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ERGASTOLO OSTATIVO E COSTITUZIONE



               nel codice Rocco viene meno (rispetto al codice del 1889) la segregazione con-
               tinua , ma lo stesso si caratterizzava per la perpetuità della pena, salvo la con-
                    (6)
               cessione della grazia (art. 174). Si scontava in uno degli stabilimenti all’uopo
               destinati, con l’obbligo del lavoro - che non ha carattere afflittivo e che è remu-
               nerato in ottemperanza ai princìpi sanciti dagli artt. 27, comma 3 e 36, comma 1,
               Cost.  - e di isolamento notturno e l’eventuale ammissione al lavoro all’aperto
                     (7)
               poteva  avvenire  soltanto  dopo  l’espiazione  di  almeno  tre  anni  di  pena.
               L’ergastolo ha subìto le modifiche più rilevanti a seguito della L. 25 novembre
               1962,  n.  1634  che  ha  ammesso  alla  liberazione  condizionale  il  condannato,
               quando abbia effettivamente scontato ventotto anni di pena (art. 176, comma 3),
               ridotti a ventisei anni dall’art. 28, L. 10 ottobre 1986, n. 663 . L’espiazione della
                                                                        (8)
               pena avviene in un regime simile a quello delle pene detentive temporanee (artt.
               59, 61, L. 26 luglio 1975, n. 354; art. 97, ult. co., reg. esec. ord. penit.): l’art. 6,
               comma 2, L. 26 luglio 1975, n. 354, stabilendo che i locali destinati al pernotta-
               mento consistono in camere dotate di uno o più posti  produce l’effetto di
                                                                      (9)
               abrogare tacitamente l’isolamento notturno (art. 22 c.p.); l’art. 14 della L. 10
               ottobre 1986, n. 663, abrogando l’art. 50, comma 2, L. 26 luglio 1975, n. 354,
               consente invece l’applicazione del regime di semilibertà dopo l’espiazione di
               almeno venti anni di pena (art. 5, L. 26 luglio 1975, n. 354); la legge 94 del 2013,
               che  ha  convertito  il  DL  78/2013  cosiddetto  “svuotacarceri”,  ha  modificato
               alcune norme dell’ordinamento penitenziario per valorizzare il lavoro del dete-
               nuto, considerato un “antidoto contro la recidiva” . Da evidenziare che con
                                                                 (10)
               l’introduzione di un nuovo comma 4-bis all’art. 21 dell’ordinamento penitenzia-
               rio, si conferisce la possibilità di ammettere i detenuti e gli internati a lavori di
               pubblica utilità, ai sensi dell’art. 54 del DL 274/2000.


               (6)   MARTINI, op. cit., 98.
               (7)   RONCO, Art. 22, in RONCO, B. ROMANO (a cura di), Codice penale commentato, 4°, Torino, 2012, 194 ss.
               (8)   Norma che consente, altresì, l’ammissione del condannato sin da subito al lavoro all’aperto
                     RONCO, BERARDI, Le pene principali, in RONCO (a cura di), Commentario al codice penale. Persone e
                     sanzioni, Torino, 2006, 285 ss.; MARTINI, op. cit., 100. Corte cost. 27 settembre 1983, n. 274,
                     in FORO IT., 1983, I, 2333; RIV. PEN., 1983, 937; FORO IT., 1984, I, 18. È illegittimo, per vio-
                     lazione degli art. 3 e 27 Cost., l’art. 54 L. 26 luglio 1975, n. 354, nella parte in cui non prevede
                     la possibilità di concedere anche al condannato all’ergastolo la riduzione di pena, ai soli fini
                     del computo della quantità di pena così detratta nella quantità scontata, richiesta per l’am-
                     missione alla liberazione condizionale. CESARIS, In margine alla sentenza costituzionale sulla appli-
                     cabilità delle riduzioni di pena ai condannati all’ergastolo, in CP, 1984, 1060; ESPOSITO, Ergastolo e
                     liberazione condizionale, in AP, 1984, 164; FASSONE, Riduzioni di pena ed ergastolo: un contributo
                     all’individuazione della “pena costituzionale”, in RIDPP, 1984, 799.
               (9)   Norma comunque ineffettiva, dal momento che il sovraffollamento carcerario rende impos-
                     sibile  garantire  gli  standard  di  legalità  della  carcerazione  così  come  fissati  dalla  legge,  v.
                     MARTINI, Pene principali, cit. 102 ss.
               (10)  DELLA BELLA Convertito in legge il ‘decreto carceri’ 78/2013: un primo timido passo per
                     sconfiggere il sovraffollamento, in penalecontemporaneo.it.

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