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DOTTRINA



                  Ricordiamo altresì come ai sensi del disposto dell’art. 5-bis del D.Lgs. n. 33
             del 2013 - conseguente all’articolo 6, comma 2, del D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97
             - l’accesso civico di cui all’articolo 5, comma 2, sia rifiutato se il diniego è neces-
             sario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno degli interessi pub-
             blici inerenti a:
                  a)  la sicurezza pubblica e l’ordine pubblico;
                  b) la sicurezza nazionale;
                  c)  la difesa e le questioni militari;
                  d) le relazioni internazionali;
                  e)  la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato;
                  f)  la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento;
                  g) il regolare svolgimento di attività ispettive.
                  L’accesso di cui all’articolo 5, comma 2, è altresì rifiutato se il diniego è
             necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti
             interessi privati:
                  a)  la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legisla-
             tiva in materia;
                  b) la libertà e la segretezza della corrispondenza;
                  c)  gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica,
             ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d’autore e i segreti commerciali.
                  Il diritto di cui all’articolo 5, comma 2, è poi escluso nei casi di segreto di
             Stato e negli altri casi di divieti di accesso o divulgazione previsti dalla legge, ivi
             compresi i casi in cui l’accesso è subordinato dalla disciplina vigente al rispetto
             di specifiche condizioni, modalità o limiti, inclusi quelli di cui all’articolo 24,
             comma 1, della L. 241 del 1990.
                  Restano fermi gli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigen-
             te. Se i limiti di cui ai commi 1 e 2 riguardano soltanto alcuni dati o alcune parti
             del documento richiesto, deve essere consentito l’accesso agli altri dati o alle
             altre parti. I limiti di cui ai commi 1 e 2 si applicano unicamente per il periodo
             nel quale la protezione è giustificata in relazione alla natura del dato. L’accesso
             civico non può essere negato ove, per la tutela degli interessi di cui ai commi 1
             e 2, sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento. Al riguardo, l’accesso
             civico - che è rifiutato per evitare un pregiudizio concreto alla tutela degli inte-
             ressi inerenti alla sicurezza pubblica e l’ordine pubblico, alla sicurezza nazionale,
             alla difesa e alle questioni militari (art. 5-bis, cit. lett. a), b) e c) - per il tramite del
             rinvio del comma 3 all’art. 24 della L. 241 del 1990 - sottostà a un divieto asso-
             luto “nei confronti dell’attività della Pubblica Amministrazione diretta all’ema-
             nazione di atti... amministrativi generali di pianificazione e di programmazione”


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