Page 43 - Rassegna 2020-3
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DOTTRINA





                                                 L’accesso civico generalizzato,

                                                 caratteristiche, profili di inte-

                                                 resse  ed  elementi  distintivi
                      MANCINI Avv. Giulio
                                                 nell’interpretazione  della
                                                 Giurisprudenza  e  della

                                                 Pubblica Amministrazione
                                                                                         (*)


                     Di sicura attualità e di certo interesse appare il tema dell’istituto dell’acces-
               so civico generalizzato (FOIA, Freedom of  Information Act), introdotto nell’ordi-
               namento italiano dall’art. 6 del D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97 (che ha sostituito
               l’art. 5 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, cosiddetto decreto trasparenza).
                     In primo luogo, andrà per chiarezza premesso come l’accesso agli atti di
               cui alla L. 241/1990 e l’accesso civico (generalizzato e non), operino sulla base
               di norme e presupposti diversi.
                     Tenere distinte le due fattispecie è essenziale in quanto, mentre nel caso
               dell’accesso ex L. 241/90 la tutela può consentire un accesso più in profondità
               a dati pertinenti, nel caso dell’accesso civico le esigenze di controllo diffuso del
               cittadino  devono  consentire  un  accesso  meno  in  profondità  ma  più  esteso,
               avendo  presente  che  l’accesso  in  questo  caso  comporta,  di  fatto,  una  larga
               conoscibilità e diffusione di dati, documenti e informazioni .
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                     Esiste senz’altro un gioco di similitudini e differenze che lega la disciplina
               dell’accesso civico a quella ex L. 241/1990, quantunque i due tipi di accesso
               siano tra loro paralleli e diversi, non sovrapponibili come se da entrambi si
               potesse ritrarre la medesima utilità giuridica, indifferentemente agendo uti cives
               o con l’accesso ordinario perché si prospetta la titolarità di una data situazione
               soggettiva.
               (*)   Articolo sottoposto a referaggio anonimo.
               (1)   TAR Lazio, Sezione Prima, Roma, 31 gennaio 2018, n. 1126; TAR Lazio, Roma, Sezione
                     Terza bis, 21 marzo 2017, n. 3742.

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