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I DELITTI DI “QUASI CORRUZIONE”
pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o
altro vantaggio patrimoniale, come prezzo della propria mediazione illecita
verso il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio ovvero per
remunerarlo, in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio
o all’omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio» .
(20)
L’intervento legislativo era indispensabile, perché l’art. 346 c.p., come si è
visto, puniva solamente il fatto di chi si procurava utilità prospettando una falsa
influenza nei confronti di pubblici funzionari.
Sul versante politico-criminale il nuovo delitto ha contribuito ad adegua-
re l’apparato repressivo penale alle trasformazioni fenomenologiche della
corruzione in cui il patto corruttivo tende ad assumere connotati sempre più
peculiari .
(21)
Innanzitutto con riferimento ai soggetti, nella moderna corruzione siste-
mica il patto corruttivo tende a perdere carattere rigorosamente duale. Si è sot-
tolineato in dottrina infatti che «tra il pubblico agente corrotto e il privato cor-
ruttore si collocano soggetti che svolgono funzioni di intermediazione (cosid-
detti faccendieri), i quali possono fungere da mero filtro tra il pubblico agente
ed il privato corruttore, come nel caso in cui attraverso consulenze fittizie si
prestano ad occultare la tangente diretta al pubblico agente corrotto … in
secondo luogo, e con riferimento al contenuto del pactum sceleris, la prestazione
del pubblico agente corrotto nei complessi meccanismi reticolari della corru-
zione sistemica non ha ad oggetto necessariamente atti (determinabili o meno)
inerenti al proprio ufficio bensì vere e proprie attività di “influenza” sul pubbli-
co agente competente ad emanare l’atto» .
(22)
(20) Per approfondimenti, sul delitto di traffico di influenze illecite, v. CINGARI, Sul traffico di
influenze illecite, in Dir. Pen. Proc., 2015, 479 ss.; CONSULICH, Millantato credito e traffico di influenze
illecite, in Trattato di diritto penale, diretto da C. F. GROSSO, PADOVANI, PAGLIARO, Parte speciale,
Reati contro la pubblica amministrazione, a cura di C. F. GROSSO, PELISSERO, 2015, 624 ss.;
CUCINOTTA, Sul concetto di influenza illecita nell’art. 346-bis c.p., in Dir. Pen. Proc., 2018, 1053;
LOSAPPIO, Millantato credito e traffico di influenze illecite. Rapporti diacronici e sincronici, in Cass. pen.,
2015, 1046; MARRA, voce «Traffico di influenze illecite», in Dig. disc. pen, Agg., X, 2018, 878;
MERENDA, Traffico di influenze illecite e millantato credito nel senso della continuità? Alcune osservazioni
critiche, in Arch. pen., 2015, 648 ss.; PISA, Il nuovo delitto di traffico di influenze, in Dir. Pen. Proc.,
2013, 33; PEDRAZZI, Millantato credito, traffic d’influence, influence peddling, in Riv. It. Dir. Pen. Proc.,
1963, 154; ROMANO, Legge anticorruzione, millantato credito e traffico di influenze illecite, in Riv. It.
Dir. Proc. Pen., 2013, 1097; SEMERARO, I delitti di millantato credito e traffico di influenza, Milano,
2000, 18 ss.; SEMINARA, Sub art. 346-bis c.p., in Commentario breve al codice penale, a cura di FORTI,
SEMINARA, ZUCCALÀ, 2017, 1134.
(21) Sulle trasformazioni criminologiche della corruzione, v. MANNOZZI, Combattere la corruzione:
tra criminologia e diritto penale, in questa Rivista, 2008, 775 ss.; DAVIGO, MANNOZZI, La corruzione
in Italia. Percezione sociale e controllo penale, Roma-Bari, 2008 e CINGARI, Repressione e prevenzione
della corruzione pubblica. Verso un modello di contrasto «integrato», Torino, 2012, 24 ss.
(22) CINGARI, Sul traffico di influenze illecite, cit., 479
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