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ERGASTOLO OSTATIVO E COSTITUZIONE
Dopo l’intervento della Corte costituzionale dunque la presunzione di peri-
colosità di cui all’art. 4-bis diventa relativa , perciò si potranno concedere per-
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messi-premio, non solo nell’ipotesi originaria relativa alla collaborazione proces-
suale, ma anche in quella in cui il giudice dell’esecuzione, nel caso concreto, valuti,
attraverso gli strumenti offertigli dall’ordinamento, dalla relazione del direttore
dell’istituto penitenziario, alla valutazione del comportamento del condannato.
5. La giurisprudenza europea sulla pena “non riducibile”
Quanto è stato oggetto di pronuncia della Corte costituzionale (sentenza n.
253/2019) a seguito della sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo che nel
caso Viola c./Italia ha confermato l’accertamento della violazione da parte dell’Italia
dell’articolo 3 della Convenzione EDU sotto il profilo che la pena dell’ergastolo osta-
tiva dell’ordinamento italiano integra un trattamento contrario alla dignità della per-
sona e al senso di umanità, ha trovato delle “spie” già in precedenti orientamenti:
➢ nel 2013 (sentenza Vinter c. Regno Unito) la Grande Camera della
Corte EDU stabilisce, condannando il Regno Unito per violazione dell’art. 3
(56)
CEDU, l’illegittimità della previsione dell’ergastolo senza possibilità di libera-
zione condizionale (life imprisonment without parole) affermando che debba essere
offerta al detenuto una possibilità di dimostrare che è degno di reinserirsi nella
società e sempre che la parte di pena già espiata abbia consentito di raggiungere
gli obiettivi di repressione, dissuasione, correzione e protezione del pubblico .
(57)
Nel ricorso che ha segnato il successivo orientamento dei giudici di Strasburgo
la Corte distingue tre ipotesi di ergastolo:
a) l’ergastolo con possibilità di liberazione dopo un periodo minimo di reclusione;
b)l’ergastolo discrezionale (previsto dalla legge ma la cui imposizione neces-
sita di una decisione giudiziaria) senza possibilità di liberazione condizionale;
c)l’ergastolo obbligatorio (previsto dalla legge per un reato particolare che
non lascia al giudice alcun potere discrezionale) senza possibilità di liberazione
condizionale: solo quest’ultima tipologia contrasta con l’art. 3 CEDU poiché
priverebbe l’ergastolano del cosiddetto “diritto alla speranza” e poiché non
(55) La sentenza n. 263 del 2019 della Corte costituzionale è ancora più drastica, eliminando qualun-
que presunzione, perché nell’ordinamento penitenziario minorile «non può essere lasciato spazio
a presunzioni di pericolosità di sorta, nemmeno se relative». PUGIOTTO, Due decisioni, cit., 510.
(56) CEDU, Grande Camera, sent. 9 luglio 2013, Vinter e a. c. Regno Unito, ric. n. 66069/09,
130/10 e 3896/10, in penalecontemporaneo.it
(57) In argomento, v. VIGANÒ, Ergastolo senza possibilità di liberazione condizionale nel Regno Unito e
articolo 3 CEDU: la Grande Camera della Corte EDU ribalta la sentenza della Quarta Camera, in
penalecontemporaneo.it; ID., Ergastolo senza speranza di liberazione condizionale e art. 3 CEDU:
(poche) luci e (molte) ombre in due recenti sentenze della Corte di Strasburgo, in
penalecontemporaneo.it.
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