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SICUREZZA CONTRO LIBERTÀ RELIGIOSA
testo unico in materia ; neppure ci si è soffermati a ripensare il meccanismo
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delle intese , ovvero, a optare per “l’alternativa del diritto comune” . Da una
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parte nell’agenda governativa “i termini: religione, laicità, pluralismo, spirito, spi-
rituale, libertà religiosa, chiesa cattolica, simboli religiosi o altre espressioni verbali
che in qualche modo (…) richiamino i temi che la Costituzione dedica agli artt.
7, 8, 19, 20 sono completamente assenti” . D’altra parte sono state emanate
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normative regionali non sempre, tuttavia, giudicate conformi dalla Consulta . È
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significativo in proposito quanto si registra sul sito del Parlamento italiano
(Sezione Progetti di legge - 18ª Legislatura) impostando le parole: libertà religio-
sa, confessioni religiose, simboli religiosi, laicità, intese ex art. 8 della
Costituzione, kirpan. In primo luogo tutte le proposte e i disegni selezionati con
le chiavi di ricerca indicate risultano semplicemente presentati, ma di nessuno si
è ancora concluso l’esame . Non vi è traccia di testi che ripropongano l’idea di
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una legge generale sulla libertà religiosa con contestuale abrogazione della legisla-
zione cosiddetta sui culti ammessi (legge n. 1159/1929 e regio decreto n. 289 del
1930). Nessun progetto si propone di normare la laicità dello Stato e neppure
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prevede la stipula di intese con i gruppi religiosi ancora privi di esse. Altrettanto
disinteresse si registra nei confronti di una disciplina sul porto del kirpan .
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(77) In tal senso A. G. CHIZZONITI, La tutela del pluralismo religioso in Italia, uno sguardo al passato e
una proposta per il futuro, in D. FERRARI (a cura di), Le minoranze religiose tra passato e futuro,
Torino, Claudiana 2017, pagg. 139-148.
(78) Emblematica la firma, in data 1° agosto 2019, dell’intesa, ex art. 8 della Costituzione, fra lo Stato
italiano e l’Associazione “Chiesa d’Inghilterra” che rappresenta in Italia la Church of England.
(79) Era questo il titolo di un contributo di Francesco Onida pubblicato sulla rivista Il diritto
ecclesiastico. In particolare F. ONIDA, L’alternativa del diritto comune, in IL DIRITTO ECCLESIA-
STICO, 1993, pagg. 895-907.
(80) Così R. MAZZOLA, Ordinamento statuale e confessioni religiose. La politica delle fonti di diritto in Italia,
in www.statoechiese.it, 2018, 34, pagg. 1-8 (la citazione è a pagina 8).
(81) In proposito utile la consultazione delle pronunce della Corte costituzionale n. 63 del 2016
e n. 54 del 2019. Per alcuni riferimenti si rinvia alla nota 43.
(82) Ultima consultazione 8 ottobre 2020.
(83) Si deve segnalare al riguardo che in data 26 maggio 2020 è stato presentato, su iniziativa dei
senatori IunioValerio Romano ed altri, il disegno di legge n. 1828 rubricato Introduzione nel-
l’art. 1 della Costituzione del principio di laicità della Repubblica. Il disegno si compone di un’unica
norma che intende sostituire l’art. 1 della Costituzione con il seguente: “L’Italia è una
Repubblica democratica e laica fondata sul lavoro”.
(84) Il 6 maggio 2015 veniva proposto, su iniziativa dei senatori Comaroli, Divina e Consiglio, un
disegno di legge, il n. 1910, dal titolo Disposizioni in materia di porto di kirpan da parte dei cittadini
o degli stranieri di confessione Sikh legalmente residenti nel territorio della Repubblica. Composto di soli
due articoli, si proponeva un accomodamento ragionevole tra diritto alla libertà religiosa dei
fedeli sikh (fossero essi cittadini o stranieri) e esigenza di sicurezza, limitandosi, di fatto, a
disciplinare la fabbricazione del kirpan in modo da assicurarne “l’inidoneità a produrre ferite
da taglio e l’impossibilità di affilarlo”. Lo stesso testo (identici il titolo e il contenuto) è nuo-
vamente presentato il 26 giugno 2018 (proposta di legge n. 346).
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