e opposto al quale solo una disposizione nor-
               mativa, appunto, avrebbe potuto porre rimedio favorendo una delle antitetiche
               tesi. Infatti, era sorta in seno alla giurisdizione contabile una tesi interpretativa
               più rigorosa secondo la quale ai fini della configurabilità del dolo sarebbe basta-
               ta la coscienza e la volontà dell’inadempimento (cosiddetto dolo contrattuale) e
               non necessariamente anche dell’evento dannoso.
                     Questa visione era nutrita dalle logiche civilistiche e finì per opporsi a
               quella, invece, fondata sulle matrici penalistiche e quindi orientata a riconoscere
               la sussistenza dell’elemento soggettivo pieno solo nel caso in cui la suitas avesse
               anche coperto in prospettiva l’evento dannoso.
                     A proposito del dolo contrattuale occorre, perciò, precisare che da molti
               anni ormai la giurisprudenza della Corte dei Conti  aveva individuato nel giu-
                                                                (9)
               dizio di responsabilità amministrativa, che presenta un fondamento di carattere
               contrattuale  ed  è  caratterizzato  dall’inadempimento  di  preesistenti  doveri  ed
               obblighi nascenti dal rapporto di impiego o di servizio, la possibilità di conte-
               stare il dolo civile contrattuale o in adimplendo; quest’ultimo si differenzia dal
               dolo  penale,  al  quale  è  assimilabile  il  dolo  extracontrattuale  produttivo  di
               responsabilità aquiliana, in quanto attiene all’inadempimento di uno specifico
               obbligo preesistente quale ne sia la sua fonte.
                     In altri termini, il dolo penale viene in rilievo come diretta e cosciente
               intenzione di nuocere, ossia di agire ingiustamente a danno di altri da parte di
               persona imputabile, mentre il dolo contrattuale consiste nel proposito consape-
               vole di non adempiere all’obbligo stesso, ossia di violare intenzionalmente i
               doveri riconducibili all’espletamento del rapporto di impiego, ovvero di servizio
               per quanto concerne i soggetti privati.
                     Alla  luce  delle  prefate  coordinate  ermeneutiche,  coglie  pienamente  nel
               segno la disposizione normativa contenuta nell’art. 21, comma 1 del Decreto
               Semplificazioni che pone fine alla visione dualistica del dolo; dal luglio scorso,
               infatti, il dolo non può che essere interpretato secondo i paradigmi penalistici e
               cioè come la coscienza e la volontà dell’evento dannoso, generato sì da una
               volontà di scostarsi dalle regole di condotta, ma non più limitato a quel volere
               l’inadempimento.

               (9)   Così la Corte dei Conti Piemonte, Sez. giurisdiz., Sent., (ud. 17 novembre 2016) 23 gennaio
                     2017, n. 7; ex multis: I Sezione Giurisdizionale Centrale, Sentenza n. 504 del 2009, Sezione
                     Giurisdizionale Lazio, Sentenza n. 1015 del 1999, Sezione Giurisdizionale Umbria, Sentenza
                     n. 390 del 2004, Sezione Giurisdizionale Emilia-Romagna, Sentenza n. 998 del 2007, Sezione
                     Giurisdizionale  Sicilia,  Sentenza  n.  1707  del  2008,  Sezione  Giurisdizionale  Sardegna,
                     Sentenza  n.  294  del  2009,  Sezione  Giurisdizionale  Calabria,  Sentenza  n.  171  del  2010,
                     Sezione Giurisdizionale Piemonte, Sentenze n. 161 del 2011 e n. 93 del 2016.

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