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DOTTRINA
Alla Giurisprudenza sul punto consolidatasi non sfugge l’uso pratico del-
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l’accesso civico perlopiù per aggirare i limiti posti dall’art. 24 della L. 241/1990,
ma si è al riguardo ritenuto che a ben vedere il rapporto tra tali due tipi di acces-
so sia non già di continenza, ma di scopo e, quindi, di diversa utilità ritraibile,
visto che l’accesso procedimentale, fin dalla stesura originale dell’art. 22,
comma 1, della L. 241/1990, è preordinato a soddisfare un interesse specifico
ma strumentale di chi lo fa valere per ottenere un qualcos’altro che sta dietro
alla (e si serve della) conoscenza incorporata nei dati o nei documenti accessi-
bili, donde il forte accento che le norme pongono sulla legittimazione e sui limi-
ti connessi. Per contro, l’accesso civico generalizzato soddisfa un’esigenza di
cittadinanza attiva, incentrata sui doveri inderogabili di solidarietà democratica,
di controllo sul funzionamento dei pubblici poteri e di fedeltà alla Repubblica
e non su libertà singolari, onde tal accesso non può mai essere egoistico, poiché
qui l’accento cade sul “diritto” non agli open data, che ne sono il mero strumen-
to, bensì al controllo e la verifica democratica della gestione del potere pubblico
(o dei concessionari pubblici), e ciò anche oltre la mera finalità anticorruttiva,
che pur essendo stata la matrice dell’accesso civico, non ne esaurisce le ragioni.
Pertanto, l’accesso civico, che concerne anche e soprattutto gli atti e docu-
menti non pubblicati o che la Pubblica Amministrazione non ha inteso pubbli-
care, non è tuttavia utilizzabile come surrogato dell’altro, qualora si perdano o
non vi siano i presupposti di quest’ultimo, perché serve ad un fine distinto, tal-
volta cumulabile, ma sempre inconfondibile.
In base all’art. 1 del D.Lgs. 33/2013, l’accesso civico ha pur sempre la sua
ratio esclusiva nella dichiarata finalità di favorire forme diffuse di controllo sul
perseguimento delle funzioni d’istituto e sull’utilizzo delle risorse pubbliche,
nonché nella promozione della partecipazione al libero dibattito pubblico, onde
esso non è utilizzabile in modo disfunzionale rispetto alla predetta finalità ed
essere trasformato in una causa di intralcio al buon funzionamento della
Pubblica Amministrazione e va usato secondo buona fede, sicché la valutazione
del suo uso va svolta caso per caso e con prudente apprezzamento, al fine di
garantire, secondo un delicato ma giusto bilanciamento che non obliteri l’appli-
cazione di tal istituto, che non se ne faccia un uso malizioso e non si crei una
sorta di effetto boomerang sulla Pubblica Amministrazione destinataria .
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Giova ancora rammentare come, pur secondo la più liberale interpretazio-
ne dell’art. 5-bis del D.Lgs. 33/2013 - in virtù della quale si predica che, dopo
l’entrata in funzione dell’accesso civico, l’accesso difensionale di regola prevale
(2) Consiglio di Stato, Sezione Sesta, 13 agosto 2019, n. 5702.
(3) Consiglio di Stato, Sezione Sesta, 13 agosto 2019, n. 5702.
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