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DOTTRINA
L’accesso civico generalizzato,
caratteristiche, profili di inte-
resse ed elementi distintivi
MANCINI Avv. Giulio
nell’interpretazione della
Giurisprudenza e della
Pubblica Amministrazione
(*)
Di sicura attualità e di certo interesse appare il tema dell’istituto dell’acces-
so civico generalizzato (FOIA, Freedom of Information Act), introdotto nell’ordi-
namento italiano dall’art. 6 del D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97 (che ha sostituito
l’art. 5 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, cosiddetto decreto trasparenza).
In primo luogo, andrà per chiarezza premesso come l’accesso agli atti di
cui alla L. 241/1990 e l’accesso civico (generalizzato e non), operino sulla base
di norme e presupposti diversi.
Tenere distinte le due fattispecie è essenziale in quanto, mentre nel caso
dell’accesso ex L. 241/90 la tutela può consentire un accesso più in profondità
a dati pertinenti, nel caso dell’accesso civico le esigenze di controllo diffuso del
cittadino devono consentire un accesso meno in profondità ma più esteso,
avendo presente che l’accesso in questo caso comporta, di fatto, una larga
conoscibilità e diffusione di dati, documenti e informazioni .
(1)
Esiste senz’altro un gioco di similitudini e differenze che lega la disciplina
dell’accesso civico a quella ex L. 241/1990, quantunque i due tipi di accesso
siano tra loro paralleli e diversi, non sovrapponibili come se da entrambi si
potesse ritrarre la medesima utilità giuridica, indifferentemente agendo uti cives
o con l’accesso ordinario perché si prospetta la titolarità di una data situazione
soggettiva.
(*) Articolo sottoposto a referaggio anonimo.
(1) TAR Lazio, Sezione Prima, Roma, 31 gennaio 2018, n. 1126; TAR Lazio, Roma, Sezione
Terza bis, 21 marzo 2017, n. 3742.
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