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DOTTRINA



                  Proprio per tali ragioni, il legislatore con il recente DL n. 76/2020 conver-
             tito nella legge n. 120/2020 ha limitato il riferimento alle norme di legge e rego-
             lamenti, circoscrivendole alle violazioni di «specifiche regole di condotta espres-
             samente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non resi-
             duino margini di discrezionalità». Mediante tale modifica, il legislatore ha preci-
             sato che la violazione deve riguardare una regola di condotta (e non ad es. una
             regola di natura organizzativa); rispetto alla fonte, ha puntualizzato che la regola
             violata deve essere specifica e prevista da una fonte di rango ordinario e, infine,
             rispetto al contenuto, la regola non deve lasciare spazi di discrezionalità .
                                                                                  (12)
                  A prescindere da tali vicende normative, nel rapporto con la corruzione,
             come insegna l’esperienza giudiziaria, l’abuso d’ufficio rappresenta fattispecie
             sintomatica o se vogliamo «sentinella» di possibili fatti di corruzione. Infatti in
             molti casi l’iscrizione della notizia di reato ovvero la condanna per l’abuso, in
             funzione proprio della natura sussidiaria di tale norma rispetto agli altri delitti
             della  Pubblica  Amministrazione,  dipende  proprio  dall’impossibilità  di  poter
             provare da parte dell’accusa la promessa o dazione di denaro o altra utilità a
             fronte di un atto palesemente e volutamente illegittimo. In tale ottica la limita-
             zione della sindacabilità dell’eccesso di potere rappresenta un de-potenziamen-
             to della portata di tale norma, comprensibile e giustificato nell’ottica della riser-
             va di legge in termini di tassatività ma discutibile nella prospettiva di contrasto
             di abusi sintomatici di fatti più gravi. In particolare la limitazione della sindaca-
             bilità della discrezionalità amministrativa mal si concilia con la riconosciuta pos-
             sibilità di sindacare la legittimità dell’atto discrezionale contrario ai doveri d’uf-
             ficio oggetto di mercimonio della corruzione propria ex art. 319 c.p. .
                                                                               (13)


             3.  I delitti di «quasi corruzione» dei privati
                  3.1. Il millantato credito
                  A parte il delitto di istigazione alla corruzione che, come abbiamo visto,
             ai primi due commi dell’art. 322 c.p. contemplava fin dalla sua impostazione
             (12)  In commento v. PADOVANI, Vita, morte e miracoli dell’abuso d’ufficio, in Giurisprudenza Penale Web,
                  2020, 7-8; GAMBARDELLA, Simul stabunt simul cadent: discrezionalità amministrativa e sindacato del
                  giudice penale: un binomio indissolubile per la sopravvivenza dell’abuso d’ufficio, in Sistema penale, 2020,
                  7, 133 e PERIN, L’imputazione per abuso d’ufficio: riscrittura della tipicità e giudizio di colpevolezza, in
                  Legislazione Penale, in www.legislazionepenale.eu, 2020, 23 ottobre 2020.
             (13)  V. Cass., Sez. Prima, 24 gennaio 2017, n. 3594, secondo la quale «integra il delitto di corru-
                  zione propria la condotta del pubblico ufficiale che, dietro elargizione di un indebito com-
                  penso, esercita i poteri discrezionali rinunciando ad una imparziale comparazione degli inte-
                  ressi in gioco, al fine di raggiungere un esito predeterminato, anche quando questo risulta
                  coincidere, ex post, con l’interesse pubblico, e salvo il caso di atto sicuramente identico a quel-
                  lo che sarebbe stato comunque adottato in caso di corretto adempimento delle funzioni».

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