Page 66 - Rassegna 2020-3
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DOTTRINA



                  La preoccupazione dell’opinione pubblica legata ai vantaggi che potrebbe
             ricevere la criminalità organizzata, da anni impedisce riflessioni e riforme serie
             in tema di sistema sanzionatorio, ma, se è lapalissiana la pericolosità della crimi-
             nalità organizzata, lo è altrettanto l’affermazione secondo cui i principi costitu-
             zionali valgono per tutti, anche per i criminali.
                  La sentenza della Corte costituzionale costituisce dunque un punto di parten-
             za  e non già di arrivo, non solo perché nel futuro prossimo ci si dovrà interrogare
               (66)
             sulla legittimità dell’esclusione degli altri benefici penitenziari, ma, più in generale, in
             quanto prima o poi bisognerà domandarsi con più determinazione se lo stesso erga-
             stolo, anche non ostativo, sia contrario o no alle norme costituzionali e/o comuni-
             tarie, superando la corsa dietro ogni possibile emergenza  anche in un’ottica di rivi-
                                                                (67)
             sitazione del cosiddetto modello del doppio binario che dovrebbe articolarsi sui profili
             ormai delineati dalla Corte costituzionale italiana e dalla Corte EDU, in sintesi:
                  1.  un periodico riesame da parte dell’autorità giudiziaria sulle effettive esi-
             genze riferite all’esecuzione della pena;
                  2.  la fissazione di una quota di pena ragionevole oltre la quale non possa-
             no seguire preclusioni assai limitate sulla concessione di misure alternative alla
             detenzione;
                  3.  superamento del carattere assoluto della preclusione relativa all’accesso
             ai benefici penitenziari mediante una revisione dell’art. 58-ter dell’ordinamento
             penitenziario orientata a garantire il “diritto alla speranza” a tutti i detenuti .
                                                                                     (68)
                  Emergenze presunte e reali che condannano il sistema penale, nella parte
             relativa alle sanzioni, ad un irrazionale immobilismo e ad avere ancora un volto
             “carcero-centrico”, mentre compito del penalista e di un ideale legislatore è (e
             resterà) quello di andare alla ricerca delle “pene perdute”  e di qualcosa di
                                                                      (69)
             meglio del carcere come prima ratio.



             (66)  Ed infatti si veda Cass., Sez. Prima, ord. 3 giugno 2020 (dep. 18 giugno 2020), n. 18518, in
                  www.penaledp.it, secondo cui è “rilevante e non manifestamente infondata, con riferimento
                  agli artt. 3, 27 e 117 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 4-bis,
                  comma 1, e 58-ter della legge n. 354 del 1975, e dell’art. 2, DL n. 152 del 1991, convertito, con
                  modificazioni, nella legge n. 203 del 1991, nella parte in cui escludono che il condannato all’er-
                  gastolo, per delitti commessi avvalendosi delle condizioni di cui all’art. 416-bis c.p. ovvero al
                  fine di agevolare l’attività delle associazioni in esso previste, che non abbia collaborato con la
                  giustizia,  possa  essere  ammesso  alla  liberazione  condizionale”.  In  argomento  v.  BRUCALE,
                  Liberazione condizionale agli ergastolani ostativi. L’art. 4 bis torna alla Consulta, in www.penaledp.it.
             (67)  Sulle emergenze e sul senso di insicurezza v. le riflessioni di MOCCIA, La sicurezza è accesso ai
                  diritti, in IL MANIFESTO, 8 febbraio 2019
             (68)  FIORENTIN, Senza riesame periodico la pena perpetua è illegittima per la CEDU, in GUIDA AL DIR., ID, 25 ss.
             (69)  La citazione è scontata: ZAFFARONI, Alla ricerca delle pene perdute, Napoli, 1994; sull’evoluzione
                  del sistema sanzionatorio e sulla possibilità di prevedere anche in materia penale forme di
                  giustizia riparativa, v. CERETTI, NISIVOCCIA, Il diavolo mi accarezza i capelli. Memorie di un crimi-
                  nologo, Milano, 2020, 123 ss.

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