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L’ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO
(art. 24, comma 1, lett. c), che ne prevede la perimetrazione attraverso l’indivi-
duazione delle categorie di documenti formati dalle Amministrazioni di settore
e sottratti all’accesso ex art. 24, comma 2, cit. .
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D’altra parte, la garanzia a presidio della portata generale e “democratica”
del diritto di accesso generalizzato come conformato dalla riforma del 2016 -
individuata dal legislatore nella necessità di un pregiudizio concreto alla tutela
di uno degli interessi pubblici cui ha attribuito priorità nella scala di valori per
poter fondare un legittimo diniego - non può che apprezzarsi e tradursi in un
giudizio probabilistico. Con la conseguenza che, se è vero che per fondare un
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legittimo diniego non è sufficiente il rischio di un pregiudizio generico e astrat-
to, non può negarsi che sia, invece, idoneo il pericolo concreto di un pregiudizio
desunto secondo un giudizio di probabilità che parta da basi concrete .
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Escludere dall’accesso generalizzato, oltre che da quello cosiddetto sempli-
ce, la documentazione suscettibile di rivelare gli aspetti organizzativi - nell’am-
bito dei quali è essenziale la componente delle risorse umane - costituenti i
punti di forza o di debolezza dell’organizzazione delle funzioni pubbliche tute-
late, è coerente con l’obiettivo di evitare che la conoscenza di tali informazioni
venga utilizzata per mettere in pericolo le funzioni primarie dello Stato .
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Di sicuro rilievo e interesse è poi, con riferimento al tema che ci occupa,
la Circolare 2 luglio 2019, n. 1 che - a conferma dell’estrema attualità del tema
stesso - il Ministero per la Pubblica Amministrazione ha ritenuto di emanare
relativamente alla “Attuazione delle norme sull’accesso civico generalizzato
(cosiddetta FOIA)”.
Il fine della Circolare è espressamente quello di:
a)fornire alle amministrazioni ulteriori chiarimenti, con l’obiettivo di pro-
muovere una sempre più efficace applicazione della disciplina FOIA;
b)favorire l’utilizzo di soluzioni tecnologiche per la presentazione e gestio-
ne delle istanze di accesso, con l’obiettivo di semplificare le modalità di accesso
dei cittadini e il lavoro di gestione delle richieste da parte delle Amministrazioni.
Per dare risposta a queste esigenze e orientare il sistema amministrativo verso
una piena attuazione della disciplina dell’accesso civico generalizzato, il
Dipartimento della funzione pubblica ha avviato, insieme all’ANAC (Autorità
Nazionale Anticorruzione) e al Garante per la protezione dei dati personali, un
percorso di riflessione congiunto per individuare soluzioni tecniche e interpretative
(7) Consiglio di Stato, Sezione Quarta - 20 aprile 2020, n. 2496.
(8) Consiglio di Stato, Sezione Terza, n. 1546 del 2019.
(9) Consiglio di Stato, Sezione Quarta - 20 aprile 2020, n. 2496.
(10) Consiglio di Stato, Sezione Quarta - 20 aprile 2020, n. 2496.
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