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LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI RECIDIVA CRIMINALE ATTRAVERSO L’HCR-20 V3
Una caratteristica principale della valutazione basata sul giudizio clinico
esperto è la mancanza di regole definite che possano guidare la valutazione. Ciò
lo rende utile ai fini dell’inquadramento concettuale del caso, ma mostra che
esso può essere facilmente soggetto a distorsioni e pregiudizi nella valutazione.
Tali elementi distinguono nettamente questa forma di valutazione da quelle che
si avvalgono di appositi strumenti, i quali possono essere distinti in strumenti
attuariali e strumenti basati sul giudizio professionale strutturato (structured pro-
fessional judgement). Gli strumenti attuariali prevedono che i fattori di rischio esa-
minati vengano combinati sulla base di regole prestabilite. In questo caso, viene
fornita una stima del rischio di recidiva sulla base dell’intervallo entro cui si col-
loca il punteggio ottenuto dal reo sulle variabili criminologiche oggetto di
esame. Negli strumenti basati sul giudizio professionale strutturato, invece, il
punteggio numerico alle variabili esaminate non è stabilito a priori, e richiede
che il professionista esperto, sulla base di chiare linee guida, attribuisca un giu-
dizio in merito alla presenza e rilevanza dei fattori di rischio osservabili nel caso
esaminato . Il giudizio professionale strutturato combina quindi i vantaggi del
(5)
giudizio clinico esperto e della valutazione su base attuariale.
Uno degli strumenti basati sul giudizio professionale strutturato maggior-
mente impiegati in ambito internazionale per la valutazione e la gestione del rischio
dei crimini violenti è il The Historical Clinical Risk Management-20 (HCR-20), oggi
giunto alla sua terza edizione (HCR-20 ). Di recente, è stata resa disponibile anche
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la versione italiana dell’HCR-20 , che ha dimostrato adeguate proprietà psicome-
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triche in un campione carcerario composto da duecentotrentasei soggetti detenuti
in carcere o pazienti di residenze per l’esecuzione delle misure di sicurezza . Tale
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strumento, particolarmente diffuso nella ricerca internazionale, può apparire ulte-
riormente utile anche nel contesto italiano, in relazione alla progettazione di un
intervento rieducativo che consenta di reinserire l’autore di reato nella società, non-
ché di tutelare la stessa e le sue potenziali vittime da ulteriori crimini .
(7)
Sulla base di tali osservazioni, il presente articolo illustra le caratteristiche prin-
cipali dell’HCR-20 , fornendo un’analisi degli elementi che connotano l’approccio
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del giudizio professionale strutturato, descrivendo i fattori di rischio esaminati dallo
strumento e presentando infine alcune considerazioni circa la sua applicabilità all’in-
terno di un protocollo di valutazione del rischio di recidiva integrato.
(5) K. S. DOUGLAS, S. D. HART, J. L. GROSCUP, T. R. LITWACK, Assessing violence risk, in I. B. WEINER,
R. K. OTTO, The handbook of forensic psychology, 4 edition, 2013, 385-441.
th
(6) K. S. DOUGLAS, S. D. HART, C. D. WEBSTER, H. BELFRAGE, HCR-20 Assessing Risk of Violence:
V3.
checklist per la valutazione del rischio di recidiva di un crimine violento. Tr. it. a cura di V. CARETTI, F.
SCARPA, S. CIAPPI, L. CASTELLETTI, R. CATANESI, F. F. CARABELLESE, S. FERRACUTI, F. A. NAVA,
G. NICOLÒ, R. PATERNITI, G. RIVELLINI, A. SCHIMMENTI, Hogrefe, Firenze, 2019.
(7) G. ZARA, Tra il probabile e il certo, in DIRITTO PENALE CONTEMPORANEO, 2016.
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