Page 62 - Rassegna 2020-3
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DOTTRINA



                  La Corte costituzionale, con la sentenza n. 253 del 2019 , non ha recepito
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             in  toto  le  argomentazioni  della  Corte  EDU  perché  altrimenti  avrebbe  dovuto
             dichiarare l’integrale illegittimità costituzionale dell’ergastolo ostativo proprio per-
             ché contrario al ‘senso di umanità’, di cui all’art. 27, comma 3, Cost. Per compren-
             dere, invece, appieno il senso e i limiti della sentenza della Corte costituzionale
             bisogna partire dal caso concreto. La Corte di Cassazione, con ordinanza del 20
             dicembre 2018, aveva infatti sollevato questione di legittimità costituzionale del-
             l’art. 4-bis, comma 1, L. 20 luglio 1975, n. 354 in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost.,
             non in linea generale, ma soltanto nella parte in cui esclude che il condannato all’er-
             gastolo ostativo possa essere ammesso alla fruizione di un “permesso premio” .
                                                                                      (53)
                  Il caso concreto ha influito sul dictum della Corte costituzionale, tanto è
             vero che la Corte non segue il pronunciamento della CEDU, perché il problema
             non è di ordine generale, ma specifico. La Corte afferma l’illegittimità della pre-
             sunzione assoluta di pericolosità presente nell’art. 4-bis per contrasto proprio
             con gli artt. 3 e 27, comma 3, Cost.
                  L’art. 3 Cost. viene in considerazione in quanto la presunzione assoluta
             parifica irragionevolmente tutti i casi e l’art. 27, comma 3, Cost. perché, conse-
             guentemente, essendo l’ergastolo ostativo contrario al senso di umanità, non
             può  consentire  quel  processo  di  ‘individualizzazione’  che  risulta  funzionale,
             non solo al rispetto dello stesso senso di umanità ma anche, di conseguenza,
             alla stessa rieducazione del condannato .
                                                  (54)
             (52)  Corte  cost.  sent.  4  dicembre  2019,  n.  253  Pres.  Lattanzi,  Red.  Zanon,  in  EIUS,  in
                  www.eius.it/giurisprudenza/2019/699, 1 ss.; nonché in GUIDA AL DIR., 2020, n. 5, 18 gennaio,
                  64 ss., con osservazioni di FIORENTIN, La Consulta rimodella solo l’istituto previsto per i delitti “ostativi”,
                  in ibid, 77 ss.; nonché ID, Condizioni stringenti per la concessione dei permessi-premio, in ibid, 85 ss.
             (53)  RUOTOLO, Reati ostativi e permessi premio. Le conseguenze della sent. n. 253 del 2019 della Corte costi-
                  tuzionale; TALINI, Presunzioni assolute e assenza di condotta collaborativa: una nuova sentenza additiva
                  ad effetto sostitutivo della Corte costituzionale; BERNARDI, Per la Consulta la presunzione di pericolosità
                  dei condannati per reati ostativi che non collaborano con la giustizia è legittima solo se relativa: cade la pre-
                  clusione assoluta all’accesso ai permessi premio ex art. 4-bis, comma 1, dell’ordinamento penitenziario;
                  PUGIOTTO, La sent. n. 253/2019 della Corte costituzionale: una breccia nel muro dell’ostatività peniten-
                  ziaria; CERASE, La Corte costituzionale sui reati ostativi: una sentenza, molte perplessità; CHIAVARIO,
                  La sentenza sui permessi-premio: una pronuncia che non merita inquadramenti unilaterali; MENGHINI,
                  La  Consulta  apre  una  breccia  nell’art.  4-bis  dell’ordinamento  penitenzirio.  Nota  a  Corte  cost.  n.
                  253/2019, consultabili partendo dal sito www.giurcost.org.
             (54)  La Corte costituzionale conferma i suoi assunti anche con la successiva sentenza: Corte cost.,
                  6 dicembre 2019, n. 263, in DPP, 2020, 180; v. PUGIOTTO, Due decisioni radicali della Corte costitu-
                  zionale in tema di ostatività penitenziaria: le sentenze nn. 253 e 263 del 2019, in RIVISTA AIC, secondo
                  cui “anche la successiva sent. n. 263/201932 si presta ad essere letta come l’occasione per i giu-
                  dici costituzionali, immediatamente colta, di ribadire le proprie convinzioni circa il necessario
                  superamento di quella che, ai loro occhi, è un’illegittima «ostatività sanzionatoria»”. Oggetto
                  della quaestio è l’estensione ai condannati minori di età e ai giovani adulti dell’art. 4-bis, commi
                  1 e 1-bis, dell’ordinamento penitenziario, ai fini della concessione delle misure penali di comu-
                  nità, dei permessi premio e per l’assegnazione al lavoro esterno. Un allargamento introdotto dal
                  Governo felpastellato con un recente decreto legislativo che la Corte giudica incostituzionale, per
                  eccesso di delega e per violazione degli artt. 27 comma 3, e 31 comma 2, Cost.

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