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L’ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO
In particolare, il Responsabile per la transizione al digitale è tenuto a pro-
muovere ed abilitare l’utilizzo dei sistemi di protocollo informatico e gestione
documentale per la gestione delle richieste di accesso civico generalizzato, adot-
tando gli interventi di evoluzione e configurazione dei sistemi già in uso che si
rendano necessari. Per agevolare questo processo, il Dipartimento della funzio-
ne pubblica ha predisposto un documento contenente specifiche tecniche
denominato “Indicazioni operative per l’implementazione del registro degli
accessi FOIA ”. Questo documento, in linea con le regole sui metadati previ-
(11)
ste dalle regole tecniche per il protocollo informatico, definisce:
➣ lo schema di metadati (in formato XML Schema Definition, XSD) per la
realizzazione del fascicolo informatico dedicato alla gestione di istanze FOIA,
contenente i campi già previsti nella Circolare FOIA n. 2/2017 (all. 3);
➣ gli schemi di metadati (XSD) per la pubblicazione del registro degli accessi.
Le Pubbliche Amministrazioni che dispongono di sistemi di protocollo
informatico in grado di rispondere alle regole tecniche vigenti sono invitate ad
adottare i citati schemi e a pubblicare il registro degli accessi nel formato stan-
dard indicato, così da facilitare la produzione del registro sia ai fini della sua
pubblicazione che della eventuale trasmissione al Dipartimento della funzione
pubblica per l’acquisizione delle informazioni rilevanti per attività di monito-
raggio, senza gravare ulteriormente sulle amministrazioni.
Si sottolinea che, nonostante tra i campi previsti per il registro degli
accessi non siano inclusi il nome del richiedente né tantomeno quelli degli
eventuali controinteressati, occore la massima attenzione per evitare che il
registro contenga comunque dati personali (ad esempio nel campo “oggetto
della richiesta”).
Infine, la medesima Circolare appare di sicuro interesse nella parte dedi-
cata al tema pure rilevante della “notifica ai controinteressati”, prevedendo che:
in base all’art. 5, comma 5, del decreto trasparenza, «Fatti salvi i casi di pubbli-
cazione obbligatoria, l’Amministrazione cui è indirizzata la richiesta di accesso,
se individua soggetti controinteressati, ai sensi dell’articolo 5-bis, comma 2, è
tenuta a dare comunicazione agli stessi, mediante invio di copia con raccoman-
data con avviso di ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano con-
sentito tale forma di comunicazione».
Al riguardo, è opportuno precisare che, rispetto a una domanda di accesso
civico generalizzato, sono qualificabili come controinteressati tutti i soggetti
che possono subire un pregiudizio concreto agli interessi privati indicati dall’art.
5-bis, comma 2, del decreto trasparenza, quali protezione dei dati personali,
(11) Disponibile sul sito www.foia.gov.it
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