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DOTTRINA
libertà e segretezza della corrispondenza, interessi economici e commerciali di
una persona fisica o giuridica, ivi compresi proprietà intellettuale, diritto d’au-
tore e segreti commerciali. In tale quadro, si precisa che con particolare riferi-
mento ai dati personali, sono tali solo quelli riferibili a persone fisiche identifi-
cate o identificabili ai sensi dell’art. 4, par. 1, n. 1, del Regolamento (UE)
2016/679.
Per quanto riguarda, poi, le modalità di comunicazione della richiesta di
accesso civico generalizzato ai controinteressati, il richiamato art. 5, comma 5,
ne identifica due: l’invio di copia della richiesta “con raccomandata con avviso
di ricevimento”, o l’invio “per via telematica per coloro che abbiano consentito
tale forma di comunicazione”. La finalità di questa disposizione è consentire ai
controinteressati di esercitare il diritto di difesa nell’ambito del procedimento
amministrativo di accesso.
Data la necessità di garantire l’integrità del diritto di difesa, le Pubbliche
Amministrazioni devono rispettare le forme indicate dal decreto trasparenza
anche quando il numero di controinteressati sia elevato. A tal fine, nel caso di
attività o procedure complesse, con coinvolgimento di un elevato numero di
soggetti potenzialmente identificabili come controinteressati, le
Amministrazioni possono utilizzare la casella di posta elettronica certificata (PEC)
dei soggetti interessati laddove fornita per le comunicazioni con la Pubblica
Amministrazione come proprio domicilio speciale. In tal modo, si realizza una
essenziale forma di semplificazione dell’attività di notifica prevista dal richiama-
to art. 5, comma 5.
Qualora non sia stato possibile procedere nel senso appena indicato e il
numero di controinteressati sia così elevato da rischiare di arrecare un serio pre-
giudizio al buon andamento, a causa della onerosità dell’attività di notifica
mediante raccomandata con avviso di ricevimento, l’Amministrazione può con-
sentire l’accesso parziale, oscurando i dati personali o le parti dei documenti
richiesti che possano comportare un pregiudizio concreto agli interessi privati
indicati nell’art. 5-bis, comma 2, del decreto trasparenza.
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