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DOTTRINA
SALCUNI Prof. Giandomenico PIEMONTESE Dott. Felice
Ergastolo ostativo e Costituzione
Punti di arrivo e di partenza alla luce degli orientamenti giurisprudenziali
comunitari e nazionali
(*)
Il presente contributo intende fornire un aggiornamento sull’attuale contesto relati-
vo all’ergastolo ostativo: una tipologia di pena non prevista dal codice penale ma nata dal-
l’intreccio tra la norma dell’ergastolo ordinario (art. 22 c.p.) e la norma di cui all’art. 4-bis,
commi 1 e 1-bis, dell’ordinamento penitenziario. Una pena che, a fronte dell’assenza della
collaborazione del condannato, prevede l’esclusione da ogni beneficio penitenziario. Dopo
la sentenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (caso Viola contro Italia) e la pro-
nuncia della Corte costituzionale (n. 253/2019) si è aperto un dibattito più che vivo tra
studiosi e operatori del diritto. Da un lato, la Corte di Strasburgo ha confermato la viola-
zione dell’art. 3 della CEDU, per cui l’unica possibilità prevista per gli ergastolani di acce-
dere ai benefici penitenziari, rappresentata dalla collaborazione con la giustizia, non costi-
tuisce la soluzione sufficiente; dall’altro lato la Corte costituzionale corregge il tiro, rimo-
dellando la presunzione da assoluta a relativa, esclusivamente con riguardo ai permessi
premio. Quale sarà il futuro?
This contribution intends to provide an update on the current context concerning the application the
impeding life imprisonment: a type of penalty not provided for in the Italian penal code but born from the
intertwining between the norm of ordinary life imprisonment (art. 22 of the criminal code) and the norm
referred to in the art. 4-bis, paragraphs 1 and 1-bis, of the penitentiary system. A penalty which, in the
absence of the condemned person’s collaboration, provides for the exclusion from any penitentiary benefit
(*) Articolo sottoposto a referaggio anonimo.
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