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DOTTRINA



             adeguate, sia mediante la suddetta Circolare, condivisa con le citate Autorità, in
             ordine ai profili organizzativi e procedimentali interni, sia mediante la revisione
             delle Linee guida di cui all’art. 5, comma 2, del decreto trasparenza, in ordine
             alla applicazione delle eccezioni e dei limiti all’accesso civico generalizzato.
                  Degna di attenzione appare la sezione dedicata a “Gli strumenti per l’ac-
             quisizione e lo smistamento delle richieste”, con la quale il Ministero ha previsto
             nella  Circolare  che:  una  volta  che  l’istanza  di  accesso  sia  stata  acquisita
             dall’Amministrazione (cioè protocollata in ingresso), è necessario che la stessa
             venga tempestivamente inoltrata all’ufficio che detiene i dati o documenti richie-
             sti. Per le Amministrazioni di grandi dimensioni, tale attività è potenziale fonte
             di ritardi nella gestione dell’istanza. Si invitano, pertanto, le Amministrazioni a
             prevedere soluzioni che riducano al minimo gli oneri derivanti dallo svolgimen-
             to di attività non legate alla trattazione nel merito della richiesta.
                  A tal fine, è opportuno ricordare che:
                  ➣ ogni istanza di accesso civico deve essere tempestivamente protocollata;
                  ➣ i sistemi di protocollo informatico gestiscono al loro interno l’organi-
             gramma aggiornato dell’Amministrazione presso la quale sono dispiegati.
                  Ciò posto, per qualificare la richiesta di accesso civico generalizzato possono
             essere opportunamente utilizzate le informazioni sugli ambiti cui afferiscono i dati
             e i documenti richiesti, poiché consentono al personale addetto allo smistamento
             della richiesta di individuare l’ufficio competente tenendo conto non solo dell’og-
             getto ivi indicato (non sempre di agevole comprensione, trattandosi di un testo
             liberamente inserito dal richiedente), ma anche dell’ambito indicato dal richiedente.
             Circa il “Sistema di protocollo informatico e il registro degli accessi”, la Circolare
             prevede altresì che: come già indicato nella Circolare FOIA n. 2/2017 e nella pre-
             sente  ulteriormente  specificato,  i  sistemi  di  protocollo  informatico  e  gestione
             documentale più evoluti permettono di gestire il procedimento di accesso in tutte
             le sue fasi, dall’acquisizione della richiesta alla decisione finale. Tali sistemi, infatti,
             opportunamente configurati come di seguito indicato, consentono, altresì, di rea-
             lizzare il registro degli accessi, nel quale - come raccomandato nelle Linee Guida
             ANAC (par. 9) e nella Circolare FOIA n. 2/2017 (par. 9 e allegato n. 3) - ciascuna
             Amministrazione indicherà gli estremi delle richieste ricevute e il relativo esito,
             omettendo la pubblicazione di dati personali eventualmente presenti. Decisivo, per
             promuovere una adeguata valorizzazione di questi strumenti nell’attuazione del
             FOIA è, pertanto, il ruolo del Responsabile per la transizione al digitale (RTD) a
             cui il Codice dell’Amministrazione digitale affida il coordinamento del processo
             di diffusione all’interno dell’Amministrazione dei sistemi di protocollo informa-
             tico, mentre la Circolare RTD n. 3/2018 ne precisa ulteriormente i compiti.


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