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ERGASTOLO OSTATIVO E COSTITUZIONE
La Corte motiva muovendo dagli artt. 3 e 27, comma 3, della Cost. cen-
surando l’appiattimento sull’unica soglia costituita dai ventisei anni di reclusio-
ne per l’accesso ai benefici penitenziari per i reati di cui all’art. 4-bis dell’ordi-
namento penitenziario. Tale soglia dovuta all’art. 58-quater, comma 4, è in con-
trasto col principio, ricavabile dal comma 3 dell’art. 27 Cost., di gradualità del
trattamento penitenziario e che ispira tutto il sistema penitenziario. Inoltre,
l’impossibilità di accedere alla liberazione anticipata (art. 54) per moltissimi
anni, impedisce la rieducazione del reo perché ostacola l’applicazione di un
istituto che incentiva invece la partecipazione al trattamento rieducativo.
Escludere automaticamente l’applicazione dei benefici penitenziari, in presen-
za della sola gravità del reato commesso, contrasta col principio rieducativo e
con il principio di gradualità del trattamento che impongono valutazioni in
concreto.
La totale privazione di qualunque tipo di beneficio penitenziario è stata
censurata dalla Corte EDU con la sentenza Viola c. Italia che ha ritenuto l’er-
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gastolo ostativo in ogni caso contrario al “senso di umanità”. Sempre la Corte
EDU ha negato la legittimità di pene realmente perpetue dal momento che pri-
vano della speranza chi le subisce, traducendosi in pene contrastanti col princi-
pio di umanità e con la possibilità di rieducazione . La pena perpetua insom-
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ma priva il condannato di ogni possibilità di riscattarsi di fronte alla società, il
che implica una violazione della dignità umana.
Secondo i giudici di Strasburgo, l’irriducibilità della pena risulterebbe dun-
que in flagrante contrasto con il principio della tutela della dignità umana rico-
nosciuto e protetto dalla Convenzione che impedisce di privare una persona
della libertà con la costrizione senza operare, al contempo, per il suo reinseri-
mento e senza fornirgli una possibilità di recuperare un giorno tale libertà .
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Queste affermazioni della CEDU sembrano orientare la funzione della pena,
pur in assenza di esplicite indicazioni normative, verso la special-prevenzione
nel senso della rieducazione del condannato , il che può far emergere un
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nuovo parametro di costituzionalità con cui misurare la legittimità dell’ergasto-
lo, cioè l’art. 117, comma 1, Cost.
(48) CEDU, Sez. Prima, sent. 13 giugno 2019, Viola c. Italia, in RIDPP, 2019, 925 ss.; in argo-
mento, per tutti, DOLCINI, Dalla Corte EDU una nuova condanna per l’Italia: l’ergastolo ostativo con-
traddice il principio di umanità della pena, in IBID, LOC. ULT. CIT.; sull’ergastolo ostativo, da ultimo,
cfr. anche G. A. DE FRANCESCO, L’invito al diritto penale, Bologna, 2020, spec. 167 ss.
(49) CEDU, Sez. Quarta, 12 marzo 2019, Petkhov v. Ukraine, in DPP, 2019, 1303 ss., con nota di
BRUCALE, L’ergastolo in Europa e il “right to hope”. La sentenza “Petkhov c. Ukrain” nel panorama
giurisprudenziale della Corte EDU, in IBIS, LOC. ULT. CIT.; in precedenza già CEDU, IV, 4 ottobre 2016,
TP e AP contro Ungheria, in www.curia.eu.it.
(50) CEDU, Sez. Prima, sent. 13 giugno 2019, Viola c. Italia, § 113.
(51) CEDU, Grande Camera, 17 gennaio 2017, Hutchinson c. Inghilterra.
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