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DOTTRINA



                  Certamente la nuova fattispecie ha un raggio d’azione molto più ampio,
             non solo perché ha sganciato la fattispecie incriminatrice dal requisito implicito
             della necessaria idoneità della influenza venduta ad incidere effettivamente sul
             pubblico agente ma anche e soprattutto perché con la sostituzione della parte
             «...ovvero per remunerarlo, in relazione al compimento di un atto contrario ai
             doveri  d’ufficio  o  all’omissione  o  al  ritardo  di  un  atto  del  suo  ufficio»  con
             «...ovvero per remunerarlo in relazione all’esercizio delle sue funzioni o dei suoi
             poteri», ha ampliato la direzione finalistica del traffico di influenze illecite attri-
             buendo  rilevanza  anche  alla  corruzione  per  l’esercizio  della  funzione  di  cui
             all’art. 318 c.p.
                  La giurisprudenza si è ben presto espressa nel senso della continuità di
             rilevanza penale dell’art. 346 c.p. nel novellato art. 346-bis c.p. , anche se in una
                                                                       (30)
             recente pronuncia la Cassazione ha precisato che, con particolare riferimento
             alla «corruzione immaginaria» «non c’è continuità normativa tra l’abrogata ipo-
             tesi di millantato credito già prevista nell’art. 346, comma 2, c.p. nella condotta
             dell’agente che si riceve o fa dare o promettere denaro o altra utilità, col prete-
             sto di dover comprare il pubblico ufficiale o impiegato o doverlo comunque
             remunerare e quella prevista nell’art. 346-bis c.p.nella parte in cui punisce il fac-
             cendiere che sfruttando o vantando relazioni asserite con l’agente pubblico si fa
             dare o promettere indebitamente denaro o altra utilità per remunerare l’agente
             pubblico in relazione all’esercizio delle sue funzioni; condotta che, in conside-
             razione della intervenuta abrogazione dell’art. 346 c.p., comma 2, deve ritenersi
             integrare il delitto di cui all’art. 640 c.p., comma 1, allorché l’agente, mediante
             artifici e raggiri, induca in errore la parte offesa che si determina a corrispon-
             dere denaro o altra utilità a colui che vanti rapporti neppure ipotizzabili con il
             pubblico agente» .
                             (31)
                  Sotto il profilo sanzionatorio, la nuova disciplina è più favorevole al reo
             rispetto  a  quella  del  millantato  credito  abrogato,  essendo  pertanto  applicabile
             retroattivamente ai sensi dell’art. 2, comma 4 c.p. Le pene previste dall’art. 346-bis
             (anche dopo la riforma del 2019 che pure le ha inasprite, portandole, per il reato
             base, da un minimo di un anno a un massimo di quattro anni e sei mesi) sono
             più contenute rispetto a quelle precedentemente previste dall’art. 346 (da un
             anno a cinque anni ex comma 1 e da due a sei anni ex comma 2 c.p., oltre alla
             pena pecuniaria). La riforma dell’art. 346-bis comporta, invece, una nuova incri-
             minazione rispetto a chi dà o promette il denaro o l’altra utilità a fronte di una
             relazione vantata e asserita, ma inesistente.

             (30)  V., ad es., Cass., Sez. Sesta, 30 aprile 2019, n. 17980.
             (31)  Cass., Sez. Sesta, Sent., 7 febbraio 2020, n. 5221.

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