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DOTTRINA



                  Vigente l’apparato normativo precedente, pertanto, il rischio era che tali
             accordi non fossero punibili, non essendo del tutto pacifica la loro riconducibi-
             lità allo schema del millantato credito  ed essendo esclusa a quello della cor-
                                                 (23)
             ruzione, poiché l’accordo illecito, anche quando il mediatore riveste la qualità di
             pubblico agente, non poteva avere ad oggetto le funzioni del pubblico agente
             destinatario della tangente .
                                      (24)
                  Il delitto di traffico di influenze in definitiva è una fattispecie che punisce
             un comportamento propedeutico alla commissione di una eventuale corruzione
             - in ciò pare perfettamente calzante l’inserimento fra i cosiddetti «delitti di quasi
             corruzione» - e non è, quindi, ipotizzabile quando sia già stato accertato un rap-
             porto, partitario o alterato, fra il pubblico ufficiale ed il soggetto privato .
                                                                                 (25)
                  La  fattispecie  introdotta  sulla  scorta  delle  indicazioni  sovranazionali
             incentra la condotta sulla vendita di un abuso d’influenza, ossia nell’utilizzo
             distorto delle relazioni o entrature presso la pubblica amministrazione. Su tale
             concetto  in  dottrina  si  sottolinea  che  «si  può  trattare  anche  di  un’influenza
             astrattamente lecita… [tuttavia] la necessità di prevenirne l’effettivo compimen-
             to rende opportuno intervenire in via anticipata, punendo l’accordo con il pri-
             vato committente diretto a ottenere, per esempio, una corruzione, un abuso
             d’ufficio, una rivelazione di segreti d’ufficio, una turbativa d’asta ad opera di un
             soggetto pubblico. Da questo punto di vista, è evidente come il disvalore del
             fatto è espresso dallo scopo criminoso perseguito dalle parti, mentre privi di
             rilevanza risultano tanto la specifica tipologia di reato preso di mira, quanto l’ef-
             fettivo esercizio dell’influenza» .
                                          (26)
                  Con particolare riferimento al traffico di influenze cosiddetto oneroso, in
             cui il denaro o il vantaggio patrimoniale dato o promesso dal committente al
             mediatore serve a remunerarlo per l’influenza che si impegna a realizzare sul
             pubblico  agente,  si  evidenzia  in  dottrina  la  scarsa  chiarezza  della  direzione


             (23)  Ritenevano estendibile la fattispecie di cui all’art. 346 c.p. anche alle ipotesi di traffico di
                  influenze, PEDRAZZI, Millantato credito, traffic d’influence, influence peddling, cit., 154; TAGLIARINI,
                  Voce «Millantato credito», in Enc. dir., XXVI, Milano, 1976, 317; RAMPIONI, Voce «Millantato
                  credito», in Dig. Disc. Pen., VII, Torino, 1993, 688; SEMERARO, I delitti di millantato credito e traffico
                  di influenza, cit., 18 ss.
             (24)  Prima dell’introduzione dell’art. 346-bis c.p. l’impossibilità di ricondurre il traffico di influen-
                  ze del pubblico agente nell’ambito dei delitti di corruzione era stata segnalata espressamente
                  da Cass., Sez. Sesta, 4 maggio 2006, n. 33435.
             (25)  In termini v. Cass., Sez. Sesta, 11 febbraio 2013, n. 11808. Conf. Cass., Sez. Sesta, 27 giugno
                  2013, n. 29789 che ha ulteriormente precisato che l’elemento differenziale tra le due fattispe-
                  cie, dal punto di vista strutturale, è la connotazione causale del prezzo, in quanto destinato,
                  nel traffico di influenze, a retribuire l’opera di mediazione, e non anche all’agente pubblico,
                  altrimenti realizzandosi un concorso nella corruzione attiva.
             (26)  CUCINOTTA, Sul concetto di influenza illecita nell’art. 346-bis c.p., in Dir. Pen. Processo, 2018, 8, 1051.

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