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I DELITTI DI “QUASI CORRUZIONE”




               4.  Delitti di «quasi corruzione» e responsabilità degli enti ex D.Lgs.
                  n. 231/2001
                     Come accennato in precedenza, la definitiva riprova dell’inserimento dei
               delitti contro la Pubblica Amministrazione nel diritto penale dell’economia è
               testimoniato non solo dalla scelta iniziale del nostro legislatore di inserire agli
               artt. ventiquattro e venticinque fra i primi reati-presupposto della responsabilità
               degli enti tanto le fattispecie a tutela delle erogazioni pubbliche quanto l’intera
               sistematica dei delitti di corruzione (compresa l’istigazione alla corruzione), ma
               anche e soprattutto dal continuo allargamento del «catalogo» dei reati contro la
               Pubblica Amministrazione
                     Così negli ultimi anni altri due delitti di «quasi corruzione», l’abuso d’uffi-
               cio e il traffico di influenze illecite, sono stati inseriti in tale lista.
                     Dapprima l’art. 1, comma 9, lett. b), n. 1, legge n. 3/2019, ha introdotto
               fra le fattispecie contemplate all’art. 25, comma 1, D.Lgs. n. 231/2001 il nuovo
               traffico di influenze illecite modificato dopo l’abrogazione del millantato credi-
               to. Tale addizione vanta solidi appigli politico-criminali, in quanto si tratta di un
               reato espressivo della criminalità del profitto, che si colloca nel «campo anti-
               stante» alle fattispecie di corruzione.
                     Ancor più di recente, con il D.Lgs. n. 75/2020 è stata data attuazione della
               Direttiva (UE) 2017/1371 (cosiddetta Direttiva PIF), implementando ulterior-
               mente  la  lista  dei  reati  presupposto  della  responsabilità  da  reato  degli  enti,
               mediante l’inserimento fra l’altro dell’abuso d’ufficio.
                     Come noto, ai fini del possibile esonero degli enti dalle imputazioni a loro
               carico per fatti commessi nel loro interesse da dipendenti (apicali o subordinati)
               è necessario poter dimostrare la presenza di modelli organizzativi idonei a pre-
               venire tali reati.
                     Sull’idoneità dei modelli, gli artt. 6 e 7, D.Lgs. n. 231/2001 forniscono
               poche indicazioni (molte di più le direttive date dall’art. 30, D.Lgs. n. 81/2008
               per la materia degli infortuni). Anche la giurisprudenza finora è stata parca di
               indicazioni .
                          (32)
                     Tuttavia alcuni dati sono certi e indispensabili, estremamente in sintesi:
               presenza di un Organismo di vigilanza effettivo, informazione e formazione dei
               dipendenti, previsione e rispetto di specifici presidi interni atti a prevenire la
               commissione dei reati.


               (32)  Fra le sentenze più significative v. Cass., Sez. V, 18 dicembre 2013, n. 4677, in Società, 2014,
                     n. 4, 469, con note di PALIERO, Responsabilità degli enti e principio di colpevolezza al vaglio della
                     Cassazione: occasione mancata o definitivo de profundis?, e Salalfia, La condizione di non punibilità per
                     responsabilità amministrativa, delle società ed enti.

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