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DOTTRINA
2. Il giudizio professionale strutturato
Come precedentemente accennato, gli strumenti basati sul modello noto
come “giudizio professionale strutturato” forniscono linee guida volte a sup-
portare il giudizio professionale durante la valutazione e la gestione del rischio
di recidiva criminale. L’utilizzo degli strumenti appartenenti a questa categoria
prevede che ciascun fattore di rischio venga esaminato per stabilire la probabi-
lità con cui il soggetto che viene valutato possa commettere un comportamento
violento. In particolare, il soggetto verrà classificato come ad “alto”, “moderato”
o “basso” rischio sulla base del numero dei fattori di rischio che sono stati iden-
tificati e della rilevanza che questi ultimi possiedono, in rapporto alla probabilità
che venga attuato il comportamento violento e al tipo di intervento richiesto
per evitare che ciò accada .
(8)
Generalmente, gli strumenti basati sul giudizio clinico strutturato com-
prendono un numero di fattori di rischio che oscilla da venti a trenta , selezio-
(9)
nati sulla base di un’apposita rassegna della letteratura scientifica. Nello specifi-
co, la selezione dei fattori di rischio prevede che essi siano stati identificati sulla
base di evidenze empiriche, tenendo conto di differenti campioni e contesti in
modo da conferire allo strumento un elevato grado di generalizzabilità nei suoi
ambiti applicativi. Inoltre, gli strumenti basati sul giudizio professionale strut-
turato includono i fattori di rischio dinamici che possono essere presi in consi-
derazione per la pianificazione degli interventi finalizzati alla gestione del
rischio .
(10)
Douglas e collaboratori ritengono a tal proposito che gli elementi su cui
poggia la valutazione condotta attraverso gli strumenti basati sul giudizio pro-
fessionale strutturato possano essere identificati in:
a) un gruppo predefinito di fattori di rischio relativi a un particolare tipo
di violenza (per esempio, la violenza sessuale o quella giovanile);
b) la presenza di definizioni operative dei fattori di rischio;
c) le istruzioni per codificare i fattori di rischio;
d) una guida per formulare un giudizio sul potenziale predittivo del
rischio, che può essere categorizzato come “basso”, “moderato” o “alto” a
seconda della presenza e della rilevanza dei fattori di rischio esaminati e del
grado di intervento richiesto;
e) la capacità della valutazione di agevolare la gestione del rischio .
(11)
(8) K. S. DOUGLAS, S. D. HART, J. L. GROSCUP, T. R. LITWACK, 2013, op. cit.
(9) K. S. DOUGLAS, S. D. HART, C. D. WEBSTER, H. BELFRAGE, L. S. GUY, C. M. WILSON,
Historical-clinical-risk management-20, version 3 (HCR-20V3): Development and overview, in
INTERNATIONAL JOURNAL OF FORENSIC MENTAL HEALTH, 2014, 13, 2, 93-108.
(10) K. S. DOUGLAS, S. D. HART, J. L. GROSCUP, T. R. LITWACK, 2013, op. cit.
(11) Ibidem.
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