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ERGASTOLO OSTATIVO E COSTITUZIONE
pur favorevoli ad una progressiva eliminazione dell’istituto, evidenziano le diffi-
coltà dell’abolizione e, pur sottolineandone la problematicità dell’istituto, pro-
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pendono per il suo mantenimento, come presidio di prevenzione generale per i
delitti gravissimi . La Corte costituzionale, nel giudicare la legittimità dell’erga-
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stolo per gli adulti e l’illegittimità dello stesso per i minorenni , afferma che una
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pena destinata a promuovere la rieducazione del condannato (art. 27, co. 3, Cost.)
in vista del suo reinserimento sociale, non osti alla disciplina dell’ergastolo, che,
anzi, è funzionale all’esigenza di rieducazione, che non può essere presunta dal
semplice trascorrere del tempo, ma verificata in concreto attraverso l’accertamen-
to giurisdizionale dell’effettiva partecipazione del condannato all’opera rieducati-
va . L’ergastolo sarebbe quindi legittimo sia perchè a fondamento della pena vi
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sono esigenze di emenda del reo, ma anche esigenze di «dissuasione, prevenzio-
ne, difesa sociale», sia perché il nuovo testo dell’art. 176, relativo alla liberazione
condizionale, «consente l’effettivo reinserimento anche dell’ergastolano nel con-
sorzio civile senza che possano ostarvi le sue precarie condizioni economiche» .
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È stato invece dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione
dell’art. 27, comma 3, Cost., l’art. 177, comma 1, nella parte in cui non prevede
che il condannato alla pena dell’ergastolo, cui sia stata revocata la liberazione con-
dizionale, possa essere nuovamente ammesso a fruire del beneficio ove ne sussi-
stano i relativi presupposti . L’erosione della fissità dell’ergastolo, a seguito di
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modifiche normative e di interventi della Corte costituzionale, è senza dubbio
opera meritoria e, pertanto, non va sminuita , però, laddove l’ergastolo rimane
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(17) PULITANÒ, Ergastolo e pena di morte, in DD, 1981, 166; ROMANO, Prevenzione generale e prospettive
di riforma del codice penale italiano, in ROMANO, STELLA (a cura di), Teoria e prassi della prevenzione
generale dei reati, Bologna, 1980, 169.
(18) MANTOVANI, Diritto penale, PG, 5a ed., Padova, 2007, 744; MARINI, Ergastolo, in NN.D.I., app.,
III, Torino, 1982, 450; PADOVANI, La disintegrazione attuale del sistema sanzionatorio e le prospettive
di riforma: il problema della comminatoria edittale, in RIDPP, 1992, 449; PAGLIARO, Prospettive di
riforma, in AA.VV., Pene e misure alternative nell’attuale momento storico, Milano, 1977, 422; Id.,
Principi di diritto penale, PG, 8°, Milano, 2003, 688; VASSALLI, La pena in Italia oggi, in AA.VV.,
Studi in onore di Pietro Nuvolone, I, Milano, 1991, 642.
(19) La Corte ha, infine, dichiarato l’incostituzionalità degli artt. 17 e 22 nella parte in cui non
escludevano l’applicazione dell’ergastolo al minore imputabile, per contrasto con gli artt. 27,
comma 3 e 31, comma 2, Cost. (Corte cost. 28 aprile 1994, n. 168, in GIUR. IT., 1995, I, 357;
RUOTOLO, L’illegittimità costituzionale della pena dell’ergastolo nei confronti del minore: un segno di civiltà
giuridica, in GIUR. It., 1995, I, 358; Cass. pen., Sez. Prima, 18 gennaio 2006, n. 7337, CED
Cassazione, 2006). In precedenza si era ritenuto applicabile l’ergastolo ai minorenni, in forza
della riforma dell’art. 69, che consentiva la subvalenza dell’attenuante obbligatoria ex art. 98
alle aggravanti relative all’omicidio (MARTINI, op. cit., 99).
(20) RONCO, Art. 22, cit., 195; MARTINI, Pene principali, cit., 101.
(21) Corte cost. 22 novembre 1974, n. 264, in GIUR. COST., 1974, 2897; Cass. pen. Sez. Seconda, 18 gen-
naio 1993, in CASS. PEN., 1994, 2698; C., Sez. Prima, 8 aprile 1991, in MASS. CASS. PEN., 1991, 11;
C., Sez. Prima, 1° marzo 1991, in MASS. CASS. PEN., 1991, 45. MARTINI, Pene principali, cit., 99 ss.
(22) Corte cost. 4 giugno 1997, n. 161, in CED CASSAZIONE, 1997.
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