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DOTTRINA
Vigente l’apparato normativo precedente, pertanto, il rischio era che tali
accordi non fossero punibili, non essendo del tutto pacifica la loro riconducibi-
lità allo schema del millantato credito ed essendo esclusa a quello della cor-
(23)
ruzione, poiché l’accordo illecito, anche quando il mediatore riveste la qualità di
pubblico agente, non poteva avere ad oggetto le funzioni del pubblico agente
destinatario della tangente .
(24)
Il delitto di traffico di influenze in definitiva è una fattispecie che punisce
un comportamento propedeutico alla commissione di una eventuale corruzione
- in ciò pare perfettamente calzante l’inserimento fra i cosiddetti «delitti di quasi
corruzione» - e non è, quindi, ipotizzabile quando sia già stato accertato un rap-
porto, partitario o alterato, fra il pubblico ufficiale ed il soggetto privato .
(25)
La fattispecie introdotta sulla scorta delle indicazioni sovranazionali
incentra la condotta sulla vendita di un abuso d’influenza, ossia nell’utilizzo
distorto delle relazioni o entrature presso la pubblica amministrazione. Su tale
concetto in dottrina si sottolinea che «si può trattare anche di un’influenza
astrattamente lecita… [tuttavia] la necessità di prevenirne l’effettivo compimen-
to rende opportuno intervenire in via anticipata, punendo l’accordo con il pri-
vato committente diretto a ottenere, per esempio, una corruzione, un abuso
d’ufficio, una rivelazione di segreti d’ufficio, una turbativa d’asta ad opera di un
soggetto pubblico. Da questo punto di vista, è evidente come il disvalore del
fatto è espresso dallo scopo criminoso perseguito dalle parti, mentre privi di
rilevanza risultano tanto la specifica tipologia di reato preso di mira, quanto l’ef-
fettivo esercizio dell’influenza» .
(26)
Con particolare riferimento al traffico di influenze cosiddetto oneroso, in
cui il denaro o il vantaggio patrimoniale dato o promesso dal committente al
mediatore serve a remunerarlo per l’influenza che si impegna a realizzare sul
pubblico agente, si evidenzia in dottrina la scarsa chiarezza della direzione
(23) Ritenevano estendibile la fattispecie di cui all’art. 346 c.p. anche alle ipotesi di traffico di
influenze, PEDRAZZI, Millantato credito, traffic d’influence, influence peddling, cit., 154; TAGLIARINI,
Voce «Millantato credito», in Enc. dir., XXVI, Milano, 1976, 317; RAMPIONI, Voce «Millantato
credito», in Dig. Disc. Pen., VII, Torino, 1993, 688; SEMERARO, I delitti di millantato credito e traffico
di influenza, cit., 18 ss.
(24) Prima dell’introduzione dell’art. 346-bis c.p. l’impossibilità di ricondurre il traffico di influen-
ze del pubblico agente nell’ambito dei delitti di corruzione era stata segnalata espressamente
da Cass., Sez. Sesta, 4 maggio 2006, n. 33435.
(25) In termini v. Cass., Sez. Sesta, 11 febbraio 2013, n. 11808. Conf. Cass., Sez. Sesta, 27 giugno
2013, n. 29789 che ha ulteriormente precisato che l’elemento differenziale tra le due fattispe-
cie, dal punto di vista strutturale, è la connotazione causale del prezzo, in quanto destinato,
nel traffico di influenze, a retribuire l’opera di mediazione, e non anche all’agente pubblico,
altrimenti realizzandosi un concorso nella corruzione attiva.
(26) CUCINOTTA, Sul concetto di influenza illecita nell’art. 346-bis c.p., in Dir. Pen. Processo, 2018, 8, 1051.
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