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L’ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO



               se serve a soddisfare un bisogno di tutela d’una situazione giuridica soggettiva
               e  recede  solo  se  sia  impedito  da  un  contrapposto  interesse  di  “pari  rango”
               espressamente contemplato da una fonte primaria (si pensi ai casi di contrap-
               posti  interessi  sensibili  o  giudiziari),  in  base  ad  un  trattamento  direttamente
               regolato dall’art. 24, comma 7, e senza più alcun apprezzamento discrezionale
               della Pubblica Amministrazione -, la differenza di regime dell’accesso civico
               imponga e non suggerisca alla Pubblica Amministrazione stessa, in mancanza
               d’una norma che replichi tal quale il regime dell’art. 24, comma 7, e stante inve-
               ce il rigoroso sistema di tutele delle riservatezze, di delibare con altrettanto rigo-
               re l’istanza d’accesso civico ai sensi sia dell’art. 5-bis, comma 2, del decreto n. 33
               (se siano implicati interessi riservati di terzi), sia del successivo comma 3, prima
               parte (ove siano implicati, in forza del combinato disposto dell’art. 21, comma
               3, e dell’art. 24, comma 3, della L. 241/1990, atti per altri motivi inaccessibili) .
                                                                                         (4)
                     E proprio sulla tutela delle riservatezze è da ultimo intervenuto il Giudice
               delle leggi , il quale ha affermato sì la diretta riferibilità dei principi di pubblicità e
                         (5)
               trasparenza a tutti gli aspetti rilevanti della vita pubblica e istituzionale (art. 1 Cost.)
               e allo stesso buon funzionamento della Pubblica Amministrazione (art. 97 Cost.:
               quindi, anche ai dati che essa possiede e controlla) e pure come tali principi tenda-
               no ormai a manifestarsi, nella loro declinazione soggettiva, nella forma di un diritto
               dei cittadini ad accedere ai dati in possesso della Pubblica Amministrazione in base
               all’art. 1 del D.Lgs. 33/2013 (tant’è che il diritto di accesso a tali dati e documenti
               è principio generale del diritto UE), ma ha rammentato pure, alla luce della giu-
               risprudenza della CGUE (Corte di giustizia dell’Unione europea), come le esi-
               genze di controllo democratico non possano travolgere il diritto fondamentale
               alla riservatezza delle persone fisiche e vada sempre rispettato il principio di
               proporzionalità, qual metodo equilibratore tra le esigenze di conoscibilità del
               contenuto dell’azione amministrativa e la protezione dei dati personali, onde
               limiti e deroghe devono operare nei limiti dello stretto necessario.
                     Nella stessa decisione, la Corte ha altresì precisato l’estraneità, alla ratio
               dell’accesso civico, della conoscenza di dati ulteriori e personali di per sé non
               congruenti con gli scopi indicati dall’art. 1 del decreto n. 33, onde l’accesso civi-
               co è condizionato dalla valutazione dell’effettiva utilità della conoscenza per il
               perseguimento di scopi anticorruttivi o, comunque, dalla delibazione degli spe-
               cifici scopi sottesi a tal accesso (donde la necessaria indicazione specifica degli
               atti cui accedere e del relativo scopo) .
                                                   (6)
               (4)   Consiglio di Stato, Sezione Sesta, 13 agosto 2019, n. 5702.
               (5)   Cfr. C. cost., 21 febbraio 2019, n. 20.
               (6)   Consiglio di Stato, Sezione Sesta, 13 agosto 2019, n. 5702.

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