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L’ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO
se serve a soddisfare un bisogno di tutela d’una situazione giuridica soggettiva
e recede solo se sia impedito da un contrapposto interesse di “pari rango”
espressamente contemplato da una fonte primaria (si pensi ai casi di contrap-
posti interessi sensibili o giudiziari), in base ad un trattamento direttamente
regolato dall’art. 24, comma 7, e senza più alcun apprezzamento discrezionale
della Pubblica Amministrazione -, la differenza di regime dell’accesso civico
imponga e non suggerisca alla Pubblica Amministrazione stessa, in mancanza
d’una norma che replichi tal quale il regime dell’art. 24, comma 7, e stante inve-
ce il rigoroso sistema di tutele delle riservatezze, di delibare con altrettanto rigo-
re l’istanza d’accesso civico ai sensi sia dell’art. 5-bis, comma 2, del decreto n. 33
(se siano implicati interessi riservati di terzi), sia del successivo comma 3, prima
parte (ove siano implicati, in forza del combinato disposto dell’art. 21, comma
3, e dell’art. 24, comma 3, della L. 241/1990, atti per altri motivi inaccessibili) .
(4)
E proprio sulla tutela delle riservatezze è da ultimo intervenuto il Giudice
delle leggi , il quale ha affermato sì la diretta riferibilità dei principi di pubblicità e
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trasparenza a tutti gli aspetti rilevanti della vita pubblica e istituzionale (art. 1 Cost.)
e allo stesso buon funzionamento della Pubblica Amministrazione (art. 97 Cost.:
quindi, anche ai dati che essa possiede e controlla) e pure come tali principi tenda-
no ormai a manifestarsi, nella loro declinazione soggettiva, nella forma di un diritto
dei cittadini ad accedere ai dati in possesso della Pubblica Amministrazione in base
all’art. 1 del D.Lgs. 33/2013 (tant’è che il diritto di accesso a tali dati e documenti
è principio generale del diritto UE), ma ha rammentato pure, alla luce della giu-
risprudenza della CGUE (Corte di giustizia dell’Unione europea), come le esi-
genze di controllo democratico non possano travolgere il diritto fondamentale
alla riservatezza delle persone fisiche e vada sempre rispettato il principio di
proporzionalità, qual metodo equilibratore tra le esigenze di conoscibilità del
contenuto dell’azione amministrativa e la protezione dei dati personali, onde
limiti e deroghe devono operare nei limiti dello stretto necessario.
Nella stessa decisione, la Corte ha altresì precisato l’estraneità, alla ratio
dell’accesso civico, della conoscenza di dati ulteriori e personali di per sé non
congruenti con gli scopi indicati dall’art. 1 del decreto n. 33, onde l’accesso civi-
co è condizionato dalla valutazione dell’effettiva utilità della conoscenza per il
perseguimento di scopi anticorruttivi o, comunque, dalla delibazione degli spe-
cifici scopi sottesi a tal accesso (donde la necessaria indicazione specifica degli
atti cui accedere e del relativo scopo) .
(6)
(4) Consiglio di Stato, Sezione Sesta, 13 agosto 2019, n. 5702.
(5) Cfr. C. cost., 21 febbraio 2019, n. 20.
(6) Consiglio di Stato, Sezione Sesta, 13 agosto 2019, n. 5702.
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