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DOTTRINA
Ricordiamo altresì come ai sensi del disposto dell’art. 5-bis del D.Lgs. n. 33
del 2013 - conseguente all’articolo 6, comma 2, del D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97
- l’accesso civico di cui all’articolo 5, comma 2, sia rifiutato se il diniego è neces-
sario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno degli interessi pub-
blici inerenti a:
a) la sicurezza pubblica e l’ordine pubblico;
b) la sicurezza nazionale;
c) la difesa e le questioni militari;
d) le relazioni internazionali;
e) la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato;
f) la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento;
g) il regolare svolgimento di attività ispettive.
L’accesso di cui all’articolo 5, comma 2, è altresì rifiutato se il diniego è
necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti
interessi privati:
a) la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legisla-
tiva in materia;
b) la libertà e la segretezza della corrispondenza;
c) gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica,
ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d’autore e i segreti commerciali.
Il diritto di cui all’articolo 5, comma 2, è poi escluso nei casi di segreto di
Stato e negli altri casi di divieti di accesso o divulgazione previsti dalla legge, ivi
compresi i casi in cui l’accesso è subordinato dalla disciplina vigente al rispetto
di specifiche condizioni, modalità o limiti, inclusi quelli di cui all’articolo 24,
comma 1, della L. 241 del 1990.
Restano fermi gli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigen-
te. Se i limiti di cui ai commi 1 e 2 riguardano soltanto alcuni dati o alcune parti
del documento richiesto, deve essere consentito l’accesso agli altri dati o alle
altre parti. I limiti di cui ai commi 1 e 2 si applicano unicamente per il periodo
nel quale la protezione è giustificata in relazione alla natura del dato. L’accesso
civico non può essere negato ove, per la tutela degli interessi di cui ai commi 1
e 2, sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento. Al riguardo, l’accesso
civico - che è rifiutato per evitare un pregiudizio concreto alla tutela degli inte-
ressi inerenti alla sicurezza pubblica e l’ordine pubblico, alla sicurezza nazionale,
alla difesa e alle questioni militari (art. 5-bis, cit. lett. a), b) e c) - per il tramite del
rinvio del comma 3 all’art. 24 della L. 241 del 1990 - sottostà a un divieto asso-
luto “nei confronti dell’attività della Pubblica Amministrazione diretta all’ema-
nazione di atti... amministrativi generali di pianificazione e di programmazione”
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