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DOTTRINA
La Corte costituzionale , in merito alla sorte dei condannati all’ergastolo
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che avevano chiesto di essere giudicati con rito abbreviato nel lasso di tempo inter-
corrente tra l’entrata in vigore della legge Carotti e l’interpretazione autentica ad
opera dell’art. 7 citato, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma di cui
all’art. 7, DL 341/2000, che aveva di fatto ripristinato la pena dell’ergastolo nei
confronti degli imputati che avevano già formulato richiesta di giudizio abbreviato.
Le Sezioni Unite della Cassazione affermano che le sentenze della CEDU che
accertano difetti “sistemici” o “strutturali” dell’ordinamento producono effetto
erga omnes ed «impongono allo Stato di rimuovere tali difetti strutturali per evitare
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la violazione dei diritti convenzionali di tutti coloro che, anche senza preventivo
ricorso alla CEDU, si trovino in una situazione identica a quella riscontrata nel sin-
golo caso concreto». La rimozione di tale violazione deve avvenire anche a costo
di superare il giudicato, non potendo essere eseguita una pena ritenuta illegittima
dalla CEDU. Sul rimedio processuale le Sezioni Unite non prediligono la via, scelta
da una parte della dottrina , di una rideterminazione della pena, con conseguente
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sostituzione dell’ergastolo con quella temporanea di trent’anni di reclusione . Per
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le Sezioni Unite a tale soluzione si frappone l’ostacolo normativo rappresentato
dagli artt. 7 e 8 del DL 24 novembre 2000, n. 341, norme espressamente qualificate
dal legislatore in termini di “interpretazione autentica” dell’art. 442 c.p.p. e aventi
efficacia retroattiva. Dunque, dal momento che, l’obbligo di conformarsi agli
obblighi derivanti dalla CEDU non consente di disapplicare la norma di legge
nazionale contrastante , l’antinomia con l’art. 7 CEDU dovrà essere eliminata
(37)
dalla Corte costituzionale, la quale, con la sentenza n. 210 del 2013, consentirà la
modifica dei giudicati penali di condanna, nei confronti di coloro che avevano pre-
sentato richiesta di rito abbreviato nella vigenza delle legge più favorevole, e segna-
tamente alla rideterminazione della pena in quella di trent’anni di reclusione .
(38)
(33) Corte cost., sent. 18 luglio 2013, n. 210, in penalecontemporaneo.it.
(34) CEDU, Grande Sezione, Sent. Broniowski c. Polonia, 22 giugno 2004.
(35) VIGANÒ, Una prima pronuncia delle Sezioni Unite sui “fratelli minori” di Scoppola: resta fermo l’ergastolo
per chi abbia chiesto il rito abbreviato dopo il 24 novembre 2000, in www.penalecontemporaneo.it.
(36) Analogamente a quanto è accaduto in seguito alla dichiarazione di illegittimità costituzionale
della cosiddetta “aggravante di clandestinità” di cui all’art. 61 n. 11-bis c.p. (Cass. pen., Sez.
Prima, sent. 27 ottobre 2011, HAUOHOU, in penalecontemporaneo.it).
(37) Sent. n. 348 e 349/2007, sent. 80/2011, in www.giurcost.org; C. NAPOLI, Le sentenze della Corte
costituzionale nn. 348 e 349 del 2007: la nuova collocazione della CEDU e le conseguenti prospettive di
dialogo tra le Corti, in QUAD.COST., 2008, 137 ss.; PIGNATELLI, Le sentenze della Corte costituzionale
nn. 348 e 349 del 2007: la dilatazione della tecnica della interposizione (e del giudizio costituzionale), in
QUAD.COST., 2008, 140 ss.; D. TEGA, Le sentenze della Corte costituzionale nn. 348 e 349 del 2007:
la CEDU da fonte ordinaria a fonte “sub-costituzionale” del diritto, in QUAD. COST., 2, 2008, 133 ss.
(38) Fattispecie riguardante la possibilità che il giudice dell’esecuzione, in attuazione dei principi
dettati in materia dalla Corte Edu, e modificando il giudicato, sostituisca la pena dell’ergasto-
lo, inflitta all’esito del giudizio abbreviato, con la pena di anni trenta di reclusione. Cass. Pen.,
Sez. Un., 19 aprile 2012, n. 34472, in CASS. PEN. 2012, 12, 3969
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