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I DELITTI DI “QUASI CORRUZIONE”



               finalistica del patto tra il mediatore e il committente, visto che la norma limita
               il reato alla remunerazione «in relazione al compimento di un atto contrario ai
               doveri di ufficio o all’omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio», riferen-
               dosi così alla sola corruzione propria di cui all’art. 319 c.p. .
                                                                         (27)

                     3.3. Il traffico di influenze illecite dopo la legge n. 3/2019
                     Da ultimo occorre segnalare che l’art. 1, comma 1, lett. t, legge n. 3/2019,
               recante “Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione,
               nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti
               e movimenti politici” (cosiddetta Legge Spazzacorrotti), ha abrogato l’art. 346 e
               contestualmente modificato la struttura del delitto di traffico di influenze illeci-
               te, con l’intento di assorbirvi le condotte già integranti gli estremi del millantato
               credito. L’attuale formulazione dell’art. 346-bis c.p. infatti sanziona chiunque
               «fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati
               di corruzione di cui all’art. 322-bis c.p., sfruttando relazioni esistenti o asserite
               con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli
               altri soggetti di cui all’art. 322-bis c.p., indebitamente fa dare o promettere, a sé
               o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita
               verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli
               altri  soggetti  di  cui  all’art.  322-bis  c.p.,  ovvero  per  remunerarlo  in  relazione
               all’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri» . Nel secondo comma si è poi
                                                             (28)
               previsto che «la stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro
               o altro vantaggio patrimoniale».
                     In dottrina si è sottolineato che, per potenziare l’azione di contrasto al
               fenomeno corruttivo di tipo politico-affaristico sistemico «in cui l’intesa corrut-
               tiva si realizza grazie alla figura del mediatore senza che corrotto e corruttore
               entrino in contatto direttamente, [il legislatore] anziché occuparsi prima di tutto
               della  disciplina  extrapenale  del  lobbismo,  ha  puntato  ancora  una  volta  tutto
               sulla disciplina penale giungendo alla costruzione di una (mini-) macro-fattispe-
               cie incriminatrice di traffico di influenze illecite dai confini sempre più incerti e
               sempre meno espressione di un tipo criminoso omogeneo, munita di un appa-
               rato sanzionatorio ai limiti della ragionevolezza» .
                                                              (29)
               (27)  Per approfondimenti v. ROMANO, I delitti contro la pubblica amministrazione, I delitti dei privati. Le
                     qualifiche  soggettive  pubblicistiche.  Artt.  336-360  cod.  pen.,  Milano,  167  e  TAGLIARINI,  voce
                     «Millantato credito», cit., 322 ss.
               (28)  Per un commento v. CANTONE, MILONE, Verso la riforma del delitto di traffico di influenze illecite,
                     in Dir. Pen. Cont., 2018, 1 ss. e MAIELLO, L’abrogazione del millantato credito e la riformulazione del
                     traffico di influenze illecite: barlumi di ragionevolezza nel buio della riforma, in Arch. pen., 2018, 1 ss.
               (29)  CINGARI, La riforma del delitto di traffico di influenze illecite e l’incerto destino del millantato credito, in
                     Dir. Pen. Processo, 2019, 6, 749.

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