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ERGASTOLO OSTATIVO E COSTITUZIONE
Il richiedente deve invece allegare elementi idonei a escludere collegamen-
ti, attuali e futuri, con il sodalizio criminale .
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L’importante sentenza della Corte costituzionale presta il fianco al rischio
di uno svuotamento degli assunti garantistici in essa contenuti, laddove si devo-
no allegare elementi tali da escludere (non solo l’attualità, ma anche) il «pericolo
del ripristino» di collegamenti tra il detenuto e l’originario sodalizio criminale .
(61)
A carico del richiedente grava una vera e propria probatio diabolica, perché si
richiede una prova negativa volta a dimostrare l’inesistenza di un fatto futuro .
(62)
Per evitare uno svuotamento della portata della sentenza n. 253 bisognerà
porre la dovuta attenzione e richiedere non informazioni generiche, congetture
o affermazioni standardizzate, ma informazioni specifiche, dettagliate, precise
derivanti anche dalle procure antimafia, e dagli organi altamente specializzati
delle Forze dell’ordine (basti qui menzionare i reparti del ROS, lo SCO e lo
SCIO rispettivamente dell’Arma dei Carabinieri, della Polizia di Stato e della
Guardia di Finanza).
Ciò perché l’onere di allegazione del richiedente, proprio in virtù della
citata probatio diabolica , si limiterà ad un controllo di coerenza logica degli
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assunti contenuti nei documenti derivanti dalla Procura Nazionale e dalle
Procure distrettuali.
7. Conclusioni
La soluzione accolta dalla Corte costituzionale nella sentenza 253 del
2019 conferisce al giudice una discrezionalità certamente maggiore, che pre-
occupa l’opinione pubblica e alcuni settori della magistratura . Basti pensa-
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re, ad esempio, che l’ergastolo ostativo è stato applicato a 1.225 ergastolani
sul totale di 1.790 condannati alla pena perpetua (oltre il settanta per cento
del totale): in pratica, circa tre ergastolani su quattro sono ergastolani “osta-
tivi” e ad oltre quattrocento di questi è applicato anche il regime detentivo
speciale del 41-bis .
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(60) PUGIOTTO, La sent. n. 253 del 2019 della Corte costituzionale: una breccia nel muro dell’ostatività peni-
tenziaria, in ST. JURIS, 2020, 402 ss.
(61) Rischio ben evidenziato da PUGIOTTO, Due decisioni, cit., 511.
(62) MUSUMECI, PUGIOTTO, Gli ergastolani senza scampo. Fenomenologia e criticità costituzionali dell’erga-
stolo ostativo, Napoli 2016, 101 ss.
(63) Se i documenti derivanti dalla Procura Nazionale o dalla Procura distrettuale o dal Comitato
per la sicurezza sono negative, l’onere di allegazione gravante sul beneficiario si trasforma in
un vero e proprio onere probatorio, v. MENGHINI, La Consulta apre una breccia, cit., 321.
(64) Obiezioni superate da PUGIOTTO, La sentenza n. 253 del 2019, cit., 404 ss.
(65) Dati del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria (DAP) aggiornati al 4 settembre
2019.
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