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I DELITTI DI “QUASI CORRUZIONE”
Nel Codice «Rocco» originario in effetti si puniva «il pubblico ufficiale
che, abusando dei poteri inerenti alle sue funzioni, commette, per recare ad altri
un danno o per procurargli un vantaggio, qualsiasi fatto non preveduto come
reato da una particolare disposizione di legge». La stessa fattispecie introdotta
nel 1990 dalla menzionata legge n. 86 veniva ancora tacciata di scarsa determi-
natezza: si prevedeva ancora una fattispecie di mera condotta e a dolo specifico
andando a sanzionare il pubblico funzionario che «al fine di procurare a sé o ad
altri un ingiusto vantaggio non patrimoniale o per recare ad altri un danno
ingiusto, abusa del suo ufficio» con un aggravante se il danno perseguito era di
tipo patrimoniale. Solo con la legge n. 234/1997 l’abuso d’ufficio si trasforma
in reato ad evento naturalistico ed a dolo generico (ancorché intenzionale), pre-
vedendo la punizione nel caso del pubblico ufficiale o incaricato di pubblico
servizio «che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di
norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di
un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti,
intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale
ovvero arreca ad altri un danno ingiusto» .
(8)
Fra i temi più discussi di questa norma vi è stata la scarsa precisione del
riferimento a «norme di legge», capace di richiamare, in linea di principio, un
amplissimo ventaglio di disposizioni, fra cui anche la Costituzione compresa la
norma programmatica di cui all’art. 97, Cost. e conseguentemente anche i vizi
(9)
tipici del procedimento amministrativo, fra cui l’eccesso di potere, come peral-
tro riconosciuto dalla stessa giurisprudenza , contrariamente a quelle che
(10)
erano le intenzioni del legislatore .
(11)
(8) Sulla riforma dell’abuso d’ufficio del 1997 v., fra gli altri, BENUSSI, Il nuovo delitto di abuso di ufficio,
Padova, 1998; D’AVIRRO, L’abuso di ufficio, III ed., Milano, 2009; C. F. GROSSO, Condotte ed eventi nel
delitto di abuso di ufficio, in Foro It., 1999, V, 14; Id., L’abuso di ufficio, in I delitti contro la P.A. dopo la l.
n. 86/90. Quad. CSM, 1992, 5, 113; MANNA, Profili storico-comparativistici dell’abuso d’ufficio, in Riv. It.
Dir. Proc. Pen., 2001, 1201; MANZIONE, Voce «Abuso d’ufficio», in Digesto pen., agg., I, Torino, 2000,
1; VINCIGUERRA, Non tutte le riforme sono migliorative: il nuovo art. 323 c.p., in Giur. It., 1998, 1021.
(9) C. F. GROSSO, Condotte ed eventi del delitto di abuso d’ufficio, cit., 334 ss.
(10) In alcune sentenze si menziona la possibilità di sindacare l’eccesso di potere ma solo nella forma
«per sviamento» (V., ad es., Cass., Sez. Sesta, 25 settembre 2001) ma più di recente, la Cassazione
ha ritenuto in alcune pronunce che «il legislatore non ha inteso limitare la portata applicativa
dell’art. 323 c.p., ai casi di violazione di legge in senso stretto, avendo voluto includervi anche le
altre patologie dell’atto amministrativo, tra le quali l’eccesso di potere, configurabile laddove vi
sia stata distorsione dell’atto dalla finalità tipica» (Cass., Sez. Sesta, 25 gennaio 2013, n. 20414).
(11) Per un approfondimento v. CONTENTO, La riforma dell’abuso di ufficio: violazione di legge ed eccesso
di potere (1998), in Scritti 1964-2000, Bari, 2002, 612; MANES, Abuso d’ufficio, violazione di legge
ed eccesso di potere, in Foro It., 1998, II, 390; PAGLIARO, L’antico problema dei confini fra eccesso di
potere e abuso d’ufficio, in Dir. Pen. Proc., 1999, 106; PARODI GIUSINO, Aspetti problematici della
disciplina dell’abuso di ufficio in relazione all’eccesso di potere ed alla discrezionalità amministrativa, in Riv.
Trim. Dir. Pen. Econ., 2009, 879.
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