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DOTTRINA











                   SALCUNI Prof. Giandomenico                     PIEMONTESE Dott. Felice


                          Ergastolo ostativo e Costituzione

               Punti di arrivo e di partenza alla luce degli orientamenti giurisprudenziali

                                        comunitari e nazionali
                                                                 (*)

                     Il presente contributo intende fornire un aggiornamento sull’attuale contesto relati-
               vo all’ergastolo ostativo: una tipologia di pena non prevista dal codice penale ma nata dal-
               l’intreccio tra la norma dell’ergastolo ordinario (art. 22 c.p.) e la norma di cui all’art. 4-bis,
               commi 1 e 1-bis, dell’ordinamento penitenziario. Una pena che, a fronte dell’assenza della
               collaborazione del condannato, prevede l’esclusione da ogni beneficio penitenziario. Dopo
               la sentenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (caso Viola contro Italia) e la pro-
               nuncia della Corte costituzionale (n. 253/2019) si è aperto un dibattito più che vivo tra
               studiosi e operatori del diritto. Da un lato, la Corte di Strasburgo ha confermato la viola-
               zione dell’art. 3 della CEDU, per cui l’unica possibilità prevista per gli ergastolani di acce-
               dere ai benefici penitenziari, rappresentata dalla collaborazione con la giustizia, non costi-
               tuisce la soluzione sufficiente; dall’altro lato la Corte costituzionale corregge il tiro, rimo-
               dellando la presunzione da assoluta a relativa, esclusivamente con riguardo ai permessi
               premio. Quale sarà il futuro?

                     This contribution intends to provide an update on the current context concerning the application the
               impeding life imprisonment: a type of  penalty not provided for in the Italian penal code but born from the
               intertwining between the norm of  ordinary life imprisonment (art. 22 of  the criminal code) and the norm
               referred to in the art. 4-bis, paragraphs 1 and 1-bis, of  the penitentiary system. A penalty which, in the
               absence of  the condemned person’s collaboration, provides for the exclusion from any penitentiary benefit

               (*) Articolo sottoposto a referaggio anonimo.

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