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OSSERVATORIO INTERNAZIONALE
Quasi a confermare che lo Stato deve essere laico e aucun accommodement ou
autre dérogation ou adaptation sono permessi, ad eccezione di ciò che riguarda il
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suo patrimonio culturale, anche e soprattutto religioso, perché espressione della
propria identità. Dimenticando, in tal modo, che la storia in fondo non è che un
divenire costante di cambiamenti, di “scarti” che rimodulano l’identità giorno
per giorno e modificano la cultura che, “se non fosse sinonimo di cambiamento
(...), non sarebbe niente” .
(73)
4.2 Il silenzio italiano… una partita ancora da giocare?
In uno scritto del 2010, pubblicato non a caso nel volume Proposta di
riflessione per l’emanazione di una legge generale sulle libertà religiose ,
(74)
Giovanni Battista Varnier scriveva: «Viviamo in un contesto sociale lacerato: il
desiderio della sicurezza ci rende diffidenti, la crisi economica ci fa sentire pove-
ri, la globalizzazione naufraghi e percepiamo la massiccia immigrazione di cui
non conosciamo i contorni e gli sviluppi non come singole persone in cerca di
una migliore condizione di vita, ma quale fenomeno incontrollabile che ci sta
facendo perdere l’identità e mettere a repentaglio la sicurezza» .
(75)
Con poche parole l’autore indicava allora alcuni elementi che sembrereb-
bero costituire le basi, a distanza di qualche anno, del percorso disegnato dalla
Corte Suprema di Cassazione con la sentenza del 2017 e che possono dirsi, fra
gli altri, sicuramente all’origine dell’atteggiamento del legislatore italiano che,
ancora dieci anni dopo le parole di Varnier, non pare avere trovato in materia
di libertà e di gestione della diversità di religione approdi soddisfacenti.
Nessuna legge generale sulla libertà religiosa è stata nel frattempo emana-
ta e non si è proceduto, come suggerito in dottrina, alla elaborazione di un
(76)
(72) In tal senso l’art. 13 per il quale Aucun accommodement ou autre dérogation ou adaptation, a l’exception
de ceux prévus par la présente loi, ne peut etre accordé en ce qui a trait aux dispositions portant sur l’inter-
diction de porter un signe religieux ou sur les obligations relatives aux services a visage découvert.
(73) Si rinvia a F. JULLIEN, L’identità culturale non esiste, cit., pag. 33.
(74) Si tratta del volume V. TOZZI, G. MACRÌ, M. PARISI (a cura di), Proposta di riflessione per l’ema-
nazione di una legge generale sulle libertà religiose, Torino, Giappichelli 2010.
(75) Così G.B. VARNIER, Il diritto di libertà religiosa: le stagioni della storia e la voluntas legislatoris, in V. TOZZI,
G. MACRÌ, M. PARISI (a cura di), Proposta di riflessione, cit., pagg. 3-17 (la citazione è a pag. 4).
(76) Si rinvia per un’analisi a L. DE GREGORIO, 1984-2014. Trent’anni di attuazione dell’art. 8, 3
comma della Costituzione, in EPHEMERIDES IURIS CANONICI, 2015, 1, pagg. 63-80 e a Id., La legge
generale sulla libertà religiosa. Disegni e dibattiti parlamentari, Tricase (Le), Libellula Edizioni 2012.
Si deve segnalare al riguardo la proposta per una legge sulla libertà religiosa, significativamen-
te rubricata “Norme in materia di libertà di coscienza e di religione”, elaborata dal gruppo
di lavoro composto da Sara Domianello, Alessandro Ferrari, Pierangela Floris, Roberto
Mazzola e coordinato da Roberto Zaccaria. Cfr. R. ZACCARIA, S. DOMIANELLO, A. FERRARI,
P. FLORIS, R. MAZZOLA (a cura di), La legge che non c’è. Proposta per una legge sulla libertà religiosa
in Italia, Bologna, Il Mulino 2019.
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