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I DELITTI DI “QUASI CORRUZIONE”



                     Nel Codice «Rocco» originario in effetti si puniva «il pubblico ufficiale
               che, abusando dei poteri inerenti alle sue funzioni, commette, per recare ad altri
               un danno o per procurargli un vantaggio, qualsiasi fatto non preveduto come
               reato da una particolare disposizione di legge». La stessa fattispecie introdotta
               nel 1990 dalla menzionata legge n. 86 veniva ancora tacciata di scarsa determi-
               natezza: si prevedeva ancora una fattispecie di mera condotta e a dolo specifico
               andando a sanzionare il pubblico funzionario che «al fine di procurare a sé o ad
               altri  un  ingiusto  vantaggio  non  patrimoniale  o  per  recare  ad  altri  un  danno
               ingiusto, abusa del suo ufficio» con un aggravante se il danno perseguito era di
               tipo patrimoniale. Solo con la legge n. 234/1997 l’abuso d’ufficio si trasforma
               in reato ad evento naturalistico ed a dolo generico (ancorché intenzionale), pre-
               vedendo la punizione nel caso del pubblico ufficiale o incaricato di pubblico
               servizio «che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di
               norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di
               un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti,
               intenzionalmente  procura  a  sé  o  ad  altri  un  ingiusto  vantaggio  patrimoniale
               ovvero arreca ad altri un danno ingiusto» .
                                                       (8)
                     Fra i temi più discussi di questa norma vi è stata la scarsa precisione del
               riferimento a «norme di legge», capace di richiamare, in linea di principio, un
               amplissimo ventaglio di disposizioni, fra cui anche la Costituzione compresa la
               norma programmatica di cui all’art. 97, Cost.  e conseguentemente anche i vizi
                                                          (9)
               tipici del procedimento amministrativo, fra cui l’eccesso di potere, come peral-
               tro  riconosciuto  dalla  stessa  giurisprudenza ,  contrariamente  a  quelle  che
                                                           (10)
               erano le intenzioni del legislatore .
                                               (11)
               (8)   Sulla riforma dell’abuso d’ufficio del 1997 v., fra gli altri, BENUSSI, Il nuovo delitto di abuso di ufficio,
                     Padova, 1998; D’AVIRRO, L’abuso di ufficio, III ed., Milano, 2009; C. F. GROSSO, Condotte ed eventi nel
                     delitto di abuso di ufficio, in Foro It., 1999, V, 14; Id., L’abuso di ufficio, in I delitti contro la P.A. dopo la l.
                     n. 86/90. Quad. CSM, 1992, 5, 113; MANNA, Profili storico-comparativistici dell’abuso d’ufficio, in Riv. It.
                     Dir. Proc. Pen., 2001, 1201; MANZIONE, Voce «Abuso d’ufficio», in Digesto pen., agg., I, Torino, 2000,
                     1; VINCIGUERRA, Non tutte le riforme sono migliorative: il nuovo art. 323 c.p., in Giur. It., 1998, 1021.
               (9)   C. F. GROSSO, Condotte ed eventi del delitto di abuso d’ufficio, cit., 334 ss.
               (10)  In alcune sentenze si menziona la possibilità di sindacare l’eccesso di potere ma solo nella forma
                     «per sviamento» (V., ad es., Cass., Sez. Sesta, 25 settembre 2001) ma più di recente, la Cassazione
                     ha ritenuto in alcune pronunce che «il legislatore non ha inteso limitare la portata applicativa
                     dell’art. 323 c.p., ai casi di violazione di legge in senso stretto, avendo voluto includervi anche le
                     altre patologie dell’atto amministrativo, tra le quali l’eccesso di potere, configurabile laddove vi
                     sia stata distorsione dell’atto dalla finalità tipica» (Cass., Sez. Sesta, 25 gennaio 2013, n. 20414).
               (11)  Per un approfondimento v. CONTENTO, La riforma dell’abuso di ufficio: violazione di legge ed eccesso
                     di potere (1998), in Scritti 1964-2000, Bari, 2002, 612; MANES, Abuso d’ufficio, violazione di legge
                     ed eccesso di potere, in Foro It., 1998, II, 390; PAGLIARO, L’antico problema dei confini fra eccesso di
                     potere e abuso d’ufficio, in Dir. Pen. Proc., 1999, 106; PARODI GIUSINO, Aspetti problematici della
                     disciplina dell’abuso di ufficio in relazione all’eccesso di potere ed alla discrezionalità amministrativa, in Riv.
                     Trim. Dir. Pen. Econ., 2009, 879.

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