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DOTTRINA



                  La responsabilità amministrativa per l’utilizzo per spese correnti di impor-
             ti sottoposti dalla legge a vincoli finalistici si può ravvisare in una delle seguenti
             ipotesi:
                  a)allorché le spese pagate erano illegittime o non dovute o, quanto meno,
             relative a debiti privi dei caratteri della certezza, della liquidità e dell’esigibilità;
                  b)quando il mancato utilizzo delle entrate in conto capitale ha provocato
             un deprezzamento o un deterioramento del patrimonio dell’ente;
                  c)se l’ente non è riuscito ad attuare in concreto le sue finalità istituzionali.
             L’onere della prova della sussistenza in concreto di una delle suddette ipotesi
             grava, ovviamente, sul pubblico ministero .
                                                     (1)
                  Circa i presupposti, secondo la costante giurisprudenza della Corte rego-
             latrice, in tema di azione di responsabilità per danno erariale sussiste il rapporto
             di servizio , costituente il presupposto per l’attribuzione della controversia alla
                       (2)
             giurisdizione della Corte dei Conti, allorché un ente privato esterno all’ammini-
             strazione venga incaricato di svolgere, nell’interesse e con le risorse di quest’ul-
             tima, un’attività o un servizio pubblico in sua vece, inserendosi in tal modo
             nell’apparato organizzativo dell’amministrazione pubblica, mentre è irrilevante
             il titolo in base al quale la gestione è svolta, che può consistere in un rapporto
             di  concessione  amministrativa,  in  un  contratto  e  perfino  mancare  del  tutto,
             potendo il relativo rapporto modellarsi secondo gli schemi generali previsti e
             disciplinati dalla legge . In particolare, la giurisdizione della Corte dei Conti sul
                                  (3)
             danno  erariale  è  configurabile  quando  il  soggetto  privato,  disponendo  della
             somma  erogata  in  modo  diverso  da  quello  preventivato,  abbia  frustrato  lo
             scopo perseguito dall’amministrazione, distogliendo le risorse conseguite dalle
             finalità cui erano preordinate: ai fini del radicamento di quella giurisdizione spe-
             ciale, risulta, dunque, decisiva la natura del danno conseguente alla mancata rea-
             lizzazione degli scopi conseguiti con la contribuzione, non avendo rilevanza né
             la qualità del soggetto che gestisce il denaro pubblico, il quale ben può essere
             un soggetto di diritto privato destinatario della contribuzione, né il titolo in
             base al quale la gestione del pubblico denaro è svolta .
                                                                (4)

             (1)  Corte dei Conti Sicilia, Sez. contr. Delib., 8 settembre 2020, n. 435.
             (2)  In particolare, si veda F. MERUSI, Pubblico e privato nell’istituto della responsabilità amministrativa,
                  in Responsabilità amministrativa e giurisdizione contabile (ad un decennio dalle riforme), Atti del LI
                  Convegno di studi di Scienza dell’amministrazione (Varenna, Villa Monastero, 15-17 settem-
                  bre 2005), edizione Milano, 2006, pagg. 104 ss.
             (3)  Così la Cass. civ., Sez. Unite, Ord., (ud. 21 luglio 2020) 14 settembre 2020, n. 19086; si vedano,
                  inoltre: Cass., Sez. Un., 18 giugno 2019, n. 16336; Cass., Sez. Un., 30 agosto 2019, n. 21871;
                  Cass., Sez. Un., 15 aprile 2020, n. 7838; Cass., Sez. Un., 16 luglio 2020, n. 15195.
             (4)  Cass., Sez. Un., 22 novembre 2019, n. 30526.

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