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DOTTRINA
sarebbe prevista una verifica periodica sulla eventuale sproporzione del protrar-
si della detenzione in ragione della già conseguita finalità di emenda del reo ;
(58)
➢ nel 2016 (sentenze T.P. e A.T. c. Ungheria e Murray c. Paesi Bassi) la
Grande Camera afferma, sulla linea della giurisprudenza Vinter, che l’ergastolo
non contrasta con la Convenzione, purché la legislazione degli Stati membri
assicuri una revisione che possa consentire la liberazione del condannato a vita
quando non vi siano più ragioni che giustifichino la protrazione della detenzio-
ne, alla luce di condizioni e procedure che devono essere stabilite e conoscibili
ex ante (both a prospect of release and a possibility of review);
➢ infine, nel 2019, prima del caso Viola (sentenza Petukhov contro
Ucraina), la Corte afferma che:
• i) ogni condannato non può essere privato, per quanto è grave il crimine
da lui commesso, del diritto alla speranza e della conseguente prospettiva reali-
stica di commutazione della pena o della liberazione condizionale;
• ii) ogni detenuto deve essere concretamente messo in grado di dimo-
strare la propria emenda e deve conoscere le condizioni da assolvere per poter
aspirare alla liberazione;
• iii) il procedimento che porta alla revisione dell’ergastolo-pena perpetua deve
essere fornito di idonee garanzie che evitino una discrezionalità nella decisione;
• iv) la procedura di revisione deve essere strutturata su periodici riesami della
situazione del detenuto a partire dal venticinquesimo anno di espiazione della pena.
6. I criteri per superare la presunzione relativa di pericolosità
La Corte costituzionale, nella già citata sentenza n. 253/2019, enuclea anche
i criteri per superare la presunzione relativa di pericolosità presente nell’art. 4-bis.
È necessario, oltre quanto stabilito nell’art. 30 e nell’art. 4-bis dell’ordinamento
penitenziario, la necessità che la magistratura di sorveglianza escluda non solo la
permanenza di collegamenti con la criminalità organizzata ma «il pericolo di un
loro ripristino, tenuto conto delle concrete circostanze personali e ambientali».
La Corte traccia anche il regime probatorio diviso fra oneri gravanti sul
giudice di sorveglianza e quelli gravanti sul detenuto richiedente il beneficio. Il
giudice di sorveglianza deciderà sulla base dei documenti offerti dalle autorità
penitenziarie e dalle informazioni acquisite dalla Procura nazionale antimafia,
dalla Procura distrettuale, dal Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza .
(59)
(58) Si veda FIORENTIN, Senza riesame periodico la pena perpetua è illegittima per la CEDU, in GUIDA AL
DIR., 2019, n. 44 25 ss.
(59) Laddove il magistrato di sorveglianza ritenga viziata la valutazione descritta dal documento
della Procura nazionale o distrettuale sarà tenuto a disapplicarlo come qualsiasi atto ammi-
nistrativo.
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