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OSSERVATORIO INTERNAZIONALE



                  In questa ottica una più attenta lettura degli artt. 19 e 2 della Costituzione
             avrebbe forse aiutato i giudici italiani a orientare in senso diverso la propria
             decisione e potrebbe oggi servire al legislatore per fare delle scelte meglio moti-
             vate per il futuro evitando soluzioni alla québécoise.
                  A privilegiare l’opzione della Corte canadese del 2006 un altro elemento è
             rilevante e riguarda il significato attribuito alla tolérance religieuse che constitue une
             valeur très importante - spiega la giudice Charron nell’argomentare per la maggioranza - au
             sein de la société canadienne  .
                                    (91)
                  Ancora, è l’attenzione alla funzione educativa della scuola e, più in gene-
             rale, alla educazione alla diversità a costituire un ulteriore momento forte del
             ragionamento e a porsi come discrimine per ogni scelta futura: «si des élèves -
             spiegano infatti i giudici - considèrent injuste que Gurbaj Singh puisse porter son kirpan
             à l’école alors qu’on leur interdit d’avoir des couteaux en leur possession, il incombe aux écoles
             de remplir leur obbligation d’inculquer à leurs élèves cette valeur qui èst à la base même de
             notre democratie» .
                           (92)
                  Non si tratta, insomma, semplicemente di risolvere l’enigma multicultura-
             le: come stabilire, cioè, «una condizione di giustizia e di eguaglianza fra tre parti:
             coloro che credono in una cultura nazionale unificata, quelli che riconducono
             la loro cultura all’identità etnica e coloro che considerano la propria religione
             come la propria cultura» . Piuttosto si avverte l’opportunità di avviare e di
                                     (93)
             esercitare «una prassi culturale nuova e internamente plurale che si applica a se
             stessi e agli altri» .
                             (94)
                  In questo si rivela, ancora una volta, la bontà delle soluzioni offerte nel
             2006: non essersi fermate alle sfide che le società globalizzate inevitabilmente
             impongono, ma aver suggerito un modus operandi diverso: un «processo dialogico
             di costruzione di senso con gli altri e attraverso gli altri» .
                                                                   (95)
             (91)  È interessante segnalare in proposito quanto la giudice Françoise Tulkens esprimeva nella sua
                  opinione dissenziente: Le dialogue interreligieux et interculturel, fondé sur la tolérance, est une éducation.
                  Cfr. Leyla Sahín contro Turchia § 19 dell’opinione dissenziente. Sempre significative, poi, le
                  parole di Norberto Bobbio: “Non è detto che l’intollerante, accolto nel recinto della libertà, capisca il valo-
                  re etico del rispetto delle idee altrui. Ma è certo che l’intollerante escluso non potrà mai diventare un leale osser-
                  vante della tolleranza. Può valer la pena di mettere a repentaglio la libertà accogliendo nel nostro seno il nemico,
                  se l’unica alternativa è di restringerla sino a soffocarla. Meglio una libertà in pericolo ma che si espande che
                  una libertà protetta che si chiude in se stessa. La vera libertà corre sempre il rischio di trasformarsi nel suo
                  opposto”. Cfr. N. BOBBIO, Il dubbio e la scelta, Urbino, La Nuova Italia Scientifica, 1993, pag. 212.
             (92)  Cfr. Multani c. Commission scolaire MB, § 76. Sul ruolo delle istituzioni scolastiche interessanti le
                  riflessioni di R. HEYER, G.R. SAINT-ARNAUD, Pluralismo, simbolo e sintomo, in E. DIENI, A. FERRARI,
                  V. PACILLO (a cura di), Simboli, religioni, diritti, cit., pagg. 37-50.
             (93)  Cfr. G. BAUMANN, L’enigma multiculturale, cit., pag. 7.
             (94)  Ibidem.
             (95)  Così sempre il volume di G. BAUMANN, L’enigma multiculturale, cit., pag. 123. Si veda in parti-
                  colare la riflessione sul discorso culturale essenzialista e, viceversa, processuale.

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