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DOTTRINA



             sarebbe prevista una verifica periodica sulla eventuale sproporzione del protrar-
             si della detenzione in ragione della già conseguita finalità di emenda del reo ;
                                                                                      (58)
                  ➢ nel 2016 (sentenze T.P. e A.T. c. Ungheria e Murray c. Paesi Bassi) la
             Grande Camera afferma, sulla linea della giurisprudenza Vinter, che l’ergastolo
             non contrasta con la Convenzione, purché la legislazione degli Stati membri
             assicuri una revisione che possa consentire la liberazione del condannato a vita
             quando non vi siano più ragioni che giustifichino la protrazione della detenzio-
             ne, alla luce di condizioni e procedure che devono essere stabilite e conoscibili
             ex ante (both a prospect of  release and a possibility of  review);
                  ➢ infine,  nel  2019,  prima  del  caso  Viola  (sentenza  Petukhov  contro
             Ucraina), la Corte afferma che:
                  • i) ogni condannato non può essere privato, per quanto è grave il crimine
             da lui commesso, del diritto alla speranza e della conseguente prospettiva reali-
             stica di commutazione della pena o della liberazione condizionale;
                  • ii) ogni detenuto deve essere concretamente messo in grado di dimo-
             strare la propria emenda e deve conoscere le condizioni da assolvere per poter
             aspirare alla liberazione;
                  • iii) il procedimento che porta alla revisione dell’ergastolo-pena perpetua deve
             essere fornito di idonee garanzie che evitino una discrezionalità nella decisione;
                  • iv) la procedura di revisione deve essere strutturata su periodici riesami della
             situazione del detenuto a partire dal venticinquesimo anno di espiazione della pena.


             6.  I criteri per superare la presunzione relativa di pericolosità
                  La Corte costituzionale, nella già citata sentenza n. 253/2019, enuclea anche
             i criteri per superare la presunzione relativa di pericolosità presente nell’art. 4-bis.
             È necessario, oltre quanto stabilito nell’art. 30 e nell’art. 4-bis dell’ordinamento
             penitenziario, la necessità che la magistratura di sorveglianza escluda non solo la
             permanenza di collegamenti con la criminalità organizzata ma «il pericolo di un
             loro ripristino, tenuto conto delle concrete circostanze personali e ambientali».
                  La Corte traccia anche il regime probatorio diviso fra oneri gravanti sul
             giudice di sorveglianza e quelli gravanti sul detenuto richiedente il beneficio. Il
             giudice di sorveglianza deciderà sulla base dei documenti offerti dalle autorità
             penitenziarie e dalle informazioni acquisite dalla Procura nazionale antimafia,
             dalla Procura distrettuale, dal Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza .
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             (58)  Si veda FIORENTIN, Senza riesame periodico la pena perpetua è illegittima per la CEDU, in GUIDA AL
                  DIR., 2019, n. 44 25 ss.
             (59)  Laddove il magistrato di sorveglianza ritenga viziata la valutazione descritta dal documento
                  della Procura nazionale o distrettuale sarà tenuto a disapplicarlo come qualsiasi atto ammi-
                  nistrativo.

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