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DOTTRINA
La preoccupazione dell’opinione pubblica legata ai vantaggi che potrebbe
ricevere la criminalità organizzata, da anni impedisce riflessioni e riforme serie
in tema di sistema sanzionatorio, ma, se è lapalissiana la pericolosità della crimi-
nalità organizzata, lo è altrettanto l’affermazione secondo cui i principi costitu-
zionali valgono per tutti, anche per i criminali.
La sentenza della Corte costituzionale costituisce dunque un punto di parten-
za e non già di arrivo, non solo perché nel futuro prossimo ci si dovrà interrogare
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sulla legittimità dell’esclusione degli altri benefici penitenziari, ma, più in generale, in
quanto prima o poi bisognerà domandarsi con più determinazione se lo stesso erga-
stolo, anche non ostativo, sia contrario o no alle norme costituzionali e/o comuni-
tarie, superando la corsa dietro ogni possibile emergenza anche in un’ottica di rivi-
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sitazione del cosiddetto modello del doppio binario che dovrebbe articolarsi sui profili
ormai delineati dalla Corte costituzionale italiana e dalla Corte EDU, in sintesi:
1. un periodico riesame da parte dell’autorità giudiziaria sulle effettive esi-
genze riferite all’esecuzione della pena;
2. la fissazione di una quota di pena ragionevole oltre la quale non possa-
no seguire preclusioni assai limitate sulla concessione di misure alternative alla
detenzione;
3. superamento del carattere assoluto della preclusione relativa all’accesso
ai benefici penitenziari mediante una revisione dell’art. 58-ter dell’ordinamento
penitenziario orientata a garantire il “diritto alla speranza” a tutti i detenuti .
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Emergenze presunte e reali che condannano il sistema penale, nella parte
relativa alle sanzioni, ad un irrazionale immobilismo e ad avere ancora un volto
“carcero-centrico”, mentre compito del penalista e di un ideale legislatore è (e
resterà) quello di andare alla ricerca delle “pene perdute” e di qualcosa di
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meglio del carcere come prima ratio.
(66) Ed infatti si veda Cass., Sez. Prima, ord. 3 giugno 2020 (dep. 18 giugno 2020), n. 18518, in
www.penaledp.it, secondo cui è “rilevante e non manifestamente infondata, con riferimento
agli artt. 3, 27 e 117 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 4-bis,
comma 1, e 58-ter della legge n. 354 del 1975, e dell’art. 2, DL n. 152 del 1991, convertito, con
modificazioni, nella legge n. 203 del 1991, nella parte in cui escludono che il condannato all’er-
gastolo, per delitti commessi avvalendosi delle condizioni di cui all’art. 416-bis c.p. ovvero al
fine di agevolare l’attività delle associazioni in esso previste, che non abbia collaborato con la
giustizia, possa essere ammesso alla liberazione condizionale”. In argomento v. BRUCALE,
Liberazione condizionale agli ergastolani ostativi. L’art. 4 bis torna alla Consulta, in www.penaledp.it.
(67) Sulle emergenze e sul senso di insicurezza v. le riflessioni di MOCCIA, La sicurezza è accesso ai
diritti, in IL MANIFESTO, 8 febbraio 2019
(68) FIORENTIN, Senza riesame periodico la pena perpetua è illegittima per la CEDU, in GUIDA AL DIR., ID, 25 ss.
(69) La citazione è scontata: ZAFFARONI, Alla ricerca delle pene perdute, Napoli, 1994; sull’evoluzione
del sistema sanzionatorio e sulla possibilità di prevedere anche in materia penale forme di
giustizia riparativa, v. CERETTI, NISIVOCCIA, Il diavolo mi accarezza i capelli. Memorie di un crimi-
nologo, Milano, 2020, 123 ss.
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