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L’ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO



                     In particolare, il Responsabile per la transizione al digitale è tenuto a pro-
               muovere ed abilitare l’utilizzo dei sistemi di protocollo informatico e gestione
               documentale per la gestione delle richieste di accesso civico generalizzato, adot-
               tando gli interventi di evoluzione e configurazione dei sistemi già in uso che si
               rendano necessari. Per agevolare questo processo, il Dipartimento della funzio-
               ne  pubblica  ha  predisposto  un  documento  contenente  specifiche  tecniche
               denominato  “Indicazioni  operative  per  l’implementazione  del  registro  degli
               accessi FOIA ”. Questo documento, in linea con le regole sui metadati previ-
                             (11)
               ste dalle regole tecniche per il protocollo informatico, definisce:
                     ➣ lo schema di metadati (in formato XML Schema Definition, XSD) per la
               realizzazione del fascicolo informatico dedicato alla gestione di istanze FOIA,
               contenente i campi già previsti nella Circolare FOIA n. 2/2017 (all. 3);
                     ➣ gli schemi di metadati (XSD) per la pubblicazione del registro degli accessi.
                     Le Pubbliche Amministrazioni che dispongono di sistemi di protocollo
               informatico in grado di rispondere alle regole tecniche vigenti sono invitate ad
               adottare i citati schemi e a pubblicare il registro degli accessi nel formato stan-
               dard indicato, così da facilitare la produzione del registro sia ai fini della sua
               pubblicazione che della eventuale trasmissione al Dipartimento della funzione
               pubblica per l’acquisizione delle informazioni rilevanti per attività di monito-
               raggio, senza gravare ulteriormente sulle amministrazioni.
                     Si  sottolinea  che,  nonostante  tra  i  campi  previsti  per  il  registro  degli
               accessi non siano inclusi il nome del richiedente né tantomeno quelli degli
               eventuali  controinteressati,  occore  la  massima  attenzione  per  evitare  che  il
               registro contenga comunque dati personali (ad esempio nel campo “oggetto
               della richiesta”).
                     Infine, la medesima Circolare appare di sicuro interesse nella parte dedi-
               cata al tema pure rilevante della “notifica ai controinteressati”, prevedendo che:
               in base all’art. 5, comma 5, del decreto trasparenza, «Fatti salvi i casi di pubbli-
               cazione obbligatoria, l’Amministrazione cui è indirizzata la richiesta di accesso,
               se individua soggetti controinteressati, ai sensi dell’articolo 5-bis, comma 2, è
               tenuta a dare comunicazione agli stessi, mediante invio di copia con raccoman-
               data con avviso di ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano con-
               sentito tale forma di comunicazione».
                     Al riguardo, è opportuno precisare che, rispetto a una domanda di accesso
               civico  generalizzato,  sono  qualificabili  come  controinteressati  tutti  i  soggetti
               che possono subire un pregiudizio concreto agli interessi privati indicati dall’art.
               5-bis,  comma  2,  del  decreto  trasparenza,  quali  protezione  dei  dati  personali,

               (11)  Disponibile sul sito www.foia.gov.it

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