Page 151 - Layout 2
P. 151
I DELITTI DI “QUASI CORRUZIONE”
finalistica del patto tra il mediatore e il committente, visto che la norma limita
il reato alla remunerazione «in relazione al compimento di un atto contrario ai
doveri di ufficio o all’omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio», riferen-
dosi così alla sola corruzione propria di cui all’art. 319 c.p. .
(27)
3.3. Il traffico di influenze illecite dopo la legge n. 3/2019
Da ultimo occorre segnalare che l’art. 1, comma 1, lett. t, legge n. 3/2019,
recante “Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione,
nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti
e movimenti politici” (cosiddetta Legge Spazzacorrotti), ha abrogato l’art. 346 e
contestualmente modificato la struttura del delitto di traffico di influenze illeci-
te, con l’intento di assorbirvi le condotte già integranti gli estremi del millantato
credito. L’attuale formulazione dell’art. 346-bis c.p. infatti sanziona chiunque
«fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati
di corruzione di cui all’art. 322-bis c.p., sfruttando relazioni esistenti o asserite
con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli
altri soggetti di cui all’art. 322-bis c.p., indebitamente fa dare o promettere, a sé
o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita
verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli
altri soggetti di cui all’art. 322-bis c.p., ovvero per remunerarlo in relazione
all’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri» . Nel secondo comma si è poi
(28)
previsto che «la stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro
o altro vantaggio patrimoniale».
In dottrina si è sottolineato che, per potenziare l’azione di contrasto al
fenomeno corruttivo di tipo politico-affaristico sistemico «in cui l’intesa corrut-
tiva si realizza grazie alla figura del mediatore senza che corrotto e corruttore
entrino in contatto direttamente, [il legislatore] anziché occuparsi prima di tutto
della disciplina extrapenale del lobbismo, ha puntato ancora una volta tutto
sulla disciplina penale giungendo alla costruzione di una (mini-) macro-fattispe-
cie incriminatrice di traffico di influenze illecite dai confini sempre più incerti e
sempre meno espressione di un tipo criminoso omogeneo, munita di un appa-
rato sanzionatorio ai limiti della ragionevolezza» .
(29)
(27) Per approfondimenti v. ROMANO, I delitti contro la pubblica amministrazione, I delitti dei privati. Le
qualifiche soggettive pubblicistiche. Artt. 336-360 cod. pen., Milano, 167 e TAGLIARINI, voce
«Millantato credito», cit., 322 ss.
(28) Per un commento v. CANTONE, MILONE, Verso la riforma del delitto di traffico di influenze illecite,
in Dir. Pen. Cont., 2018, 1 ss. e MAIELLO, L’abrogazione del millantato credito e la riformulazione del
traffico di influenze illecite: barlumi di ragionevolezza nel buio della riforma, in Arch. pen., 2018, 1 ss.
(29) CINGARI, La riforma del delitto di traffico di influenze illecite e l’incerto destino del millantato credito, in
Dir. Pen. Processo, 2019, 6, 749.
149

