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ERGASTOLO OSTATIVO E COSTITUZIONE
Successivamente alla pronuncia della Corte costituzionale interviene
anche il legislatore con la Legge n. 3 del 2019 che introduce il comma 1-bis
all’art. 438 c.p.p., consentendo l’applicabilità dell’ergastolo anche nelle ipotesi di
giudizio abbreviato. Si tratta di una riforma che segue i bisogni emotivi di pena,
laddove, con la semplice scelta del rito abbreviato, era possibile evitare con cer-
tezza la pena perpetua.
Si tratta tuttavia di una riforma ispirata da una visione retributiva della pena,
volta ad evitare, da una parte l’aggiramento dell’ergastolo con la scelta del rito
abbreviato, dall’altra a consentire ulteriori abbattimenti di pena per effetto del
cumulo della diminuente del rito con le circostanze attenuanti. Tali presupposti
rendono sospetta la norma di illegittimità costituzionale per violazione dell’art. 27,
comma 3, dal momento che il principio di rieducazione non è sacrificabile sull’al-
tare della general-prevenzione . Inoltre si viola l’art. 3 Cost., sotto il profilo della
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ragionevolezza, perché si nega ad alcuni imputati, sulla base della sola natura della
pena prevista per i reati a loro contestati, la possibilità di anticipare la definizione
del giudizio e di beneficiare di uno sconto di pena. Senza considerare che vietare
l’accesso ad un rito premiale solo per alcune categorie di reati (id est di rei), allun-
gando i tempi del processo per l’imputato, viola anche il principio della ragionevole
durata del processo (art. 111 Cost.), nonché della presunzione di non colpevolezza
(art. 27, comma 2, Cost.) . Simili questioni di costituzionalità, sollevate anche da
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una parte della magistratura di merito , sono state rigettate da altra parte della
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giurisprudenza di merito , dal momento che la violazione dell’art. 3 Cost., per
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essere sindacata in Corte costituzionale, deve tradursi una sperequazione irragio-
nevole, ciò che non appare essere caratteristica del novellato art. 438, comma 1-bis,
c.p.p. che esclude, solo per i reati più gravi l’accesso al rito abbreviato. Non vi
sarebbe inoltre violazione della presunzione d’innocenza (art. 27, comma 2, Cost.),
anzi, questa sarebbe maggiormente garantita dalla cognizione piena anziché da riti
contratti. Infine, la violazione dell’art. 111, comma 2, Cost., è mal posta perché si
deve valutare la durata ragionevole del processo avendo come parametro il giudi-
zio ordinario, non il rito abbreviato che costituisce comunque una eccezione.
Eventuali ripercussioni sull’aumento di dibattimenti in Corte di Assise
non sono tali da giustificare censure di costituzionalità, ma al massimo inter-
venti legislativi in merito alla pianta organica degli uffici giudiziari.
(39) Corte cost., 11 luglio 2018, n. 149, in www.giurcost.org.; Corte cost. 23 ottobre 2019, n. 253,
in www.giurcost.org.
(40) MANNA, Corso di diritto penale, Padova, 2020; in questo senso è stata sollevata questione di
legittimità costituzionale dal G.i.p. Trib. La Spezia, ord. 6 novembre 2019, F.F., in
GIURISPRUDENZA PENALE WEB, 23 gennaio 2020.
(41) G.i.p. Trib. La Spezia, ord. 6 novembre 2019, F.F., cit.
(42) G.i.p. Alessandria, ord. 28 maggio 2020, giud. BARGERO, in www.sistemapenale.it.
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