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LE RIFORME OPERATE DALL’ART. 21 DEL DECRETO SEMPLIFICAZIONI
ALL’ELEMENTO SOGGETTIVO PER LA RESPONSABILITÀ CONTABILE
composto un gamma alternativo e opposto al quale solo una disposizione nor-
mativa, appunto, avrebbe potuto porre rimedio favorendo una delle antitetiche
tesi. Infatti, era sorta in seno alla giurisdizione contabile una tesi interpretativa
più rigorosa secondo la quale ai fini della configurabilità del dolo sarebbe basta-
ta la coscienza e la volontà dell’inadempimento (cosiddetto dolo contrattuale) e
non necessariamente anche dell’evento dannoso.
Questa visione era nutrita dalle logiche civilistiche e finì per opporsi a
quella, invece, fondata sulle matrici penalistiche e quindi orientata a riconoscere
la sussistenza dell’elemento soggettivo pieno solo nel caso in cui la suitas avesse
anche coperto in prospettiva l’evento dannoso.
A proposito del dolo contrattuale occorre, perciò, precisare che da molti
anni ormai la giurisprudenza della Corte dei Conti aveva individuato nel giu-
(9)
dizio di responsabilità amministrativa, che presenta un fondamento di carattere
contrattuale ed è caratterizzato dall’inadempimento di preesistenti doveri ed
obblighi nascenti dal rapporto di impiego o di servizio, la possibilità di conte-
stare il dolo civile contrattuale o in adimplendo; quest’ultimo si differenzia dal
dolo penale, al quale è assimilabile il dolo extracontrattuale produttivo di
responsabilità aquiliana, in quanto attiene all’inadempimento di uno specifico
obbligo preesistente quale ne sia la sua fonte.
In altri termini, il dolo penale viene in rilievo come diretta e cosciente
intenzione di nuocere, ossia di agire ingiustamente a danno di altri da parte di
persona imputabile, mentre il dolo contrattuale consiste nel proposito consape-
vole di non adempiere all’obbligo stesso, ossia di violare intenzionalmente i
doveri riconducibili all’espletamento del rapporto di impiego, ovvero di servizio
per quanto concerne i soggetti privati.
Alla luce delle prefate coordinate ermeneutiche, coglie pienamente nel
segno la disposizione normativa contenuta nell’art. 21, comma 1 del Decreto
Semplificazioni che pone fine alla visione dualistica del dolo; dal luglio scorso,
infatti, il dolo non può che essere interpretato secondo i paradigmi penalistici e
cioè come la coscienza e la volontà dell’evento dannoso, generato sì da una
volontà di scostarsi dalle regole di condotta, ma non più limitato a quel volere
l’inadempimento.
(9) Così la Corte dei Conti Piemonte, Sez. giurisdiz., Sent., (ud. 17 novembre 2016) 23 gennaio
2017, n. 7; ex multis: I Sezione Giurisdizionale Centrale, Sentenza n. 504 del 2009, Sezione
Giurisdizionale Lazio, Sentenza n. 1015 del 1999, Sezione Giurisdizionale Umbria, Sentenza
n. 390 del 2004, Sezione Giurisdizionale Emilia-Romagna, Sentenza n. 998 del 2007, Sezione
Giurisdizionale Sicilia, Sentenza n. 1707 del 2008, Sezione Giurisdizionale Sardegna,
Sentenza n. 294 del 2009, Sezione Giurisdizionale Calabria, Sentenza n. 171 del 2010,
Sezione Giurisdizionale Piemonte, Sentenze n. 161 del 2011 e n. 93 del 2016.
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