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DOTTRINA
Certamente la nuova fattispecie ha un raggio d’azione molto più ampio,
non solo perché ha sganciato la fattispecie incriminatrice dal requisito implicito
della necessaria idoneità della influenza venduta ad incidere effettivamente sul
pubblico agente ma anche e soprattutto perché con la sostituzione della parte
«...ovvero per remunerarlo, in relazione al compimento di un atto contrario ai
doveri d’ufficio o all’omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio» con
«...ovvero per remunerarlo in relazione all’esercizio delle sue funzioni o dei suoi
poteri», ha ampliato la direzione finalistica del traffico di influenze illecite attri-
buendo rilevanza anche alla corruzione per l’esercizio della funzione di cui
all’art. 318 c.p.
La giurisprudenza si è ben presto espressa nel senso della continuità di
rilevanza penale dell’art. 346 c.p. nel novellato art. 346-bis c.p. , anche se in una
(30)
recente pronuncia la Cassazione ha precisato che, con particolare riferimento
alla «corruzione immaginaria» «non c’è continuità normativa tra l’abrogata ipo-
tesi di millantato credito già prevista nell’art. 346, comma 2, c.p. nella condotta
dell’agente che si riceve o fa dare o promettere denaro o altra utilità, col prete-
sto di dover comprare il pubblico ufficiale o impiegato o doverlo comunque
remunerare e quella prevista nell’art. 346-bis c.p.nella parte in cui punisce il fac-
cendiere che sfruttando o vantando relazioni asserite con l’agente pubblico si fa
dare o promettere indebitamente denaro o altra utilità per remunerare l’agente
pubblico in relazione all’esercizio delle sue funzioni; condotta che, in conside-
razione della intervenuta abrogazione dell’art. 346 c.p., comma 2, deve ritenersi
integrare il delitto di cui all’art. 640 c.p., comma 1, allorché l’agente, mediante
artifici e raggiri, induca in errore la parte offesa che si determina a corrispon-
dere denaro o altra utilità a colui che vanti rapporti neppure ipotizzabili con il
pubblico agente» .
(31)
Sotto il profilo sanzionatorio, la nuova disciplina è più favorevole al reo
rispetto a quella del millantato credito abrogato, essendo pertanto applicabile
retroattivamente ai sensi dell’art. 2, comma 4 c.p. Le pene previste dall’art. 346-bis
(anche dopo la riforma del 2019 che pure le ha inasprite, portandole, per il reato
base, da un minimo di un anno a un massimo di quattro anni e sei mesi) sono
più contenute rispetto a quelle precedentemente previste dall’art. 346 (da un
anno a cinque anni ex comma 1 e da due a sei anni ex comma 2 c.p., oltre alla
pena pecuniaria). La riforma dell’art. 346-bis comporta, invece, una nuova incri-
minazione rispetto a chi dà o promette il denaro o l’altra utilità a fronte di una
relazione vantata e asserita, ma inesistente.
(30) V., ad es., Cass., Sez. Sesta, 30 aprile 2019, n. 17980.
(31) Cass., Sez. Sesta, Sent., 7 febbraio 2020, n. 5221.
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