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DOTTRINA
legge n. 55/2019, cosiddetta sblocca-cantieri); dal disposto, in parte mutato,
emerge che la responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte
dei Conti in materia di contabilità pubblica è personale e limitata ai fatti e alle
omissioni commessi con dolo o colpa grave, ferma restando l’insindacabilità nel
merito delle scelte discrezionali; la novità sta nella precisazione autentica per la
quale la prova del dolo richiede la dimostrazione della volontà dell’evento dan-
noso. Il resto rimane invariato e cioè che in ogni caso è esclusa la gravità della
colpa quando il fatto dannoso tragga origine dall’emanazione di un atto vistato
e registrato in sede di controllo preventivo di legittimità, limitatamente ai profili
presi in considerazione nell’esercizio del controllo. La gravità della colpa e ogni
conseguente responsabilità sono in ogni caso escluse per ogni profilo se il fatto
dannoso trae origine da decreti che determinano la cessazione anticipata, per
qualsiasi ragione, di rapporti di concessione autostradale, allorché detti decreti
siano stati vistati e registrati dalla Corte dei Conti in sede di controllo preventivo
di legittimità svolto su richiesta dell’amministrazione procedente. Il relativo debi-
to si trasmette agli eredi secondo le leggi vigenti nei casi di illecito arricchimento
del dante causa e di conseguente indebito arricchimento degli eredi stessi.
La precisazione aggiunta dal Decreto Semplificazioni dopo il primo perio-
do del su richiamato comma 1 («La prova del dolo richiede la dimostrazione
della volontà dell’evento dannoso»), prima facie, potrebbe apparire superflua, se
non addirittura ovvia. Così sarebbe indubbiamente in campo penale, ma altret-
tanto non può dirsi in materia di giurisdizione contabile. È vero che in essa l’ac-
certamento si muove prevalentemente lungo paradigmi classici del diritto e
della procedura penale (in tal senso, gli elementi costitutivi della responsabilità
amministrativa sono: rapporto di servizio, antigiuridicità della condotta, colpa
grave/dolo, nesso di causalità, danno), ma è altrettanto importante considerare
che intorno all’elemento soggettivo , nel tempo le linee ermeneutiche avevano
(8)
(8) Nella vastissima dottrina esistente sul tema, si vedano: C. COLLETTA, I nuovi profili di responsa-
bilità del danno erariale dopo il decreto legge n. 76/2020 (decreto semplificazioni), in www.diritto.it, dicem-
bre 2020; V. TENORE, A. NAPOLI, Studio sulla responsabilità amministrativo-contabile davanti alla
Corte dei Conti, Napoli, 2019; Il nuovo processo davanti alla Corte dei Conti. Commento sistematico al
codice della giustizia contabile (D. Lgs. n. 174/2016), a cura di A. CANALE, F. FRENI, M. SMIROLDO,
Milano, 2017; G. BOTTINO, Rischio e responsabilità amministrativa, Napoli, 2017; A. ALTIERI, La
responsabilità amministrativa per danno erariale, Milano, 2012, pagg. 8 e ss.; E.F. SCHILITZER, La
responsabilità amministrativo contabile del responsabile del procedimento, in Codice dell’azione amministra-
tiva (a cura di M.A. SANDULLI), Milano, 2011, pagg. 39 e ss.; E.F. SCHILITZER, Le più recenti inno-
vazioni legislative e giurisprudenziali in materia di responsabilità amministrativa e di processo contabile, in
Foro Amministrativo Consiglio di Stato, 2010, fasc. I, pagg. 219-235; V. TENORE, L. PALAMARA, B.
MARZOCCHI BURATTI, Le cinque responsabilità del pubblico dipendente, Milano, 2009; A. POLICE, La
natura della responsabilità amministrativa, in La responsabilità amministrativa ed il suo processo, a cura di
F. G. SCOCA, Padova, 1997, pagg. 145 ss.; D. MORGANTE, Manuale di contabilità di Stato, a cura
di G. CORREALE, Napoli, 1993, G. ZACCARIA, Corso di contabilità di Stato, Roma, 1974.
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