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DOTTRINA
La responsabilità amministrativa per l’utilizzo per spese correnti di impor-
ti sottoposti dalla legge a vincoli finalistici si può ravvisare in una delle seguenti
ipotesi:
a)allorché le spese pagate erano illegittime o non dovute o, quanto meno,
relative a debiti privi dei caratteri della certezza, della liquidità e dell’esigibilità;
b)quando il mancato utilizzo delle entrate in conto capitale ha provocato
un deprezzamento o un deterioramento del patrimonio dell’ente;
c)se l’ente non è riuscito ad attuare in concreto le sue finalità istituzionali.
L’onere della prova della sussistenza in concreto di una delle suddette ipotesi
grava, ovviamente, sul pubblico ministero .
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Circa i presupposti, secondo la costante giurisprudenza della Corte rego-
latrice, in tema di azione di responsabilità per danno erariale sussiste il rapporto
di servizio , costituente il presupposto per l’attribuzione della controversia alla
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giurisdizione della Corte dei Conti, allorché un ente privato esterno all’ammini-
strazione venga incaricato di svolgere, nell’interesse e con le risorse di quest’ul-
tima, un’attività o un servizio pubblico in sua vece, inserendosi in tal modo
nell’apparato organizzativo dell’amministrazione pubblica, mentre è irrilevante
il titolo in base al quale la gestione è svolta, che può consistere in un rapporto
di concessione amministrativa, in un contratto e perfino mancare del tutto,
potendo il relativo rapporto modellarsi secondo gli schemi generali previsti e
disciplinati dalla legge . In particolare, la giurisdizione della Corte dei Conti sul
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danno erariale è configurabile quando il soggetto privato, disponendo della
somma erogata in modo diverso da quello preventivato, abbia frustrato lo
scopo perseguito dall’amministrazione, distogliendo le risorse conseguite dalle
finalità cui erano preordinate: ai fini del radicamento di quella giurisdizione spe-
ciale, risulta, dunque, decisiva la natura del danno conseguente alla mancata rea-
lizzazione degli scopi conseguiti con la contribuzione, non avendo rilevanza né
la qualità del soggetto che gestisce il denaro pubblico, il quale ben può essere
un soggetto di diritto privato destinatario della contribuzione, né il titolo in
base al quale la gestione del pubblico denaro è svolta .
(4)
(1) Corte dei Conti Sicilia, Sez. contr. Delib., 8 settembre 2020, n. 435.
(2) In particolare, si veda F. MERUSI, Pubblico e privato nell’istituto della responsabilità amministrativa,
in Responsabilità amministrativa e giurisdizione contabile (ad un decennio dalle riforme), Atti del LI
Convegno di studi di Scienza dell’amministrazione (Varenna, Villa Monastero, 15-17 settem-
bre 2005), edizione Milano, 2006, pagg. 104 ss.
(3) Così la Cass. civ., Sez. Unite, Ord., (ud. 21 luglio 2020) 14 settembre 2020, n. 19086; si vedano,
inoltre: Cass., Sez. Un., 18 giugno 2019, n. 16336; Cass., Sez. Un., 30 agosto 2019, n. 21871;
Cass., Sez. Un., 15 aprile 2020, n. 7838; Cass., Sez. Un., 16 luglio 2020, n. 15195.
(4) Cass., Sez. Un., 22 novembre 2019, n. 30526.
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