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L’ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO



               (art. 24, comma 1, lett. c), che ne prevede la perimetrazione attraverso l’indivi-
               duazione delle categorie di documenti formati dalle Amministrazioni di settore
               e sottratti all’accesso ex art. 24, comma 2, cit. .
                                                           (7)
                     D’altra parte, la garanzia a presidio della portata generale e “democratica”
               del diritto di accesso generalizzato come conformato dalla riforma del 2016 -
               individuata dal legislatore nella necessità di un pregiudizio concreto alla tutela
               di uno degli interessi pubblici cui ha attribuito priorità nella scala di valori per
               poter fondare un legittimo diniego - non può che apprezzarsi e tradursi in un
               giudizio probabilistico. Con la conseguenza che, se è vero che  per fondare un
                                                                           (8)
               legittimo diniego non è sufficiente il rischio di un pregiudizio generico e astrat-
               to, non può negarsi che sia, invece, idoneo il pericolo concreto di un pregiudizio
               desunto secondo un giudizio di probabilità che parta da basi concrete .
                                                                                   (9)
                     Escludere dall’accesso generalizzato, oltre che da quello cosiddetto sempli-
               ce, la documentazione suscettibile di rivelare gli aspetti organizzativi - nell’am-
               bito dei quali è essenziale la componente delle risorse umane - costituenti i
               punti di forza o di debolezza dell’organizzazione delle funzioni pubbliche tute-
               late, è coerente con l’obiettivo di evitare che la conoscenza di tali informazioni
               venga utilizzata per mettere in pericolo le funzioni primarie dello Stato .
                                                                                    (10)
                     Di sicuro rilievo e interesse è poi, con riferimento al tema che ci occupa,
               la Circolare 2 luglio 2019, n. 1 che - a conferma dell’estrema attualità del tema
               stesso - il Ministero per la Pubblica Amministrazione ha ritenuto di emanare
               relativamente  alla  “Attuazione  delle  norme  sull’accesso  civico  generalizzato
               (cosiddetta FOIA)”.
                     Il fine della Circolare è espressamente quello di:
                     a)fornire alle amministrazioni ulteriori chiarimenti, con l’obiettivo di pro-
               muovere una sempre più efficace applicazione della disciplina FOIA;
                     b)favorire l’utilizzo di soluzioni tecnologiche per la presentazione e gestio-
               ne delle istanze di accesso, con l’obiettivo di semplificare le modalità di accesso
               dei cittadini e il lavoro di gestione delle richieste da parte delle Amministrazioni.
                     Per dare risposta a queste esigenze e orientare il sistema amministrativo verso
               una  piena  attuazione  della  disciplina  dell’accesso  civico  generalizzato,  il
               Dipartimento  della  funzione  pubblica  ha  avviato,  insieme  all’ANAC  (Autorità
               Nazionale Anticorruzione) e al Garante per la protezione dei dati personali, un
               percorso di riflessione congiunto per individuare soluzioni tecniche e interpretative


               (7)   Consiglio di Stato, Sezione Quarta - 20 aprile 2020, n. 2496.
               (8)   Consiglio di Stato, Sezione Terza, n. 1546 del 2019.
               (9)   Consiglio di Stato, Sezione Quarta - 20 aprile 2020, n. 2496.
               (10)  Consiglio di Stato, Sezione Quarta - 20 aprile 2020, n. 2496.

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