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ERGASTOLO OSTATIVO E COSTITUZIONE
che consente di condannare all’ergastolo, anziché alla pena di trent’anni di
reclusione, chi aveva fatto richiesta di rito abbreviato, vigente la normativa
più favorevole, poi sostituita da una norma più sfavorevole . La vicenda si
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è conclusa con la pronuncia della Cassazione, adita con ricorso straordinario
ex art. 625-bis c.p.p., che ha rideterminato la pena inflitta in quella di trent’anni
di reclusione, in forza dell’art. 46 CEDU. La sentenza Scoppola ha efficacia inter
pares o erga omnes? Vale a dire per coloro che, versando in una situazione identica
o simile a quella Scoppola, non hanno presentato ricorso avanti alla Corte euro-
pea, dovrà prevalere il principio dell’intangibilità del giudicato , oppure si
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dovrà comunque rideterminare la pena ? Per coloro che avevano formulato
(29)
richiesta di giudizio abbreviato dopo l’interpretazione autentica dell’art. 442
c.p.p., la giurisprudenza esclude la violazione dell’art. 6 CEDU, dal momento
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che l’ordinamento non ha qui frustrato l’affidamento dell’imputato ad essere
giudicato con un rito che gli avrebbe consentito una pena più mite.
Quanto ai profili concernenti la retroattività della legge più favorevole,
di cui all’art. 7 CEDU, questi si basano sulla natura di lex intermedia mitior
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sopravvenuta rispetto all’epoca della commissione dei fatti, destinata come
tale ad applicarsi a tutti i casi non ancora definiti con sentenza passata in
giudicato.
Sul punto la Corte ha negato l’applicazione della legge più favorevole, rite-
nendo che non si fossero verificati i presupposti per l’applicazione della stessa,
cioè che la richiesta di rito abbreviato fosse formulata prima, e non dopo, l’en-
trata in vigore dell’art. 7 del DL 341/2000.
Per coloro che, invece, si trovano nella stessa situazione di Scoppola, ma
non hanno presentato ricorso alla CEDU, è stata sollevata questione di legittimi-
tà costituzionale degli artt. 7 e 8 del DL 341/2000 in relazione agli artt. 3 e 117,
comma 1, Cost. .
(32)
(27) CEDU, 17 settembre 2009, Scoppola c. Italia, in penalecontemporaneo.it.
(28) Corte Ass. Caltanissetta, ord. 18 novembre 2011, in penalecontemporaneo.it
(29) ROMEO, Alle Sezioni unite la questione della possibilità per il giudice dell’esecuzione, dopo la sentenza
«Scoppola» della Corte edu, di sostituire la pena di trenta anni di reclusione alla pena dell’ergastolo, in
penalecontemporaneo.it; VIGANÒ, Figli di un dio minore? Sulla sorte dei condannati all’ergastolo in
casi analoghi a quello deciso dalla Corte EDU in Scoppola c. Italia, in penalecontemporaneo.it.
(30) Cass., Sez. Un., 7 settembre 2012, n. 34233, in CASS. PEN. 2012, 12, 4015. Il ricorrente aveva
commesso i reati per i quali sta scontando la pena dell’ergastolo nel corso del 1999. Durante
le indagini preliminari, erano entrate in vigore prima la legge Carotti (l. 479/1999) e poi il
DL 341/2000. Solo dopo l’entrata in vigore di quest’ultimo - e precisamente il 19 agosto
2002 - egli aveva formulato istanza di giudizio abbreviato.
(31) PECORELLA, L’ efficacia nel tempo della legge penale favorevole, Milano, 2008; ID., Legge intermedia:
aspetti problematici e prospettive de legeferenda, in DOLCINI, PALIERO, Studi in onore di Giorgio
Marinucci, I, Milano, 2006, 611 ss.
(32) Cass. pen., Sez. Un., ord. 19 aprile 2012, n. 34472, in penalecontemporaneo.it.
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